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VUOI TUTELARE LA TUA IMPRESA DAI REATI TRIBUTARI? Ora il modello 231 può aiutarti

L’adozione di un modello 231 che contempli anche la nuova fattispecie dei reati tributari rappresenta un valido presidio di tutela preventiva per l’impresa e per le sue figure apicali.
CDA Studio Legale Tributario, in virtù di una consolidata esperienza in materia, può fornirti un adeguato strumento atto a prevenire le conseguenze derivanti da condotte integranti illeciti amministrativi da reato previsti dal D.Lgs. 231/2001, tra cui di recente si annoverano anche i reati tributari quali falsa fatturazione, dichiarazione omessa o fraudolenta, distruzione di documenti contabili o evasione d’imposta.
Il modello 231, unitamente all’attività di controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza (ODV), rappresenta la principale scriminante da illeciti ex D.Lgs. 231/2001, evitando così all’impresa di incorrere in gravi sanzioni pecuniarie che si accompagnano anche a misure interdittive e cautelari quali la confisca dei beni.

Richiedi informazioni per saperne di più e tutela subito la tua impresa.
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Presentazione del libro “Le Società di Capitali e le Società Cooperative Mantovane”

Il volume si propone come strumento tecnico di analisi della realtà economica mantovana costituita dalle società di capitali e dalle società cooperative. Merediths Sweet 16 1

Continua, in questo modo, un’opera che CDA Studio Legale Tributario ha iniziato quasi trentanni fa. L’intenzione degli autori è quella di rivolgersi ad un pubblico sempre più ampio, non limitato agli “addetti ai lavori”, quali imprenditori, professionisti e banche, proponendo un’opera “sintetica”, che riporti solo i dati ritenuti più significativi. 

Il lavoro è finalizzato a rappresentare l’andamento di un campione significativo dello scenario economico mantovano, con l’intento di evidenziarne le tendenze evolutive. Quest’opera riporta i bilanci 2018 raffrontati ai bilanci 2017.

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DATA E ORARIO: Giovedì 06 Febbraio 2020 - ore 16.00
Indirizzo: Via Claudio Monteverdi,1 / angolo Via Fernelli, 46100 Mantova

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Al convegno parteciperanno personalità di spicco del mondo imprenditoriale mantovano, che commenteranno i dati e gli indicatori presenti nel libro

 PARTECIPA E RICEVI UN LIBRO IN OMAGGIO 

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Circolare n. 2: AGGIORNAMENTI FISCALITA'

OGGETTO: AGGIORNAMENTI FISCALITA’

  • Tardiva emissione fatture elettroniche
  • Trattamento fiscale Voucher cofanetti-regalo
  • Corrispettivi telematici e attività separate
  • Iper e Super ammortamento 2020: indicazione in fattura

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TARDIVA EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta all’interpello 528 del 16 dicembre 2019, è ritornata a parlare di termini di emissione della fattura elettronica e delle sanzioni in caso di ritardato invio allo SDI.
Ha ribadito, innanzitutto che dal 1 luglio 2019:

  • la fattura deve contenere l’indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, nel caso in cui la data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
  • è possibile emettere la fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; per le prestazioni di servizi (che era il caso proposto nell’interpello) effettuate nello stesso mese solare e nei confronti di uno stesso soggetto, può essere emessa una fattura riepilogativa, entro il 15 del mese successivo.
  • rimane invariata la regola generale per la quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel limite del pagamento del corrispettivo (se antecedente data della fattura).
L’Agenzia delle Entrate ha quindi affermato che le fatture devono essere emesse (ovvero inviate allo SDI):
  • per le fatture immediate, se non contestualmente (entro le ore 24 dello stesso giorno), nei 12 giorni successivi, evidenziando in fattura la data di effettuazione dell’operazione;
  • per le fatture riepilogative differite, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La mancata emissione della fattura nei termini (invio allo SDI) comporta l’applicazione delle sanzioni di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’Iva.
Più nello specifico, la sanzione viene individuata:
  • fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
  • se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva è da applicare una sanzione da 250 a 2.000 euro.
È fatta salva la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

