Il 30 dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio per il 2024, Legge n. 213/2023, entrando in vigore come di consueto a partire dal 1° gennaio di quest’anno.
Con il presente contributo si richiamano, in sintesi, le principali novità introdotte in ambito fiscale.
Fringe benefit aziendali e premi produttività
Ai commi n.16-17 viene previsto per il 2024 l’aumento temporaneo della soglia di non imponibilità dei fringe benefit (di norma 258,23 euro).
In deroga a quanto previsto dall’art. 51, c. 3 del Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo dei 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Il limite è elevato a 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
I datori di lavoro provvedono all’attuazione della disposizione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Il limite dei 2.000 euro si applica al lavoratore che fornisce al datore di lavoro un’autodichiarazione nella quale indica il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico (o dell’unico figlio).
Resta fermo il principio secondo cui, qualora il valore del fringe risulti complessivamente superiore ai limiti sopra citati (1.000 euro o 2.000), l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale.
Viene poi confermata al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
In particolare, la detassazione si applica ai premi di risultato corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e alle somme pagate a titolo di partecipazione agli utili, entro il limite complessivo di 3.000 euro annui.
Si evidenzia che la soglia è elevata a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori.
Questo meccanismo prevede la partecipazione dei lavoratori attraverso schemi organizzativi orientati ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione.
Riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni
La Legge di Bilancio 2024 conferma la riapertura dei termini per la rivalutazione partecipazioni e terreni posseduti dal 1° gennaio 2024, fissandone la scadenza al 30 giugno 2024.
La misura, ormai nota, è quella proposta originariamente dalla legge 448/2001 e poi ripetutamente prorogata che consente di sostituire al costo storico di determinati beni:
- partecipazioni quotate;
- partecipazioni non quotate;
- terreni edificabili;
- terreni con destinazione agricola
il valore risultante dalla perizia di stima, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” nella misura del 16%, allo scopo di ridurre o azzerare la plusvalenza emergente in ipotesi di cessione.
Di seguito si presenta una breve sintesi su tale opportunità:
AMBITO SOGGETTIVO – Soggetti destinatari dell’agevolazione
I soggetti in capo ai quali è ammissibile la rivalutazione sono i seguenti:
persone fisiche (non esercenti attività d’impresa);
società semplici e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.
In linea generale, rimangono sempre esclusi dall’agevolazione i titolari di reddito d'impresa.
AMBITO OGGETTIVO – Beni/titoli partecipativi ammessi alla rivalutazione
I già menzionati soggetti possono beneficiare della rivalutazione se risultano titolari di:
Partecipazioni rappresentate da titoli (azioni) quotati e non;
Quote di partecipazione al capitale di società non rappresentate da titoli (quote di S.r.l. o di società di persone);
Terreni edificabili e con destinazione agricola
Condizioni necessarie per beneficiare della rivalutazione
Per poter accedere alla rivalutazione, tre sono gli adempimenti da attuare: si tratta rispettivamente della perizia di stima, del versamento dell’imposta sostitutiva e della compilazione di un quadro di monitoraggio all’interno del Modello Redditi 2025.
- PERIZIA DI STIMA
La redazione della perizia di stima deve avvenire
a cura di un professionista abilitato, il quale è chiamato
entro il 30.06.2024 ad attestare il plusvalore di terreni/partecipazioni rispetto al costo storico di tali assets. Si tratta, in particolare:
per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, e gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti;
per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.
- VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
La rivalutazione si perfeziona poi con il versamento dell’imposta sostitutiva sempre
entro il 30.06.2024, fissata nella misura del
16%. Tale adempimento dovrà avvenire tramite F24, con versamento unico, ovvero in tre rate annuali di pari importo con maggiorazione del 3% annuo a decorrere dalla seconda rata.
Il versamento dell’imposta sostitutiva, come anticipato, permette il riconoscimento fiscale dei maggiori valori che emergono dalla perizia asseverata, determinando così un minore carico fiscale per le plusvalenze realizzate in sede di future cessioni. La base imponibile su cui calcolare il 16% è calcolata:
sull’intero valore della perizia, come ribadito anche nella circolare 1/E/2021 dell'Agenzia delle Entrate;
sul valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2023, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ossia sulla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023, per quote e diritti negoziati nei mercati regolamentati.
