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Crediti in compensazione F24 e obbligo utilizzo Entratel / Fisconline

Gentile Cliente,
l’Agenzia delle Entrate, con il D.L. 124/2019 (così detto “Decreto Fiscale 2020”) del 26/10/2019, ha esteso, anche ai contribuenti non titolari di partita iva, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, l’obbligo di trasmettere, esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline), le deleghe F24 contenenti compensazioni di tributi con saldo diverso da “0”.

Di fatto, tale Decreto modifica l’art. 37, c. 49-bis del D.L. 223/2006 poiché, eliminando il riferimento ai soggetti titolari di partita IVA, la norma diventa indistintamente applicabile a tutti coloro che intendono avvalersi della compensazione.
Pertanto, tale obbligatorietà, sino ad ora prevista per i soli contribuenti titolari di partita Iva, viene estesa a tutti i contribuenti, anche privati persone fisiche ed enti non commerciali, i quali, per la presentazione delle deleghe contenenti le compensazioni orizzontali di qualsiasi importo di crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive e dell’Irap, nonché dei crediti d’imposta da indicare nel quadro «RU» della dichiarazione annuale, debbono utilizzare esclusivamente i servizi telematici «F24 online», «F24 web» e «F24 intermediari», messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate.
Inoltre, sempre il suddetto Decreto ha ampliato l’elenco dei crediti d’imposta per i quali la Circolare 68/E del 2016, all’allegato 1, aveva già previsto l’obbligatorietà di presentazione della delega compensativa tramite i servizi telematici, stabilendo che i suddetti siano utilizzati anche per le deleghe compensative dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da Modello 730 e Bonus “Renzi” € 80).

Il D.L. 124/2019 non si è ben espresso in merito ai termini temporali di applicazione delle suddette novità, stabilendo soltanto che le disposizioni relative all’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli di delega F24, contenenti compensazioni orizzontali, debbano applicarsi con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza però indicare una precisa decorrenza. Si ritiene tuttavia che la prima scadenza utile al fine della nuova normativa sia riferita al modello F24 in scadenza del 16/01/2019.
Quindi, i crediti maturati nell’anno 2018, ed esposti nel modello Redditi 2019, continuano a poter essere utilizzabili secondo le vecchie regole, e le deleghe F24 che presentano un saldo positivo, sebbene contenenti una compensazione, possono essere versate anche ricorrendo ai servizi di home banking.

Sul profilo sanzionatorio si ricorda che, ai sensi dell’art. 37, comma 49-ter, DL n. 223/2006, l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni “a rischio”, per finalità di controllo.
Con l’introduzione del nuovo comma 49-quater al citato art. 37 è previsto che, qualora a seguito di tale attività di controllo, i crediti indicati nel mod. F24 risultino non utilizzabili:

  1. l’Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del mod. F24 al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;
  2. è applicata la sanzione prevista dal nuovo comma 2-ter dell’art. 15, D.Lgs. n. 471/97, pari al 5%, per importi fino a € 5.000, e pari a € 250 per importi superiori a € 5.000 per ciascuna delega non eseguita.

Le nuove sanzioni sono applicabili ai mod. F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020. Non è applicabile il c.d. “cumulo giuridico” ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.
Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati / valutati erroneamente dalla stessa.
L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita qualora il contribuente provveda a pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
L’Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del mod. F24.
Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

Per venire incontro alle esigenze del contribuente, lo Studio, intermediario abilitato, di seguito propone il listino valido per il servizio di presentazione del modello F24 (ogni qual volta venga richiesta dal cliente) a mezzo del canale telematico dell’Agenzia delle entrate, di modelli non predisposti dallo stesso Studio (ad esempio pagamento ritenute del personale con studio di elaborazione paghe esterno).
In alternativa, lo Studio propone l’assistenza relativa alla abilitazione del cliente sui canali autorizzati dall’Agenzia delle entrate e/o alla generazione dell’ambiente di sicurezza al fine di abilitare il cliente stesso all’invio della delega di pagamento.

Per CDA Studio Legale Tributario
Vladimiro Boldi Cotti

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Circolare Informativa: AGGIORNAMENTI FISCALITA'

OGGETTO: AGGIORNAMENTI FISCALITA’

  • Nuova misura del saggio interessi legali
  • Esportatori abituali: semplificazioni dal 2020
  • Cessioni “a catena” Intracee

NUOVA MISURA SAGGIO INTERESSI LEGALI

Con il D.M. 12.12.2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito il nuovo tasso di interesse legale.
Dal 01.01.2020 la misura degli interessi legali sarà pari allo 0,05%, in netta diminuzione rispetto all’attuale 0,8%.