A cura di Maddalena Silingardi

TRATTAMENTO FISCALE VOUCHER COFANETTI-REGALO

La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 519/2019 ci offre l’occasione per ritornare a parlare di buoni corrispettivo o voucher.
Nell’interpello sottoposto al parere del Fisco la società Alfa intende implementare il proprio piano di incentivi nei confronti della propria clientela attraverso omaggi, a titolo promozionale, di buoni o cofanetti regalo (in breve anche “voucher”) che acquisterà presso le aziende specializzate nel settore delle campagne promozionali.
L’istante sottolinea che potrebbe acquistare voucher in forma elettronica (vale a dire aventi oggetto beni/servizi offerti tramite portali web) ma pure voucher in forma fisica (cioè utilizzabili presso determinate strutture convenzionate). L’Istante evidenzia altresì che la natura dei beni o servizi offerti nei buoni potrebbe essere la più varia arrivando fino ai cofanetti regalo o smart box. Non solo, i cofanetti regalo potrebbero avere ad oggetto singoli beni o servizi oppure una pluralità di beni o servizi imponibili assoggettati alla medesima aliquota IVA o assoggettati a diverse aliquote IVA.
La società chiede quindi all’Agenzia se agli effetti dell’IVA i voucher in questione possano qualificarsi come buoni-corrispettivo “monouso” oppure buoni corrispettivo “multiuso”.

L’Agenzia espone quindi il proprio parere e, per prima cosa, verifica se si tratta effettivamente di “buoni-corrispettivo” o di altre fattispecie.
L’art. 6-bis del DPR 633/72 ci offre la definizione di “Buono corrispettivo”, individuandolo come lo strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o prestazione di servizi e con chiara indicazione sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, dei beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esse relative. Queste caratteristiche permettono di distinguere i buoni-corrispettivo da altri strumenti di pagamento.

Certi di trovarci di fronte a un buono-corrispettivo l’inquadramento è soltanto una delle due categorie previste:

  • buono-corrispettivo “Monouso” (art. 6-ter del DPR 633/72) in relazione al quale sin dal momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell’IVA alla cessione di beni o alla prestazioni di servizi a cui il buono dà diritto. Pertanto, dovranno essere noti già prima dell’effettuazione dell’operazione tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell’operazione (natura, qualità, quantità dei beni o servizi oggetto dell’operazione);
  • buono-corrispettivo “Multiuso” (art. 6-quater del DPR 633/72) quando al momento della sua emissione non c’è certezza su una o più delle informazioni sulla disciplina applicabile ai fini IVA, sulla cessione o prestazione a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

La predetta qualificazione assume rilevanza per individuare il momento in cui le cessioni o prestazioni oggetto dei buoni-corrispettivo si intendono effettuate.

Nei buoni “Monouso” ogni trasferimento del buono effettuato dal soggetto passivo che agisce in nome proprio è considerato come cessione di beni o prestazione di servizi cui il buono si riferisce. Ogni trasferimento del buono, precedente la consegna fisica dei beni o la concreta prestazione di servizi, costituisce “effettuazione” di detta cessione o prestazione ai fini IVA.
Qualora il buono necessiti di essere “validato” il momento di effettuazione è quello successivo alla validazione.
La base imponibile è il valore nominale del buono o, se minore, il corrispettivo effettivo.
Qualora la cessione o la prestazione a cui il buono da diritto sia effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso il buono, la cessione del buono è rilevante ai fini IVA e si considera effettuata nei confronti del soggetto che ha emesso il buono.

Passando invece al buono “Multiuso”, ogni trasferimento precedente all’accettazione dello stesso come corrispettivo per la concreta cessione di beni o prestazione di servizi a cui il buono dà diritto non costituisce momento di effettuazione di detta cessione o prestazione.

Tornando quindi alla risposta dell’Agenzia al caso in esame, al fine di determinare la corretta disciplina Iva da applicare, non rileva la forma del buono (elettronica o fisica), la tipologia e varietà di aliquote per i beni e servizi oggetto del buono ma la riconducibilità al buono-corrispettivo “Monouso” o Multiuso”.

