Opportunità del “Concordato Preventivo Biennale”

Con la presente si vuole richiamare quanto già trattato con la circolare di aggiornamento n.5, in merito alla opportunità del “Concordato Preventivo Biennale” (CPB).
In sintesi, come già in precedenza detto, il “Concordato Preventivo Biennale” (CPB) è uno strumento che consente ai contribuenti di concordare (o pre-concordare) il reddito riferito agli anni di imposta 2024 e 2025. Se il reddito che si manifesterà per tali due anni sarà superiore al concordato, rimarrà quest’ultimo quello soggetto ad imposte; viceversa, se il reddito effettivo sarà inferiore, le imposte verranno in ogni caso calcolate sul reddito concordato. Per i contribuenti in regime forfettario il concordato è limitato ad un anno (il 2024)

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Senza voler ripetere quanto già trattato nella precedente nostra circolare citata, in merito a requisiti soggettivi, di accesso, cause di esclusione e di decadenza, si informa che la recentissima Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.18 del 17 settembre 2024, ha fornito alcuni attesi chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto, a illustrare le novità introdotte dal Decreto “correttivo” n. 108/2024, che lo rendono un po’ più appetibile.
In particolare, è stato introdotto un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato fruibile dai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e dai contribuenti forfetari.
Per ciò che riguarda i soggetti ISA, i contribuenti potranno effettuare una valutazione di convenienza in merito all’accettazione della proposta, potendo scegliere se assoggettare a:
-tassazione ordinaria (Ires o Irpef) l’intero reddito oggetto di accordo;
-imposta sostitutiva il reddito proposto eccedente quello del periodo d’imposta precedente l’applicazione del concordato (il 2023 per il primo anno) e a tassazione ordinaria la restante parte.

La misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva varia in ragione del livello di affidabilità fiscale del contribuente (voto ISA):

Punteggio ISA

Aliquota I.S.

Superiore a 8

10%

Superiore a 6 e inferiore a 8

12%

Inferiore a 6

15%

 Per i contribuenti in regime forfetario, l’aliquota applicabile al maggior reddito concordato è pari al 10%, ridotta al 3% in caso di “nuove iniziative” (primi 5 anni).

IL CALCOLO E I TERMINI PER L'ADESIONE

Per poter valutare l’eventuale interesse ad aderire al CPB, è necessario addivenire al reddito proposto, quale risultato del calcolo da farsi, per il singolo contribuente, da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ciò significa dotarsi di uno specifico software che elabora i dati dalla dichiarazione dei redditi 2023 da presentare entro fine ottobre p.v. (mediante la compilazione di uno specifico quadro degli ISA), oltre che dalle risultanze delle dichiarazioni dell’ultimo triennio.
Per aderire al concordato, serve confermare la propria opzione all’interno della prossima dichiarazione dei redditi, quindi inderogabilmente entro il 31/10 p.v. L’Agenzia ha avuto modo di chiarire che tale termine è perentorio, non potendo optare successivamente a mezzo, ad esempio, di dichiarazione tardiva o integrativa.

Si ricorda, peraltro, che l’adesione al reddito concordato ha ricadute già sul pagamento degli acconti per l’annualità 2024 (primo anno di applicazione) e quindi sulle somme da versare entro il 30 novembre 2024.

EFFETTI DELL'ADESIONE

Per chi non aderirà al concordato, saranno preclusi gli effetti premiali riservati a chi invece firmerà tale “scommessa” con il Fisco, ovvero:

1. A prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito (voto ISA), l’adesione al concordato preventivo da parte dei soggetti ISA determina il riconoscimento dei benefici premiali, compresi quelli relativi all’IVA, per chi ha un voto alto degli ISA: (art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017):
a) l'esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 50.000 euro (PER Iva) e fino a 20.000 euro annui (per imposte dirette – IRAP);
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA fino a 50.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società di comodo;
d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
e) l'anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo.

2. Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi non potranno essere oggetto di accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri. (Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno es¬sere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame. In tale ipotesi, tornerebbero ad essere esperibili gli accertamenti induttivi e analitici.)

Rimane facoltà del contribuente versare i contributi previdenziali considerando la parte eccedente il reddito concordato.

ADEMPIMENTI E PROPOSTA DI STUDIO
Affinchè il contribuente possa valutare se aderire o meno, è ovviamente indispensabile raccogliere i dati necessari e procedere al calcolo del reddito proposto.
I Vostri consulenti di riferimento sono disponibili al confronto in merito a tale opportunità, procedendo ad effettuare il calcolo e quindi alla valutazione dell’opzione per il “CPB”.