La riduzione, come di consueto, determina una serie di conseguenze sul piano fiscale e contributivo.
L’effetto più importante riguarda il calcolo delle somme da pagare in seguito al ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97. In questo caso, infatti, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari allo 0,8% fino al 31 dicembre 2019 e allo 0,05% dal 1° gennaio 2020 fino al giorno di versamento compreso.
Ancora, la nuova misura del tasso legale rileva per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:
- ai capitali dati a mutuo (art. 45 comma 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 comma 5 del TUIR).
Sul fronte delle imposte indirette, un successivo decreto adeguerà al nuovo tasso i coefficienti per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:
- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.

Effetto anche sul versante contributivo: ai fini contributivi il tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, sulle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. n. 388/2000.

ESPORTATORI ABITUALI: SEMPLIFICAZIONI DAL 2020

Importanti e attese novità per gli esportatori abituali che, per evitare di ritrovarsi cronicamente a credito, manifestano la loro volontà di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell'Iva, attraverso la trasmissione delle dichiarazioni di intento.
Il decreto Crescita ha modificato infatti l'impianto normativo prevedendo l'abolizione di alcune previsioni divenute anacronistiche, almeno dopo il 1.01.2015 e cioè dopo l'entrata in vigore dell'obbligo d'invio telematico delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate.
Dal 01.01.2020 quindi, per gli esportatori abituali, è stato abrogato l'obbligo di consegnare al fornitore, ovvero alla Dogana, la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (così come era previsto dall'art. 1, c. 1, lett. c) D.L. 746/1983). La consegna della dichiarazione da parte dell'esportatore rimarrà comunque opportuna perché sul fornitore permane l'onere di verificare l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento (tramite banca dati o Fisconline / Entratel), ma soprattutto perché è stato introdotto l'obbligo di indicare il protocollo di ricezione della dichiarazione sulla fattura emessa in base ad essa ovvero sulla dichiarazione doganale (attualmente devono essere riportati gli estremi della dichiarazione di intento).
È stato poi soppresso l'obbligo di numerare progressivamente le dichiarazioni di intento, di annotarle in un registro e conservarle ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 633/1972. Facilitazione che riguarda sia l'esportatore abituale che il fornitore. I fornitori non saranno più tenuti nemmeno a indicare il protocollo delle dichiarazioni ricevute in apposito quadro della dichiarazione Iva.
Il trattamento sanzionatorio invece è stato inasprito: non più sanzioni in misure fissa, ma si ritorna alle sanzioni proporzionali. Il decreto Crescita modifica, infatti, l'art. 7, c. 3 D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, prevedendo che chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento, è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta, fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo. Perplessità sull'inciso della norma secondo cui, “qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa”. Sembra, quindi, che la sanzioni spetti, e sempre nella stessa misura, sia quando la dichiarazione esiste ma il fornitore non si è accertato sulla sua effettiva trasmissione, sia quando la fattura emessa non riporta il protocollo di ricezione.

CESSIONI “A CATENA” INTRACEE

Tra le linee di intervento per migliorare l’attuale sistema dell’Iva comunitaria sono comprese le modifiche apportate alla Direttiva 2006/112/Ue dalla Direttiva Ue 2018/1910 del 4 dicembre 2018 in tema di transazioni a catena.
Le operazioni a catena si riferiscono a cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto intracomunitario. Al fine di evitare approcci diversi tra gli Stati membri, che possono avere come conseguenza la doppia imposizione (o la non imposizione) e, al fine di accrescere la certezza del diritto per gli operatori, viene stabilita una norma comune secondo cui, purché siano soddisfatte determinate condizioni, il trasporto dei beni dovrebbe essere imputato a una sola cessione all'interno della catena di operazioni.