A cura di Lorenzo Guerresi

CORRISPETTIVI TELEMATICI E ATTIVITA’ SEPARATE

Con la riposta all’interpello 532/2019, l’Agenzia delle entrate ha fornito un chiarimento in relazione alla tenuta di contabilità separate e di corrispettivi elettronici. Di seguito il caso prospettato.
La società Alfa, di seguito istante, è un imprenditore agricolo ex articolo 2135 del codice civile che svolge l’attività di "allevamento di bovini e bufalini da carne" e l’"attività di alloggio connesse alle aziende agricole". Ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del DPR 633/72, l’istante è obbligato a tenere separate le due attività poiché esso determina l’IVA relativa all’attività di allevamento con modalità ordinarie e quella relativa all’attività di agriturismo forfettariamente. Considerato che l’istante, dal 1° gennaio 2020, ha l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi, esso chiede se, a tal fine, può utilizzare un solo registratore telematico per entrambe le attività.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene possibile tenere separate le due attività avvalendosi di un unico registratore telematico. A tal fine intende rilevare separatamente i corrispettivi relativi alle due attività associando a ciascuna di esse un numero di "reparto" o attribuendo un codice predefinito ad ogni bene ceduto o servizio reso. Il riepilogo giornaliero dei documenti commerciali emessi dal registratore telematico, infatti, può consentire l’esatta individuazione dei corrispettivi relativi a ciascuna attività.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016) sono state individuate le caratteristiche tecniche dei registratori telematici e le informazioni che devono essere memorizzate ed inviate per via telematica all’Agenzia. Considerato ciò, salvo l’obbligo di emettere fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SdI) a richiesta del cliente, vi è la possibilità di memorizzare i corrispettivi giornalieri relativi a più attività, contabilizzate separatamente, avvalendosi di un unico registratore telematico.
Nel caso di specie, tuttavia, considerato che l’istante determina l’IVA relativa alle due attività con due modalità diverse, i corrispettivi relativi a ciascuna delle due attività vanno tenuti distinti per garantire il corretto adempimento degli obblighi contabili. A tal fine, la soluzione ipotizzata dall’istante è condivisibile, sempre che il giornale di fondo elettronico del registratore telematico consenta di ricostruire i ricavi di ciascuna attività e di procedere alla corretta liquidazione dell’IVA periodica.
Allo scopo, visto che al momento il registratore telematico trasmette solo un dato aggregato senza distinguere i corrispettivi relativi alle singole attività, occorre tenere un prospetto che riepiloghi i codici assegnati ai singoli beni ceduti e ai servizi resi ovvero il numero dei "reparti" assegnati a ciascuna attività.

A cura di Serena Pasquali

IPER E SUPER AMMORTAMENTO 2020: INDICAZIONE IN FATTURA

Si segnala che la disciplina del nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, l'indicazione nella fattura di acquisto del bene di un'apposita dicitura (già dal 1° gennaio 2020).
L’art. 1 comma 195 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio) prevede, infatti, che "ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194".
Consigliamo quindi, in caso di acquisto, di comunicare al fornitore del bene la richiesta di inserire in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell’art. 1 della L. 160/2019.
Non è chiaro al momento se la mancata indicazione della dicitura in fattura comporti o meno la decadenza dal beneficio o quale altra sanzione. Ma in caso di omissione, riteniamo prudente richiedere lo storno della fattura elettronica carente della dicitura (con nota di credito) e la riemissione della fattura elettronica completa della dicitura.

A cura di Gabriele Bacchiega


Per CDA Studio Legale Tributario
Vladimiro Boldi Cotti

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Nuova edizione libro “Le società di Capitali e le Società Cooperative Mantovane”

Spett.le Società

Come da contatti intercorsi, con la presente siamo a presentare una proposta di condivisione dell’iniziativa in oggetto.

Comprendere il contesto economico in cui si opera e conoscere la realtà delle imprese di riferimento per il proprio mercato è diventata un’esigenza imprescindibile ed è il motivo che ci ha spinto a realizzare, per la quindicesima volta, la ricerca sul mondo delle società di capitali mantovane e delle società cooperative.

Il lavoro, interamente curato dal nostro Studio, verrà presentato durante un convegno pubblico e sarà distribuito su tutto il territorio mantovano.

La versione cartacea sarà integrata con una versione on-line che completa le informazioni presenti nel libro con ulteriori strumenti di lavoro e di approfondimento.

Con l’auspicio di fare cosa gradita, abbiamo pensato di formulare le seguenti proposte:

  • n°1 pagina pubblicitaria all’interno del volume € 300,00
  • banner pubblicitario con logo da inserire nella versione online € 300,00
  • n°1 pagina pubblicitaria all’interno del volume + banner pubblicitario con logo da inserire nelle versione online € 500,00

    Per informazioni: segreteria organizzativa 0376227111.

    In attesa di Vostre considerazioni, l’occasione è gradita per porgere

    Cordiali saluti
    Luigi Bartoli

 

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LEGGE DI BILANCIO 2020: NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 n. 304 della Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2020 (L. 160/2019) sono state introdotte le seguenti novità in materia di lavoro.