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Patente a punti per soggetti che operano sui cantieri

Nella giornata di ieri l’Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato una Circolare esplicativa (circolare n.4/2024) che chiarisce alcuni aspetti legati al rilascio e alla gestione della patente a punti sui cantieri, confermando, inoltre, la sua entra in vigore dal 01 Ottobre 2024.

REQUISITI SOGGETTIVI

Dal 1° Ottobre 2024 i lavoratori autonomi e le imprese che operano su cantieri sono obbligati ad avere la cosiddetta “patente a crediti nei cantieri temporanei e mobili”.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc..).
Da ultimo, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

REQUISITI OGGETTIVI

Per richiedere la patente a punti è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio;
b) adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 (corsi e formazione sui rischi);
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

MODALITA’ OPERATIVE E TEMPISTICHE

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.
In attesa dell’operatività del portale, è possibile adempiere all’obbligo di cui sopra inviando, tramite PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. l’autocertificazione (che si allega), il cui modello è stato reso disponibile, attestante la presenza di tutti i requisiti, ove previsti dalla normativa vigente.
L’invio dovrà essere fatto entro il 01 Ottobre 2024.

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Si invitano, pertanto, tutti i clienti soggetti a questo nuovo adempimento di provvedere a mettersi in regola.

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Concordato (fiscale) preventivo biennale

L'istituto del concordato preventivo biennale prevede la definizione del reddito futuro derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP. L'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA. Il primo biennio per il quale il concordato viene preventivamente definito sono il 2024 e il 2025 e l’accettazione della proposta da parte del contribuente, per tale primo biennio, deve essere espressa in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2023 e quindi entro il 31 ottobre 2024.
Se il reddito effettivo sarà superiore a quello concordato, il contribuente corrisponderà le imposte sulla base del reddito concordato, traendone quindi un vantaggio; se sarà inferiore, il contribuente ne uscirà penalizzato.

 

AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato. In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:
-i soggetti che applicano gli ISA;
-i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014 (sperimentale per il solo periodo d’imposta 2024).

REQUISITI DI ACCESSO

Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato:
-non deve avere debiti tributari (art. 10 del DLgs. 13/2024);
-oppure deve aver estinto i debiti d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l’accettazione della proposta.
I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fino a de¬cadenza dei relativi benefici.

CAUSE DI ESCLUSIONE

L’accesso al nuovo istituto è precluso in caso di:
-omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
-condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
-inizio attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, per i contribuenti in regime forfetario.
Sono esclusi dal concordato anche i soggetti ISA per i quali opera una causa di esclusione.
Il reddito concordato, su cui verranno calcolate le imposte, non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO CONCORDATO

Le proposte di concordato preventivo biennale vengono formulate sulla base di una metodologia (approvata con il DM 14.6.2024) che valorizza i dati:
-forniti dai contribuenti;
-relativi ai modelli ISA;
-presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria.
Il reddito proposto non tiene tuttavia conto di diversi elementi, che seguono la disciplina fiscale ordinaria anche in caso di adesione al concordato preventivo biennale.
Il reddito su cui vengono calcolate le imposte, che in ogni caso non può essere inferiore a 2.000 euro, è quindi pari al reddito concordato opportunamente variato secondo quanto indicato nella seguente tabella.

 

 

Tipologia

Reddito concordato

Componenti non considerate

Reddito effettivo

Reddito di lavoro autonomo

Calcolato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento all'art. 54 co. 1 del TUIR

- Plusvalenze e minusvalenze (art. 54 co. 1-bis e 1-bis.1 del TUIR);
- redditi o quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR.

Reddito concordato +/- (plusvalenze - minusvalenze + redditi da partecipazione)

Reddito di impresa

Calcolato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento:
- all'art. 56 del TUIR, per i soggetti IRPEF;
- alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, per i soggetti IRES;
- all'art. 66 del TUIR, per le imprese minori.

- Plusvalenze realizzate di cui agli artt. 5886 e 87 del TUIR;
- sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del TUIR;
- minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 101 del TUIR;
- redditi o quote di reddito da partecipazione in società, associazioni, enti o GEIE;
- perdite fiscali di cui agli artt. 8 e 84 del TUIR.

Reddito concordato +/- (plusvalenze + sopravvenienze attive - minusvalenze - sopravvenienze passive + redditi da partecipazione - perdite fiscali)

Valore della produzione netta

Calcolato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento agli artt. 55-bis e 8 del DLgs. 446/97

- plusvalenze e sopravvenienze attive;
- minusvalenze e sopravvenienze passive.