A valere dal 1° gennaio 2020, pertanto, è inserito l’articolo 36-bis Direttiva 2006/112/CE che, al paragrafo 1, dispone quanto segue: “Qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente nella catena, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio” e dunque la cessione non imponibile è quella a suo favore.
Per “operatore intermedio” s'intende un cedente all'interno della catena diverso dal primo, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto. Secondo le note esplicative ancora in bozza (VEG 084-rev1 del 15 novembre 2019) per dimostrare il suo status di operatore intermediario, il soggetto in questione, dovrà dare prova di aver trasportato la merce per proprio conto o di aver organizzato il trasporto delle merci con terzi che agiscono per suo conto. Questa prova va distinta da quella, valutata separatamente, necessaria per beneficiare della non imponibilità Iva sulle cessioni intracomunitarie.
Affinché si applichi l'articolo 36-bis, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • sono coinvolte almeno tre persone;
  • le merci devono essere spedite o trasportate da uno Stato membro all'altro Stato membro (le transazioni a catena che coinvolgono importazioni ed esportazioni, o che riguardano solo forniture nel territorio di uno Stato membro, sono escluse dalla disposizione);
  • le merci devono essere trasportate o spedite direttamente dal primo fornitore all’ultimo cliente della catena.

    Nelle considerazioni della causa C-401/18 (citata nella bozza alle note esplicative VEG 84-rev1) nell’individuare il ruolo di operatore intermedio all’interno di una catena di approvvigionamento, il fattore cruciale è il soggetto che si assume il rischio di perdita accidentale durante il trasporto transfrontaliero delle merci.
    Tuttavia, questo criterio potrebbe portare in alcuni casi a determinate difficoltà pratiche. Ad esempio, potrebbe accadere che il rischio di perdita accidentale della merce sia ripartito tra il venditore e l’acquirente in determinati punti del trasporto secondo l’Incoterm utilizzato. In tali casi, al fine di determinare chi è l’organizzatore del trasporto, il criterio più adatto sarebbe quello del soggetto passivo all’interno della catena che trasporta le merci lui stesso o che conclude il contratto di trasporto con un terzo.
    Ciò a meno che, in tali casi, il soggetto passivo in questione riesca a dimostrare in modo soddisfacente alle autorità fiscali di aver effettuato il trasporto o concluso il contratto, per conto di un altro soggetto passivo della catena, che abbia sopportato il rischio effettivo della perdita della merce durante l’operazione di trasporto.

    Nella normativa italiana, il D.L. 331/1993 regola le operazioni intracomunitarie in triangolazione con gli articoli 38 comma 7; 40 comma 2; 44 comma 2 e 46 comma 2; le circolari 13/E/1994 e 148/E/1998 illustrano invece le possibili composizioni di operatori coinvolti nelle operazioni. La caratteristica fondamentale è il trasferimento diretto dei beni oggetto della transazione a catena.

    Così, ad esempio, la circolare 13/E/2014 tratta il caso in cui l’operatore italiano (IT) acquisti da fornitore comunitario (NL) beni provenienti da un terzo Stato membro (EL). L'operatore italiano:
    1. riceve fattura senza addebito d'imposta, con la quale il fornitore olandese lo designa espressamente quale responsabile, in sua sostituzione, del pagamento dell'imposta in Italia;
    2. integra e registra il documento nei modi stabiliti dagli articoli 46 e 47 del decreto legge;
    3. compila l’elenco riepilogativo degli acquisti, indicando a colonna 2 e 3 il codice ISO ed il numero identificativo del proprio fornitore olandese e a colonna 13 (Paese di provenienza), il codice EL (fatte salve le ipotesi di esonero dalla presentazione del modello INTRA 2-bis).

    L'operazione, da un punto di vista giuridico non costituisce acquisto intracomunitario (articolo 38 comma 7), ma cessione nello Stato, con esonero per il cedente olandese di nominare un proprio rappresentante fiscale in Italia.

    Altro esempio riguarda il caso in cui l’operatore italiano (IT) acquista dei beni da un soggetto d'imposta residente in Olanda (NL), incaricando quest'ultimo di effettuare la consegna direttamente al proprio cliente residente in Grecia (EL). IT nel rapporto con il fornitore olandese pone in essere un acquisto intracomunitario (articolo 38), mentre nel rapporto con il cliente greco effettua una cessione intracomunitaria (articolo 41).
    Egli pertanto:
  1. riceve una fattura senza imposta che deve integrare e registrare a norma degli articoli 46 e 47 DL 331/1993, senza tuttavia esporre l'Iva, a norma dell'articolo 40, comma 2;
  2. emette fattura senza Iva, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), da annotare distintamente nel registro di cui all'articolo 23 D.P.R. 633/1972, designando espressamente sul documento il cliente greco quale responsabile, in sua sostituzione, del pagamento dell'imposta all'atto dell'arrivo dei beni in Grecia.

