LEGGE DI BILANCIO 2020: NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 n. 304 della Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2020 (L. 160/2019) sono state introdotte le seguenti novità in materia di lavoro.
Assunzione di under 35 (art. 1, c.10, L. 160/2019)
La Legge di bilancio 2020 interviene a riordinare le agevolazioni riguardanti l’assunzione di giovani lavoratori, estendendo anche al 2019 e al 2020 la possibilità di fruire degli incentivi contributivi per l'assunzione dei lavoratori under 35, secondo le previsioni della Legge di Bilancio 2018. L'esonero per il 2020 è immediatamente operativo, non essendo più necessario attendere l'iter attuativo previsto (e mai realizzato) per l'incentivo previsto dal Decreto Dignità, mentre per le assunzioni agevolate effettuate nell’anno 2019 bisognerà attendere le istruzioni Inps.
Si ricorda che la misura prevede una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, fino al limite annuo di € 3.000, per un periodo massimo di 36 mesi, per l'assunzione di giovani che non abbiano compiuto il 35° anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro. L'agevolazione spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.
Apprendistato di primo livello (art. 1, c. 8, L. 160/2019)
Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nell'anno 2020 per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione previdenziale dovuta nei primi 3 anni di contratto, ferma restando l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, i soggetti di età compresa tra i 15 anni compiuti e fino al compimento dei 25 anni, in tutti i settori di attività.
La regolamentazione dei profili formativi di questa tipologia di apprendistato è demandata alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Questa tipologia di contratto di apprendistato si rivolge ai giovani che non hanno assolto l'obbligo scolastico al fine di consentire loro il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore ma si rivolge anche agli iscritti a partire dal secondo anno degli istituti tecnici e professionali di istruzione secondaria superiore.
Buoni pasto (art. 1, c. 677, L. 160/2019)
La Legge di Bilancio 2020 modifica l'art. 51, c. 2, lett. c), del D.P.R. 917/86, rimodulando i limiti di esenzione fiscale dei buoni pasto nel modo seguente:
- buoni pasto cartacei: il limite passa da € 5,29 a € 4,00;
- buoni pasto elettronici: il limite sale da € 7,00 a € 8,00.
Pertanto, dal 1° gennaio 2020 restano escluse dal valore imponibile della retribuzione:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
- le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di € 4,00, aumentato a € 8,00, se rese in forma elettronica;
- le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29.
Tariffe INAIL (art. 1, c. 9, L. 160/2019)
Viene estesa all'anno 2022 l'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, già previsto per gli anni 2019-2021.
Assunzione neolaureati (art. 1, c. 11, L. 160/2019)
Risulta sbloccato e reso operativo il Bonus Eccellenze per l'occupazione di laureati con la votazione di 110 e lode e di dottori di ricerca.
La Legge di Bilancio 2019 (art. 1, c. dal 706 al 717, L. 145/2018) ha previsto un beneficio di natura contributiva sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono, a tempo indeterminato, giovani laureati presso le Università statali o non statali legalmente riconosciute che hanno conseguito la votazione di 110 e lode, con una media ponderata di 108/110 senza andare “fuori corso” nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019 o soggetti in possesso di un dottorato di ricerca. Ne sono esclusi i datori di lavoro domestico e le pubbliche amministrazioni.
In particolare, la norma prevede il riconoscimento dell'esonero per l'assunzione di giovani in possesso:
- della laurea magistrale, conseguita, entro il periodo del corso legale di studi previsto dall'ordinamento del relativo corso di laurea, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode e la media ponderata di almeno 108/110, prima del compimento dei 30 anni di età. Il titolo di laurea può essere stato conseguito in università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane o estere (in quest'ultimo caso, solo se riconosciute equipollenti in base alla legislazione vigente). L'agevolazione si applica anche in riferimento ai titoli rilasciati da università telematiche;
- di un dottorato di ricerca, conseguito prima del compimento dei 34 anni di età, presso i medesimi istituti universitari di cui alla lettera precedente.
Il beneficio consiste nella riduzione per un periodo fino a 12 mesi della sola quota di contributi INPS a carico datore di lavoro, fino al limite di € 8.000, ad esclusione dei contributi INAIL.