Reddito concordato +/- (plusvalenze + sopravvenienze attive - minusvalenze - sopravvenienze passive)

Reddito contribuenti in regime forfetario

Calcolato dall'Agenzia delle Entrate secondo la metodologia di calcolo

Contributi previdenziali obbligatori deducibili

Reddito concordato - contributi previdenziali obbligatori

 

 

PERDITE FISCALI
Il reddito risultante a seguito delle citate variazioni dovrà essere ulteriormente ridotto per tener conto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti.

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Con l’accettazione del concordato il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI SFAVOREVOLI

Circostanze eccezionali, determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 50% rispetto a quelli oggetto di con¬cor¬dato, provocano la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo d’imposta in cui tale differenza si verifica.
Si tratta, in particolare, delle seguenti situazioni (art. 4 del DM 14.6.2024):
-eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
-altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività, danni rilevanti alle scorte di magazzino, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività:
-liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
-cessione in affitto dell'unica azienda;
-sospensione dell'attività ai fini amministrativi oppure sospensione della professione.

ADEGUAMENTO DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

Le circostanze eccezionali sfavorevoli che portano alla cessazione del concordato rappresentano condizioni che determinano anche una riduzione del reddito e del valore della produzione proposti per il 2024. Infatti, in loro presenza, viene applicata una riduzione:
-del 10%, se hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
-del 20%, se la sospensione dell'attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
-del 30%, con una sospensione dell'attività superiore a 120 giorni.
Gli eventi straordinari che determinano una riduzione del reddito concordato devono essersi verificati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato (art. 5 co. 3 del DM 14.6.2024).

REGIME PREMIALE ISA

L’adesione al concordato preventivo determina il riconoscimento dei benefici premiali ISA di cui all’art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito.
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti induttivi e presuntivi.
Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno es¬sere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

CESSAZIONE DEL CONCORDATO

Il concordato preventivo biennale perde efficacia nel caso in cui:
-durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l'applicazione del medesimo ISA;
-sia cessata l’attività.

DECADENZA DAL CONCORDATO

A differenza delle cause di cessazione del concordato, il verificarsi di una delle seguenti cause di decadenza travolge entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione. Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso.

 

 

Concordato preventivo biennale 2024-2025 (soggetti “solari”)

Ambito soggettivo

Contribuenti a cui si applicano gli ISA

Contribuenti in regime forfetario

Cause di esclusione

Debiti tributari con riferimento al 2023 superiori a 5.000,00 euro

Omessa presentazione delle dichiarazioni relative al 2021, 2022 o 2023

Condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi nel 2021, 2022 o 2023

Inizio attività nel 2023 e altre cause di esclusione dagli ISA

Effetti del concordato

Redditi ai fini imposte dirette e IRAP predeterminati per il 2024 e 2025
(solo 2024 per contribuenti forfetari)

Regime premiale ISA (solo soggetti ISA)

Esclusione da accertamenti (salvo decadenza dal concordato)

Cessazione

Modifica dell’attività esercitata

Cessazione dell’attività

Circostanze eccezionali sfavorevoli (da individuare con DM)

Decadenza

Accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate superiori al 30% del dichiarato, relativamente ai periodi d’imposta 2023-2025

Presentazione di una dichiarazione integrativa del modello REDDITI 2024

Verificarsi di una causa di esclusione

Omesso versamento delle imposte concordate

Violazioni di non lieve entità

 

 

 

ASPETTI OPERATIVI/TEMPISTICHE
In linea di prima approssimazione, il concordato preventivo biennale appare interessante per i contribuenti che hanno la attendibile prospettiva di una crescita del risultato atteso superiore a quella prevista dal fisco.
Operativamente:
-il contribuente calcola gli ammontari dei redditi che sono previsti per il biennio in questione (attualmente il 2024 e il 2025) utilizzando un software messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate; i dati necessari per ottenere i redditi dal predetto software sono i dati contabili ed i dati ISA (per i forfettari i dati ricavati dal quadro RS della dichiarazione contenente informazioni relative ad alcuni costi sostenuti)
-se tale reddito è ritenuto conveniente, il contribuente aderisce al concordato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (attualmente 31 ottobre 2024).
Le regole che sottostanno al nuovo istituto del concordato preventivo biennale sono tuttavia in fase di variazione/aggiornamento per effetto di un decreto correttivo di prossima emanazione.
Appare quindi necessario attendere che le regole che sottostanno al nuovo istituto fiscale siano definitive prima di prendere qualsiasi decisione.

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Scadenze e novità: acconto IMU 2024 e dichiarazione IMU

In merito alla prossima scadenza del versamento dell’acconto IMU 2024, ordinariamente previsto per il 17 giugno p.v. (dal momento che il 16/06 cade di domenica). Le stesse norme valgono per le regioni o province autonome che hanno istituito imposte analoghe (IMIS per Trento e Bolzano, ILIA per Friuli-Venezia Giulia).