- INDICAZIONI NEL MODELLO REDDITI 2025 (Anno d’imposta 2024)
I contribuenti che accedono alla rivalutazione sono chiamati alla compilazione di un apposito quadro di monitoraggio all’interno della dichiarazione dei Redditi.
Locazioni brevi e cedolare secca. Conguaglio IMU 2023Nel contesto della locazione di immobili ad uso abitativo, dove sia la parte locatrice che conduttrice sono costituite da
persone fisiche non esercenti attività d’impresa (senza partita IVA), è concesso dal legislatore l’applicazione della cosiddetta
“cedolare secca” sui proventi da dette locazioni, ovvero una tassazione sostitutiva rispetto al cosiddetto “regime ordinario” progressivo (IRPEF + addizionali). La cedolare secca è applicata scontando un’aliquota
10% nel particolare caso dei contratti a canone concordato, altrimenti al
21% sui contratti a canone libero.
Nel caso in cui, però, la locazione sia
“breve” ovvero con
durata inferiore ai 30 giorni (senza obbligo di registrazione del contratto di locazione) oppure, ancora, nel caso in cui tali “locazioni” avvengano a mezzo di
portali telematici con un intermediario a monte, il legislatore ha previsto di mantenere la cedolare secca al
21% solamente nel caso in cui la persona fisica destini a locazione breve un (1) immobile.
Si premette che, in ogni caso,
al di sopra delle quattro (4) unità immobiliari locate con il meccanismo della locazione breve, il legislatore impone l’obbligo dello svolgimento di un’attività d’impresa, quindi l’obbligo di
apertura di una posizione IVA e, di conseguenza, imposizione secondo la tassazione ordinaria.
Detto questo,
tra i due (2) ed i quattro (4) immobili locati a breve, la tassazione della
cedolare secca aumenta, dal 01/01/2024,
al 26%,
a partire dal secondo immobile. Pertanto, il contribuente (e locatore) potrà scegliere liberamente, in sede di dichiarazione dei redditi, quale immobile tassare secondo l’aliquota ordinaria del 21% e quale (o quali) tassare secondo l’aliquota maggiorata del 26%.
Inoltre, il legislatore ha posto
l’obbligo in capo alle piattaforme telematiche maggiormente in uso al fine di “stipulare” contratti di soggiorno a breve termine, che siano queste ultime ad effettuare, a monte, nei confronti dei locatori persone fisiche,
la ritenuta della cedolare secca nella misura del
21%. Gli importi riscossi a titolo di locazione in corso d’anno andranno quindi inseriti in dichiarazione dei redditi al fine di computare l’imposizione effettiva a conguaglio, da versarsi secondo i termini ordinari.
Nel 2023 diversi comuni
non hanno tempestivamente (ovvero entro il 30/11/2023)
trasmesso sul portale dedicato al federalismo fiscale le aliquote per il calcolo dell’IMU per l’anno 2023. Al fine di evitare ammanchi di cassa nei comuni più piccoli e meno strutturati, con la manovra di Bilancio 2024, il Legislatore ha previsto una “deroga”, tale per cui gli enti che non l’avevano già fatto hanno avuto la facoltà di deliberare le aliquote 2023 anche in un momento successivo a tale data e fino al 15/01/2024.
In caso di mancata delibera, infatti, il contribuente era tenuto a versare con le aliquote trasmesse nei termini di legge più recenti, anche se di anni passati.
Nel caso in cui, per i comuni che rientrano in questa deroga, il calcolo con le aliquote “in proroga” faccia risultare per il contribuente una
maggiore IMU rispetto a quanto già versato nel corso del 2023, quest’ultimo potrà versare la differenza entro la
nuova scadenza (una tantum)
del 29/02/2024, senza applicazione di interessi e/o sanzioni. Al contrario, nel caso in cui ne risultasse una minore IMU, il soggetto potrà richiedere il rimborso dell’importo versato in eccesso, secondo le procedure ordinarie.