    Vi è una deroga nel caso in cui l’operatore intermedio comunichi, al suo cedente, il possesso di un numero identificativo Iva nel paese del cedente stesso (Stato di partenza dei beni): in tal caso il cedente fattura con l’Iva (del proprio paese) all’operatore intermedio, utilizzando il numero di identificazione comunicato, mentre l’operatore intermedio effettua una cessione non imponibile Iva nei confronti dell’acquirente finale.
    La norma recita, al paragrafo 2 dell’articolo 36-bis, Direttiva 2006/112/CE, quanto segue: “In deroga al paragrafo 1, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione di beni effettuata dall'operatore intermedio se quest'ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione Iva attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati”.


    Per CDA Studio Legale Tributario
    Vladimiro Boldi Cotti

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Decreto Fiscale collegato alla manovra 2020- Parte II

Gentile Cliente,
il 17 dicembre è stato convertito in Legge il Decreto Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020, D.L. 124/2019. Il testo originario è stato trattato nella circolare di studio n. 8_2019, con la presente diamo informazione sulle – rilevanti – modifiche intervenute in sede di conversione definitiva.

Nuovo calendario per 730 e assistenza fiscale
Come novità spicca lo spostamento del termine ultimo per la presentazione del 730 a partire dal 2021, fissato al 30 settembre, a prescindere dalle modalità utilizzate: consegna al proprio sostituto d’imposta, incarico a un intermediario abilitato (Caf, professionista) o invio diretto della precompilata (la scadenza attuale è 7 luglio nella prima ipotesi e 23 luglio nelle altre due).
I contribuenti con contratto a tempo determinato potranno utilizzare il 730, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un Caf, purché siano noti i dati del sostituto tenuto a effettuare il conguaglio (invece, in base alle norme vigenti, possono rivolgersi al sostituto, se il contratto dura almeno da aprile a luglio, ovvero a un Caf, se il contratto dura almeno da giugno a luglio).
Sono state fissate cinque finestre temporali per gli adempimenti di Caf e professionisti, in funzione della data in cui ricevono la dichiarazione dal contribuente:
- 15 giugno, per quelle presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno, per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio, per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre, per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre, per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.

Novità anche per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio: il sostituto d’imposta dovrà provvedervi non più a scadenze fisse (retribuzioni di luglio ovvero pensione di agosto o settembre), ma in occasione della prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui ha ricevuto il risultato contabile ovvero, per i pensionati, a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione.
L’eventuale comunicazione al sostituto di non trattenere l’acconto di novembre o di effettuarlo in misura inferiore rispetto a quanto risulta dal prospetto di liquidazione potrà essere fatta fino al 10 ottobre (il termine attuale è 30 settembre).
Spostate, infine, anche le scadenze relative ad altri eventi comunque collegati con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Queste le nuove date:
- 16 marzo, per la consegna ai contribuenti e per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle
Certificazioni uniche da parte dei sostituti d’imposta (i termini vigenti sono, rispettivamente, 31 marzo e 7 marzo);
- 30 aprile (oggi, è 15 aprile), per la messa a disposizione on line, sul portale dedicato dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione precompilata;
- 16 marzo (non più 28 febbraio), per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte di soggetti terzi, dei dati relativi a spese e oneri deducibili o detraibili, sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente.

Destinazione 8 per mille allo Stato
Dalla prossima dichiarazione dei redditi, chi destina l’8 per mille dell’Irpef allo Stato potrà indicare anche la tipologia di intervento che intende sostenere, scegliendo tra:
- fame nel mondo;
- calamità naturali;
- assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati;
- conservazione dei beni culturali;
- ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili pubblici adibiti all’istruzione scolastica.