Le assunzioni agevolate devono riguardare contratti di lavoro dipendente sia a tempo pieno che a tempo parziale, purché a tempo indeterminato. Nei casi di rapporto a tempo parziale, la misura dell'esonero dovrà essere proporzionalmente ridotta.
L'art. 1, c. 709, L. 145/2018 ha previsto il riconoscimento del beneficio anche nei casi di trasformazione di contratti di lavoro avvenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019, fermi restando il rispetto dei requisiti alla data della trasformazione.
Rimane, tuttavia, la necessità di attendere una circolare INPS sulle modalità di fruizione, soprattutto per chiarire se l’incentivo è valido solo per le assunzioni effettuate nell’anno 2019, come previsto dalla norma originaria, o se verrà esteso anche alle assunzioni di “eccellenze” nell’anno 2020.
Viene inoltre previsto che l'INPS acquisisca dal ministero competente le informazioni relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute.
Nel caso di legittima cessazione di un rapporto di lavoro per la cui assunzione sia stato parzialmente fruito l'esonero e il medesimo lavoratore venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altro datore di lavoro privato nella medesima finestra temporale, il nuovo datore di lavoro potrà fruire dell'esonero per il periodo residuo utile alla piena fruizione dello stesso.
L'agevolazione è cumulabile con altri incentivi o benefici, compresa la quota residua di esonero triennale giovani previsto dall'art. 1, cc. 100-108 e 113-114, L. 205/2017 e l'azienda dovrà utilizzare in via principale per il primo periodo l'incentivo per assunzione di eccellenze (riduzione contributiva del 100%) e poi l'esonero triennale (riduzione del 50%).
La fruizione dell'esonero contributivo in esame richiede il rispetto della disciplina in materia di aiuti "de minimis" prevista dalle norme dell'Unione Europea.
Veicoli aziendali (art. 1, cc. 632 e 633, L. 160/2019)
In materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente e fringe benefits, viene prevista una stretta sui veicoli aziendali.
Sui contratti stipulati dal 1° luglio 2020 aventi ad oggetto veicoli di nuova immatricolazione si assumerà, quale fringe benefit in capo al dipendente, l'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI e riassumibile come segue:
25% su veicoli aziendali con emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km;
30% su veicoli con emissioni superiori a 60 g/km fino a 160 g/km;
40% (50% dal 2021) per i veicoli con emissioni superiori a 160 g/km fino a 190 g/km;
50% (60% dal 2021) per veicoli con emissioni superiori a 190 g/km.
Congedo di paternità (art. 1, c. 342, L. 160/2019)
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro il 5° mese di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore, aumenta da 5 giorni a 7 giorni per il 2020.
Atlete professioniste (art. 1, c. 181, L. 160/2019)
Per consentire lo sviluppo del professionismo sportivo femminile è previsto che alle società sportive che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo (artt. 3 e 4, L. 91/81) sia riconosciuto, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di € 8.000 su base annua.
NASPI anticipata (art. 1, c. 12, L.160/2019)
Viene considerata non imponibile ai fini IRPEF la liquidazione anticipata della NASPI in un'unica soluzione (art. 8, c. 1, D.lgs. 22/2015), destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Occorrerà attendere un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per conoscere i criteri e le modalità di attuazione, anche al fine di definire le opportune comunicazioni volte ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.
APE sociale e Opzione donna (art. 1, c. 473 e 476, L. 160/2019)
È prevista la proroga a tutto il 2020 della sperimentazione della c.d. APE sociale, che si ricorda essere un'indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni di lavoro.
Per quanto riguarda invece l'opzione per il pensionamento anticipato delle donne (cd. Opzione donna), viene estesa la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018, come precedentemente previsto.
Giovani agricoltori (art. 1, c. 503, L. 160/2019)
Per promuovere l'imprenditoria in agricoltura, viene prevista la possibilità per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, in caso di nuova iscrizione alla previdenza agricola effettuata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, di fruire di un esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e deve sottostare al massimale previsto in materia di aiuti di Stato.
Credito d'imposta spese formazione del personale (art. 1, cc. 210-217, L. 160/2019)
È confermata la proroga al 2020 del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, con una rimodulazione dei limiti massimi annuali del credito stesso e l’eliminazione dell'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha stabilito che il credito di imposta è riconosciuto in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di € 300.000 per ciascun beneficiario, qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
CDA Studio Legale Tributario
Sezione Lavoro