I comuni interessati da questo provvedimento sono più di 200, tra cui, per prossimità: San Giovanni in Croce (CR), Medole (MN), Monzambano (MN) e Rivarolo Mantovano (MN).
Plusvalenze per cessione di beni immobili con interventi da SuperbonusCon la Legge di bilancio 2024 si modifica la normativa sui redditi diversi inerente alle
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili. La modifica interviene per gli immobili sui quali siano stati
realizzati interventi agevolati da Superbonus, ai fini pacificamente antielusivi.
In sostanza, ciò comporta che la plusvalenza derivante dalla cessione dell’immobile oggetto di interventi agevolati con Superbonus, che
non siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione, sarà tassata con la possibilità di applicare un’
imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi pari al 26%.
Perché la plusvalenza sia considerata un reddito da tassare, devono essere integrate le seguenti condizioni:
Devono essere trascorsi meno di 10 anni dalla fine dei lavori alla data dell’atto di cessione;
Il fabbricato, tra la fine dei lavori e la cessione, non deve essere stato acquisito per successione, né destinato ad abitazione principale del venditore o ei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra lavori e cessione (10 anni o meno);
Per il calcolo della plusvalenza è importante determinare i
costi inerenti all’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori, con le seguenti particolarità:
- Interventi sull’immobile conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione: qualora si sia fruito dell’incentivo del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura, le spese non concorrono alla determinazione della base imponibile.
- Interventi sull’immobile conclusi da più di 5 anni ma entro i 10 anni all’atto di cessione: in questo caso si deve considerare il 50% delle spese sostenute, sempre che si sia fruito dell’agevolazione nella misura del 110% mediante le opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura.
Inoltre, per i medesimi immobili oggetto di lavori, acquisiti o costruiti
da oltre 5 anni alla data della cessione, ai fini del calcolo della plusvalenza il
costo di acquisto o di costruzione è
rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
Queste disposizioni si applicano alle cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.
Adeguamento del valore delle rimanenze inizialiAi commi 78-84 della legge di Bilancio
, viene data la possibilità agli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali di
adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino,
per il
solo periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, mediante:
- Eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi: in tal caso bisogna provvedere al pagamento:
- dell’IVA, determinata applicando l’aliquota mediariferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale.
L’aliquota media è data dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, al netto di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari.
- di una imposta sostitutivadell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
- Registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente: tale caso comporta il pagamento di una imposta sostitutivadell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.
L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi e
non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere.
Le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo, la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto.
L’
imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Novità IVIE e IVAFEIVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero)
Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’IVIE,
Imposta sul valore degli immobili situati all'estero.
In particolare, l’imposta è dovuta dai:
proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione;
concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
È bene ricordare che, dal 1° gennaio 2016 l’imposta non si applica al possesso degli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che in Italia non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
SOGGETTI PASSIVI a decorrere dal 2020 sono:
le persone fisiche,
gli enti non commerciali
le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice,
residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività detenuti all’estero.
NOVITA’ 2024:
Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 l’aliquota dell’IVIE sarà
incrementata dallo 0,76% del valore degli immobili all’1,06%, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).
Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo
non supera i 200 euro e va fatto con
modello F24.
Per quanto concerne gli immobili di lusso, adibiti ad abitazione principale, che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo importo complessivo) un ammontare pari a 200 euro,
l’aliquota di imposta si attesta allo 0,4%. Nel caso di immobile adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascun soggetto in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Se nello stato estero in cui si trova l’immobile è già stata pagata una tassa di proprietà o altra tassa patrimoniale, questa la si può dedurre dall’IVIE (se, per esempio, in Italia si paga 500 euro di IVIE, ma nel Paese in cui si trova l’immobile sono già stati versati a titolo definitivo 80 euro di imposta patrimoniale sull’immobile, allora in Italia l’IVIE da pagare sarà pari a 420 euro).