Contrasto alle indebite compensazioni: sanzioni mitigate
Meno aggressiva, rispetto a quanto stabilito originariamente, la sanzione applicabile, in riferimento alle deleghe di pagamento presentate a partire da marzo 2020, nei casi in cui venga accertato l’indebito utilizzo di crediti in compensazione.
Per ogni F24 scartato, era stata prevista una sanzione di 1.000 euro, ora ridimensionata al 5%, se l’importo non supera i 5.000 euro, ovvero a 250 euro, se l’importo è maggiore.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: riscrittura della norma
Rispetto alla procedura prevista nella versione originaria del decreto, viene ora disposto l’obbligo, per chi affida il compimento di un’opera o un servizio di importo annuo superiore a 200.000 euro (sempre che sia sostituto d’imposta in Italia), di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che sono obbligate a rilasciarla, copia degli attestati di versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte al personale impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
In caso di mancata risposta oppure se risultano omessi o insufficienti versamenti, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa.
Il committente è sanzionabile se non chiede all’impresa copia degli F24 utilizzati per versare le ritenute oppure se, non avendo ricevuto le deleghe e le informazioni necessarie per verificare il versamento delle ritenute, non sospende il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa per un importo pari al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o, se inferiore, dell’importo relativo alle ritenute non versate.

Anche a fronte del riformulato ambito di applicazione della norma sono inoltre previste, anche nell’attuale formulazione della disposizione normativa, alcune specifiche deroghe, al ricorrere delle quali le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie possono procedere al versamento delle ritenute senza successivi controlli da parte del committente.
A tal fine le imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici, devono comunicare al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento), dei seguenti requisiti:
- essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Compensazione di debiti con crediti verso la P.A.
Viene riproposta la possibilità di compensare i debiti tributari (in questa circostanza, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019) con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione e certificati attraverso l’apposita piattaforma elettronica predisposta dal Mef.
La compensazione può aver luogo se la somma iscritta a ruolo è inferiore o pari al credito vantato. L’opportunità, originariamente disposta per il solo 2014 e successivamente prorogata di anno in anno, è ora sfruttabile anche negli anni 2019 e 2020.

Imposta di bollo fatture elettroniche
Per quanto riguarda l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, quando il tributo non supera la soglia annua di 1.000 euro, il relativo pagamento può avvenire due sole volte all’anno (entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre), anziché - come ordinariamente previsto - con periodicità trimestrale, entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.

Novità Iva
1. Diminuisce, dal 2020, l’aliquota sui prodotti per la protezione dell’igiene femminile, purché compostabili o lavabili, e sulle coppette mestruali: dal 22 al 5 per cento.

2. L’Iva agevolata al 4% per i veicoli (di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel) destinati a persone con disabilità spetta anche in caso di motore ibrido, con gli stessi limiti di cilindrata, e in caso di alimentazione elettrica, purché di potenza non superiore a 150 kW. I medesimi veicoli sono anche esenti dall’imposta erariale di trascrizione, dalla relativa addizionale provinciale e dall’imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi.

3. Ridotta la frequenza dell’esterometro, ossia la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi con soggetti non stabiliti in Italia: l’adempimento, attualmente mensile, diventa trimestrale.

4. Dal 1° gennaio 2021, coloro che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate potranno assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri mediante sistemi di incasso “evoluti”, vale a dire carte di credito o di debito e altre forme di pagamento elettronico che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. Un provvedimento delle Entrate dovrà definire le disposizioni attuative della norma.

5. La norma dettata per adeguare l’ordinamento nazionale alla recente sentenza della Corte di giustizia Ue in tema di esenzione Iva per le prestazioni educative è stata modificata in modo da escludere in maniera esplicita dal novero delle prestazioni non soggette all’imposta esclusivamente l’insegnamento della guida automobilistica per conseguire le patenti B e C1.

Ravvedimento IMU - Tasi
Sono state estese a tutti i tributi, compresi quelli regionali e locali (quindi, anche a Imu e Tasi), alcune fattispecie di regolarizzazione delle violazioni tributarie previste dalla disciplina del ravvedimento operoso, fino ad oggi riservate ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate nonché ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Schematizzando:

Riduzione della sanzione
Termine ravvedimento
1/7 del minimo Entro termine dichiarazione relativa all'anno successivo a quello della violazione o due anni dall'errore (se non prevista la dichiarazione)
1/6 del minimo Oltre termine dichiarazione relativa all'anno successivo a quello della violazione o due anni dall'errore (se non prevista la dichiarazione)
1/5 del minimo A seguio di costatazione

Lotteria degli scontrini e per il cashless
Slitta al 1° luglio 2020 l’avvio della lotteria nazionale degli scontrini, cui sono ammesse a partecipare le persone fisiche che effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Per partecipare all’estrazione dei premi, occorrerà comunicare all’esercente, anziché il proprio codice fiscale (come invece prevedeva la legge istitutiva), uno specifico codice lotteria, le cui modalità di rilascio saranno definite dall’emanando provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato d’intesa con l’Agenzia delle entrate. Se l’esercente, al momento dell’acquisto, rifiuta di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza in una sezione dedicata del portale Lotteria, sul sito dell’Agenzia delle entrate: le segnalazioni saranno utilizzate dalla stessa Agenzia e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio di evasione. Quest’ultima disposizione sostituisce quella dettata originariamente dal decreto, che prevedeva una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro nei confronti degli esercenti che non acquisivano il codice fiscale del cliente o non trasmettevano i dati della prestazione o cessione.