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Assunzione di under 35 (art. 1, c.10, L. 160/2019)
La Legge di bilancio 2020 interviene a riordinare le agevolazioni riguardanti l’assunzione di giovani lavoratori, estendendo anche al 2019 e al 2020 la possibilità di fruire degli incentivi contributivi per l'assunzione dei lavoratori under 35, secondo le previsioni della Legge di Bilancio 2018. L'esonero per il 2020 è immediatamente operativo, non essendo più necessario attendere l'iter attuativo previsto (e mai realizzato) per l'incentivo previsto dal Decreto Dignità, mentre per le assunzioni agevolate effettuate nell’anno 2019 bisognerà attendere le istruzioni Inps.
Si ricorda che la misura prevede una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, fino al limite annuo di € 3.000, per un periodo massimo di 36 mesi, per l'assunzione di giovani che non abbiano compiuto il 35° anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro. L'agevolazione spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.

Apprendistato di primo livello (art. 1, c. 8, L. 160/2019)
Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nell'anno 2020 per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione previdenziale dovuta nei primi 3 anni di contratto, ferma restando l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, i soggetti di età compresa tra i 15 anni compiuti e fino al compimento dei 25 anni, in tutti i settori di attività.
La regolamentazione dei profili formativi di questa tipologia di apprendistato è demandata alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Questa tipologia di contratto di apprendistato si rivolge ai giovani che non hanno assolto l'obbligo scolastico al fine di consentire loro il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore ma si rivolge anche agli iscritti a partire dal secondo anno degli istituti tecnici e professionali di istruzione secondaria superiore.

Buoni pasto (art. 1, c. 677, L. 160/2019)
La Legge di Bilancio 2020 modifica l'art. 51, c. 2, lett. c), del D.P.R. 917/86, rimodulando i limiti di esenzione fiscale dei buoni pasto nel modo seguente:
- buoni pasto cartacei: il limite passa da € 5,29 a € 4,00;
- buoni pasto elettronici: il limite sale da € 7,00 a € 8,00.
Pertanto, dal 1° gennaio 2020 restano escluse dal valore imponibile della retribuzione:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
- le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di € 4,00, aumentato a € 8,00, se rese in forma elettronica;
- le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29.

Tariffe INAIL (art. 1, c. 9, L. 160/2019)
Viene estesa all'anno 2022 l'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, già previsto per gli anni 2019-2021.

Assunzione neolaureati (art. 1, c. 11, L. 160/2019)
Risulta sbloccato e reso operativo il Bonus Eccellenze per l'occupazione di laureati con la votazione di 110 e lode e di dottori di ricerca.
La Legge di Bilancio 2019 (art. 1, c. dal 706 al 717, L. 145/2018) ha previsto un beneficio di natura contributiva sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono, a tempo indeterminato, giovani laureati presso le Università statali o non statali legalmente riconosciute che hanno conseguito la votazione di 110 e lode, con una media ponderata di 108/110 senza andare “fuori corso” nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019 o soggetti in possesso di un dottorato di ricerca. Ne sono esclusi i datori di lavoro domestico e le pubbliche amministrazioni.
In particolare, la norma prevede il riconoscimento dell'esonero per l'assunzione di giovani in possesso:

  • della laurea magistrale, conseguita, entro il periodo del corso legale di studi previsto dall'ordinamento del relativo corso di laurea, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode e la media ponderata di almeno 108/110, prima del compimento dei 30 anni di età. Il titolo di laurea può essere stato conseguito in università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane o estere (in quest'ultimo caso, solo se riconosciute equipollenti in base alla legislazione vigente). L'agevolazione si applica anche in riferimento ai titoli rilasciati da università telematiche;
  • di un dottorato di ricerca, conseguito prima del compimento dei 34 anni di età, presso i medesimi istituti universitari di cui alla lettera precedente.

Il beneficio consiste nella riduzione per un periodo fino a 12 mesi della sola quota di contributi INPS a carico datore di lavoro, fino al limite di € 8.000, ad esclusione dei contributi INAIL.
Le assunzioni agevolate devono riguardare contratti di lavoro dipendente sia a tempo pieno che a tempo parziale, purché a tempo indeterminato. Nei casi di rapporto a tempo parziale, la misura dell'esonero dovrà essere proporzionalmente ridotta.
L'art. 1, c. 709, L. 145/2018 ha previsto il riconoscimento del beneficio anche nei casi di trasformazione di contratti di lavoro avvenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019, fermi restando il rispetto dei requisiti alla data della trasformazione.
Rimane, tuttavia, la necessità di attendere una circolare INPS sulle modalità di fruizione, soprattutto per chiarire se l’incentivo è valido solo per le assunzioni effettuate nell’anno 2019, come previsto dalla norma originaria, o se verrà esteso anche alle assunzioni di “eccellenze” nell’anno 2020.
Viene inoltre previsto che l'INPS acquisisca dal ministero competente le informazioni relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute.
Nel caso di legittima cessazione di un rapporto di lavoro per la cui assunzione sia stato parzialmente fruito l'esonero e il medesimo lavoratore venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altro datore di lavoro privato nella medesima finestra temporale, il nuovo datore di lavoro potrà fruire dell'esonero per il periodo residuo utile alla piena fruizione dello stesso.
L'agevolazione è cumulabile con altri incentivi o benefici, compresa la quota residua di esonero triennale giovani previsto dall'art. 1, cc. 100-108 e 113-114, L. 205/2017 e l'azienda dovrà utilizzare in via principale per il primo periodo l'incentivo per assunzione di eccellenze (riduzione contributiva del 100%) e poi l'esonero triennale (riduzione del 50%).
La fruizione dell'esonero contributivo in esame richiede il rispetto della disciplina in materia di aiuti "de minimis" prevista dalle norme dell'Unione Europea.

