Le esenzioni e riduzioni di aliquota per il 2024
Si ricordano le esenzioni ad oggi in essere.
La “Legge di Bilancio 2023” ha stabilito l’esenzione dal pagamento dell'IMU per i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato a tal fine regolare denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di:
- violazione di domicilio e
- invasione di terreni o edifici oppure
- per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Per poter godere della esenzione dal pagamento dell'imposta, in vigore a partire dal 2023 e a tutt’oggi vigente, il soggetto passivo deve comunicare al Comune secondo modalità telematiche, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
Analogamente, quando cessa il diritto per l'esenzione, il soggetto medesimo deve darne comunicazione.
Sono esenti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola (comprese le società agricole). L’esenzione spetta solo ai CD e agli IAP che conducono direttamente il fondo (anche in caso di conduzione associata).
L’esenzione per i terreni posseduti e condotti da CD e IAP si estende, in forza delle norme di interpretazione autentica di cui all’art. 78-bis del DL 104/2020, anche:
- ai soci di società di persone esercenti attività agricola, in possesso della qualifica di CD o di IAP;
- ai familiari coadiuvanti del CD, appartenenti al medesimo nucleo familiare e iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale agricola come CD;
- ai pensionati CD e IAP che continuano a svolgere l’attività agricola e mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.
Ai fini dell’IMU devono considerarsi come “agricoli” anche i terreni che risultano “aree edificabili” secondo lo strumento urbanistico generale del Comune, se si tratta di terreni che sono posseduti e condotti da CD e IAP iscritti nella previdenza agricola, e sugli stessi persiste l’utilizzo agrosilvopastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali (art. 1 co. 741 lett. d) della L. 160/2019).
Dal 2022 sono esenti da IMU i c.d. “immobili merce”, ossia i fabbricati:
- costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;
- finché permanga tale destinazione;
- non siano in ogni caso locati.
La base imponibile IMU è ridotta del 50% per:
- i fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex art. 10 del DLgs. 42/2004;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (genitori o figli), alle seguenti condizioni.
La riduzione del 50%, ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, si applica a condizione che:
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
La base imponibile IMU è ridotta al 75% per:
- le abitazioni locate a canone concordato ex L. 431/98.