Pagamenti elettronici
Il credito d’imposta istituito a favore degli esercenti attività d’impresa, arti o professioni per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020 e saldate mediante carte di credito, di debito o prepagate, è esteso anche alle transazioni avvenute con altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Cancellata la norma che, sempre dal prossimo 1° luglio, introduceva un regime sanzionatorio nei confronti di esercenti e professionisti, per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di credito o di debito.

Utili distribuiti a società semplici
Cambia il trattamento impositivo dei dividendi corrisposti a società semplici: è stato introdotto il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci, con la conseguenza che diventa rilevante la natura giuridica degli stessi. Pertanto, se si tratta:

  • di soggetti Ires, i dividendi non concorrono al reddito complessivo per il 95% del loro importo;
  • di persone fisiche titolari di reddito d’impresa, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo nella misura del 41,86%, nell’esercizio in cui sono percepiti;
  • di persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, la società o ente emittente deve operare una ritenuta d’imposta del 26% e il reddito non va indicato in dichiarazione.
Modifiche sui reati tributari
Rispetto al testo di partenza:
1. è stato attenuato l’inasprimento delle pene per i delitti non caratterizzati da condotte fraudolente, relativamente ai quali scompare anche la “confisca allargata”. Tale istituto è ora applicabile solo in caso di condanna (o patteggiamento di pena) per: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200mila euro; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quando l’imposta evasa è superiore a 100mila euro; emissione di fatture per operazioni inesistenti, quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore a 200mila euro; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, quando l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e interessi è superiore a 100mila euro ovvero quando l’ammontare degli elementi attivi inferiori o degli elementi passivi fittizi è superiore a 200mila euro;

2. è stata estesa anche ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici la causa di non punibilità, in caso di integrale pagamento del debito tributario (maggiorato delle sanzioni amministrative e degli interessi) antecedente a qualsiasi attività di accertamento. In pratica, i reati si estinguono e non c’è alcuna conseguenza penale se il debito è pagato, tramite ravvedimento, prima che l’interessato abbia notizia dell’apertura del procedimento a suo carico;

3. è stata ampliata la lista dei reati tributari che danno luogo a responsabilità amministrativa dell’ente. Originariamente prevista solo in caso di uso di fatture false, ora interessa anche chi: si avvale in dichiarazione di altri mezzi fraudolenti; emette fatture per operazioni inesistenti; occulta o distrugge le scritture contabili per evadere le imposte; aliena in maniera simulata o compie altri atti fraudolenti per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell’erario. Se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo. Inoltre, è stata prevista anche l’applicazione di sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.


Per CDA Studio Legale Tributario
Vladimiro Boldi Cotti

 

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Decreto Fiscale collegato alla manovra 2020

 Gentile Cliente,

in attesa dell’ulteriore e definitivo passaggio alla Camera del testo già approvato, a mezzo di fiducia e con maxi-emendamento, dal Senato, con la presente circolare si vogliono anticipare le novità fiscali che con buona certezza saranno introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, in modo da offrire al lettore la possibilità di anticipare delle scelte aziendali che ne possono derivare.

Di seguito vengono sintetizzate le misure di maggiore interesse.

Sterilizzazione clausole Iva
È prevista la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e accise (c.d. clausole di salvaguardia). Pertanto, non ci sarà alcun aumento delle aliquote IVA per il 2020.
Invece, per gli anni successivi, si prevede l’aumento dell’IVA ridotta dal 10 al 12% e un aumento
dell’IVA ordinaria di 3 punti percentuali (al 25%) per il 2021 e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5%) a decorrere dal 2022.