Quanto è dovuto

In sede di acconto si usano le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2023 sulla situazione attuale e aggiornata del patrimonio immobiliare.
Pertanto, si chiede, a chi non l’avesse già fatto, di comunicare prontamente le modifiche intervenute a partire dal 2024 nella propria situazione (acquisti, vendite, eredità, costituzione o cessazione di usufrutti o altri diritti reali, concessioni in locazione o cessazioni, leasing, edificabilità dei terreni, ecc.).

Le esenzioni e riduzioni di aliquota per il 2024

Si ricordano le esenzioni ad oggi in essere.

La “Legge di Bilancio 2023” ha stabilito l’esenzione dal pagamento dell'IMU per i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato a tal fine regolare denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di:
- violazione di domicilio
- invasione di terreni o edifici oppure
- per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Per poter godere della esenzione dal pagamento dell'imposta, in vigore a partire dal 2023 e a tutt’oggi vigente, il soggetto passivo deve comunicare al Comune secondo modalità telematiche, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
Analogamente, quando cessa il diritto per l'esenzione, il soggetto medesimo deve darne comunicazione.

Sono esenti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola (comprese le società agricole). L’esenzione spetta solo ai CD e agli IAP che conducono direttamente il fondo (anche in caso di conduzione associata).
L’esenzione per i terreni posseduti e condotti da CD e IAP si estende, in forza delle norme di interpretazione autentica di cui all’art. 78-bis del DL 104/2020, anche:
- ai soci di società di persone esercenti attività agricola, in possesso della qualifica di CD o di IAP;
- ai familiari coadiuvanti del CD, appartenenti al medesimo nucleo familiare e iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale agricola come CD;
- ai pensionati CD e IAP che continuano a svolgere l’attività agricola e mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.
Ai fini dell’IMU devono considerarsi come “agricoli” anche i terreni che risultano “aree edificabili” secondo lo strumento urbanistico generale del Comune, se si tratta di terreni che sono posseduti e condotti da CD e IAP iscritti nella previdenza agricola, e sugli stessi persiste l’utilizzo agrosilvopastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali (art. 1 co. 741 lett. d) della L. 160/2019).

Dal 2022 sono esenti da IMU i c.d. “immobili merce”, ossia i fabbricati:
- costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;
- finché permanga tale destinazione;
- non siano in ogni caso locati.

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per:
- i fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex art. 10 del DLgs. 42/2004;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (genitori o figli), alle seguenti condizioni.
La riduzione del 50%, ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, si applica a condizione che:
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

La base imponibile IMU è ridotta al 75% per:
- le abitazioni locate a canone concordato ex L. 431/98.

La dichiarazione IMU

Entro il 01 luglio 2024 (il 30 giugno è domenica) va presentata la dichiarazione IMU per l'anno 2023.
In generale, la dichiarazione IMU deve essere presentata al comune ove risiedono gli immobili oggetto di variazione, o, in alternativa, trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello:
- in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, oppure
- sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Le variazioni rilevanti sono quelle che non sono già note perché a disposizione del Comune per effetto di altre comunicazioni o adempimenti (ad esempio le compravendite sono già comunicate dal notaio a mezzo della relativa comunicazione M.U.I.).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La dichiarazione IMU 2024, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata entro il 01 luglio, direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.
Oppure, la dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU”, con l’indicazione dell’anno di riferimento.
In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale.
Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata o con altri servizi telematici.

La dichiarazione IMU degli Enti non Commerciali

Sempre il 01 luglio scade il termine di invio della Dichiarazione IMU ENC.
In particolare, la dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).
Le attività in oggetto sono quelle considerate “protette”, ovvero: assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di ricerca scientifica, nonché quelle dirette all’esercizio del culto o alla formazione del clero.
La difficoltà nella compilazione sta nel calcolo della parziale esenzione in caso di immobili con utilizzazione “mista”, ovvero che non siano completamente utilizzati per lo svolgimento delle attività “protette” (rapporto in base alla superficie, ai giorni di utilizzo, alle modalità di svolgimento dell’attività commerciale o non), richiesto in evidenza nei campi dichiarativi.
Si ricorda che è già stato in precedenza chiarito che tali enti debbano presentare la dichiarazione ogni anno.

I Vostri consulenti di riferimento sono disponibili al confronto in merito alla prossima scadenza per poter procedere al calcolo e quindi alla consegna della delega di pagamento riferita all’acconto IMU.

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