Veicoli aziendali (art. 1, cc. 632 e 633, L. 160/2019)
In materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente e fringe benefits, viene prevista una stretta sui veicoli aziendali.
Sui contratti stipulati dal 1° luglio 2020 aventi ad oggetto veicoli di nuova immatricolazione si assumerà, quale fringe benefit in capo al dipendente, l'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI e riassumibile come segue:
25% su veicoli aziendali con emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km;
30% su veicoli con emissioni superiori a 60 g/km fino a 160 g/km;
40% (50% dal 2021) per i veicoli con emissioni superiori a 160 g/km fino a 190 g/km;
50% (60% dal 2021) per veicoli con emissioni superiori a 190 g/km.

Congedo di paternità (art. 1, c. 342, L. 160/2019)
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro il 5° mese di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore, aumenta da 5 giorni a 7 giorni per il 2020.

Atlete professioniste (art. 1, c. 181, L. 160/2019)
Per consentire lo sviluppo del professionismo sportivo femminile è previsto che alle società sportive che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo (artt. 3 e 4, L. 91/81) sia riconosciuto, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di € 8.000 su base annua.

NASPI anticipata (art. 1, c. 12, L.160/2019)
Viene considerata non imponibile ai fini IRPEF la liquidazione anticipata della NASPI in un'unica soluzione (art. 8, c. 1, D.lgs. 22/2015), destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Occorrerà attendere un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per conoscere i criteri e le modalità di attuazione, anche al fine di definire le opportune comunicazioni volte ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.

APE sociale e Opzione donna (art. 1, c. 473 e 476, L. 160/2019)
È prevista la proroga a tutto il 2020 della sperimentazione della c.d. APE sociale, che si ricorda essere un'indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni di lavoro.
Per quanto riguarda invece l'opzione per il pensionamento anticipato delle donne (cd. Opzione donna), viene estesa la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018, come precedentemente previsto.

Giovani agricoltori (art. 1, c. 503, L. 160/2019)
Per promuovere l'imprenditoria in agricoltura, viene prevista la possibilità per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, in caso di nuova iscrizione alla previdenza agricola effettuata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, di fruire di un esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e deve sottostare al massimale previsto in materia di aiuti di Stato.

Credito d'imposta spese formazione del personale (art. 1, cc. 210-217, L. 160/2019)
È confermata la proroga al 2020 del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, con una rimodulazione dei limiti massimi annuali del credito stesso e l’eliminazione dell'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha stabilito che il credito di imposta è riconosciuto in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di € 300.000 per ciascun beneficiario, qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.


CDA Studio Legale Tributario
Sezione Lavoro

 

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Circolare informativa: COMUNICAZIONE AI SINDACATI DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

In base all’art. 36, comma 3, del D.Lgs. 81/2015 le aziende che hanno stipulato contratti di somministrazione hanno l’obbligo di comunicare alle Organizzazioni sindacali ogni 12 mesi, ovvero entro il entro il 31 gennaio dell’anno successivo, con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi nell’anno precedente:

  • il numero dei contratti di somministrazione conclusi;
  • la durata degli stessi;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Destinatari della comunicazione sono le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ovvero le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) oppure, in mancanza, le associazioni territoriali di categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL, UIL, ecc.).
Il datore di lavoro-utilizzatore potrà inviare la comunicazione anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato.
Qualora l’azienda utilizzatrice non provveda all’assolvimento dell’obbligo comunicativo, ovvero effettui una comunicazione non corretta rispetto all’effettivo utilizzo dei lavoratori somministrati, è prevista una sanzione amministrativa da 250,00 a 1.250, euro (articolo 40, comma 2, D.Lgs. 81/2015).
In allegato fac-simile di comunicazione consuntiva.

CDA Studio Legale Tributario
Sezione Lavoro

 

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