Unificazione IMU-Tasi
Viene rivisto l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (IMU e TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.
Tra i principali aspetti della nuova imposta vanno evidenziati i seguenti:
- l’aliquota di base è fissata allo 0,86% e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni;
- ulteriori aliquote sono definite nell’ambito di una griglia individuata con decreto del MEF;
- vengono introdotte modalità di pagamento telematiche;
- l’aliquota di base è ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Per quanto riguarda la disciplina del regime transitorio, la norma consente ai comuni di deliberare in materia di IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. In questo caso è assicurata la retroattività delle delibere con effetto dal 1° gennaio 2020.
Infine, i comuni, in deroga alle norme attualmente in vigore, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’IMU ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019 risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili.

Deducibilità IMU
Oltre alla riscrittura dell’IMU, che viene “fusa” con la TASI, si modificano le norme introdotte dal decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) in materia di deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali, fissandone la deducibilità per l’anno 2019 nella misura del 50%.
Per gli anni successivi, la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni si applica nelle seguenti misure:
- 60% per gli anni 2020 e 2021;
- 100% a decorrere dal 2022.

Canone unico enti locali
Si istituisce, dal 2021, il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade.
Inoltre, si istituisce il canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.

Cedolare secca sulle locazioni
Si riduce dal 15% al 10%, a regime, la misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.
Da segnalare anche che non viene disposta alcuna proroga della cedolare secca sui negozi (art. 1, c. 56 legge n. 145/2018) che, dunque, cessa la propria efficacia dal 1° gennaio 2020.

Bonus edilizia e mobili
Prevista la proroga per l’anno 2020 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

I bonus sono confermati nelle attuali misure e con gli stessi limiti previsti nel 2019, salvo la soppressione dei seguenti benefici:
- riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
- esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;
- applicazione della detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;

Inoltre, viene cancellata la norma (art. 10 del decreto Crescita) che aveva introdotto la possibilità di chiedere l’anticipazione, sotto forma di sconto, dell’ecobonus e del sismabonus da parte del fornitore, direttamente nella fattura.

Esenzione Irpef coltivatori diretti e IAP
Si estende al 2020 l’esenzione ai fini IRPEF (già prevista per il triennio 2017-2019 dall’art. 1, comma 44, legge n. 232/2016) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.

Bonus facciate
Per le spese documentate sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (zone territoriali omogenee), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%.

Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti tecnici fissati dal Ministro dello Sviluppo economico (D.M. 26 giugno 2015, D.M. 26 gennaio 2010, Tabella 2).

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Abrogazione “mini-Ires” e ritorno dell’Ace
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (quindi dal 2019):
- viene abolita la mini IRES, che nella sostanza non entrerà mai in vigore;
- viene reintrodotta l’ACE, con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3%.

Detrazioni Irpef: nuovi limiti
A partire dal 2020, le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:
a) nell'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Ai fini della suddetta norma, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
La detrazione compete nell'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi su mutui nonché per le spese sanitarie.


Inoltre, dal 2020 la detrazione Irpef del 19%, sarà possibile soltanto nel caso di pagamento delle spese con bonifico bancario, postale o con altri mezzi tracciabili. Il contante rimane ammesso solo per l’acquisto di medicinali in farmacia e nel caso di visite effettuate presso strutture ospedaliere pubbliche o strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Fringe benefit auto aziendali
Per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, aventi valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, il reddito è pari al 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di cui alle Tabelle ACI, chiaramente, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

La percentuale è, inoltre, graduata in base alle emissioni e precisamente:
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- 40% per l’anno 2020 e 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- 50% per l’anno 2020 e 60% a decorrere dal 2021, per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.

Le novità non riguardano i veicoli già concessi in uso promiscuo (più precisamente quelli concessi con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020) che, pertanto, rimangono assoggettati all’attuale normativa.

Plastic tax e Sugar tax
Viene introdotta un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.
L'imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI e non è versata qualora l'importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a 10 euro.

Viene poi introdotta un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

E’ prevista l’emanazione di provvedimenti attuativi.

Tassazione buoni pasto
Si interviene sul regime fiscale dei buoni pasto, elevando da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione ove siano erogati in formato elettronico e, allo stesso tempo, riducendo da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in formato diverso da quello elettronico (ovvero cartacei).

Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.

Estromissione beni imprenditori individuali
Le disposizioni sull’estromissione dei beni delle imprese individuali si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020.
I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021.
Per i soggetti che si avvalgono della disposizione, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

Regime forfetario
Cambia il regime forfetario per i contribuenti con ricavi non superiori a 65.000 euro annui e viene abrogata la flat tax per i soggetti con ricavi sino a 100.000 euro.
Dal 1° gennaio 2020 sono ammessi al regime forfetario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni se, al contempo, nell'anno precedente:
- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro svolte dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Inoltre, pur essendo confermate le attuali cause di esclusione, se ne aggiunge un’altra ovvero l’aver percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro.
Infine, aderendo alla fatturazione elettronica (quindi ciò presuppone una scelta libera e non un obbligo) si beneficia di un minor termine di decadenza dall’accertamento che viene ridotto di un anno.

Rivalutazione di quote e terreni
Viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti da per persone fisiche ed enti non commerciali, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.
Nel dettaglio:
- si modifica il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota all'11% applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni;
- si aumenta dal 20% al 26% l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

Rivalutazione beni d’impresa
Viene altresì prorogata, a favore di imprese ed enti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquote del;
- 12% per i beni ammortizzabili;
- 10% per i beni non ammortizzabili.
Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del 10%;

Si prevede che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio, disposto dall'art. 14, legge n. 342/2000 (c.d. riallineamento), venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali.
Le imposte sostitutive sono versate:
- per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro, in un massimo di 3 rate annuali di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi;
- per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro, in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi.

IVIE e IVAFE
Viene estesa la platea dei soggetti passivi IVIE e IVAFE: vengono ad essere interessati dalla tassazione anche gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti a queste equiparate.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 2020.

Super e Iper ammortamento
Un emendamento all’art. 22 del Disegno di Legge di bilancio 2020 prevede che la maggiorazione del costo ai fini della deducibilità dell’ammortamento e dei canoni di leasing venga sostituita con il diverso meccanismo del credito d’imposta, ridefinendo quindi la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal piano “Industria 4.0”.
In particolare, alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato sarebbe riconosciuto un credito d’imposta definito in misura diversa a seconda della tipologia di beni agevolabili.

Sarebbero oggetto dell’agevolazione gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa.
Sarebbe invece previste le stesse esclusioni già note per il superammortamento: i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR; i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%; i fabbricati e le costruzioni; i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015; i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti (quest’ultima esclusione rappresenta una novità rispetto all’attuale disciplina).

In merito alla determinazione dell’agevolazione, come anticipato, sarebbe riconosciuto un credito d’imposta in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti.
Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli “4.0”, il credito d’imposta sarebbe riconosciuto non solo alle imprese, ma anche agli esercenti arti e professioni, nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Tale misura sostituirebbe quindi gli attuali super-ammortamenti, che, nella versione in vigore, prevedono una maggiorazione del 30%, con tetto massimo agli investimenti pari a 2,5 milioni di euro.
Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto di iper-ammortamenti), il credito d’imposta sarebbe invece riconosciuto, solo alle imprese, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20% tra i 2,5 milioni di euro e i 10 milioni di euro.
Tale misura sostituirebbe quindi gli iper-ammortamenti, che, nella versione in vigore, prevedono il riconoscimento di una maggiorazione con diversi scaglioni (170% per gli investimenti
fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro), ma con un tetto massimo agli investimenti pari a 20 milioni di euro.
In tal caso resterebbe ferma la necessità di una perizia, ma per beni di valore superiore a 300.000 euro (rispetto agli attuali 500.000 euro).
Per gli investimenti relativi a beni immateriali (software) compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta sarebbe riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
Tale misura sostituirebbe la maggiorazione del 40% per i beni immateriali – attualmente riconosciuta soltanto ai soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento – che, nella versione in vigore, non prevede alcun tetto massimo agli investimenti.

Il nuovo credito d’imposta, sia per i beni “ordinari” che per quelli “4.0”, sarebbe utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 in 5 quote annuali di pari importo (ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali agevolabili), a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni 4.0.
Le imprese dovrebbero, inoltre, effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico “al solo fine di consentire al Ministero (...) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”; non dovrebbe quindi trattarsi di un’istanza per fruire dell’agevolazione.

In ogni caso, il nuovo credito d’imposta non si applicherebbe agli investimenti effettuati nel 2020 per i quali viene versato l’acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019, che potranno invece beneficiare degli attuali super e iper-ammortamenti nel termine “lungo” (effettuazione degli investimenti entro il 30 giugno 2020 per i super, entro il 31 dicembre 2020 per gli iper-ammortamenti).


Per CDA Studio Legale Tributario
Vladimiro Boldi Cotti

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