CalcoloAi fini del calcolo, il valore dell’immobile da prendere come riferimento per il pagamento dell’imposta cambia a seconda dello Stato in cui è situato l’immobile: per i Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia e Islanda), il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale; in mancanza del valore catastale, si fa riferimento al costo che risulta dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato riferito alla fine dell’anno (o alla fine del periodo di possesso), rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile; per gli altri Stati, il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero)
L’
IVAFE è l’imposta patrimoniale sul valore delle
attività finanziarie detenute all’estero da parte di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.È, quindi, un’imposta patrimoniale che si applica sul valore dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero.
In attuazione della normativa sul monitoraggio fiscale, è necessario segnalare nel
modello Redditi, in apposito quadro, l’entità e la consistenza delle attività finanziarie detenute in Paesi esteri. Da questa indicazione, poi, potrebbe scaturire l’obbligo di pagamento dell’
IVAFE.
Sono escluse dall’applicazione dell’IVAFE:
- le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero;
- le attività finanziarie che, nonostante siano detenute all’estero, sono amministrate da
intermediari finanziari residenti in Italia;
- le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.
SOGGETTI PASSIVII soggetti passivi interessati, oltre alle persone fisiche, sono:
gli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni,
le società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR),
residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività detenuti all’estero.
NOVITA’ 2024 La base imponibile per l’IVAFE è determinata dal valore di mercato per i prodotti finanziari quotati e dal valore nominale per azioni, obbligazioni e altri strumenti non negoziati nei mercati regolamentati.
La legge di Bilancio
eleva l’aliquota dell’IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. A questo proposito, deve essere ricordato come il DM 2 luglio 2023 abbia eliminato dall’elenco dei Paesi black list la Svizzera. Tale modifica ha effetto dall’anno 2024 con l’ulteriore conseguenza che l’incremento dell’aliquota IVAFE non potrà riguardare i prodotti detenuti in territorio elvetico.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio l’imposta è stabilita in
misura fissa (pari a 34,20 euro per le persone fisiche e a 100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
Nel rispetto del divieto della doppia imposizione, dall’IVAFE si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.
Ritenute sui bonifici da bonus edilizio Aumenta la
ritenuta sui bonifici parlanti per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali.
Dal 1° marzo 2024 la percentuale passerà
dall’8 all’11 per cento per effetto della misura approvata nella nuova Manovra.
L’articolo 1, comma 88, della Legge di Bilancio 2024, infatti, interviene sulla ritenuta che deve essere applicata da banche e Poste Italiane a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario, nel caso di pagamenti con bonifico, per beneficiare delle detrazioni IRPEF.
L’aumento interesserà le diverse agevolazioni fiscali, tra le quali i pagamenti relativi a interventi del “superbonus” e degli altri bonus casa. L’innalzamento della ritenuta sui bonifici parlanti riguarda i pagamenti per il riconoscimento delle agevolazioni edilizie.
Tali
bonifici dovranno contenere, come già previsto, le seguenti informazioni:
il richiamo normativoin cui rientra l’agevolazione nella causale del versamento;
il codice fiscale del beneficiariodell’agevolazione edilizia;
il codice fiscale o l’indicazione della partita IVA del destinatario del pagamento.
L’IVA da versare dovrà essere esclusa dal calcolo della ritenuta.
Nel tempo l’aliquota della ritenuta è variata come segue:
10 per cento nel 2010;
4 per cento dal 2011;
8 per cento dal 1° gennaio 2015.
Con la modifica inserita nella Legge di Bilancio 2024, dal 1° marzo prossimo verrà innalzata all’11 per cento, raggiungendo il valore massimo.
Compensazioni crediti previdenziali
Viene esteso l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni riferiti a crediti assicurativi e previdenziali.
Compensazione dei crediti INPS e INAIL
L’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.
Estensione generalizzata ai modelli F24 contenenti compensazioni
Viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.
Termine iniziale
Crediti INPS
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata:
dai datori di lavoro non agricoli:
a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Crediti INAIL
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
Decorrenza
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.7.2024.
In relazione ai crediti INPS e INAIL viene però previsto che la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL.
Blocco compensazione creditiLa legge di Bilancio 2024 introduce
il divieto specifico di compensazione in presenza di carichi di ruoli scaduti per importi
superiori a euro 100.000; la compensazione non è ammessa nemmeno per eventuali somme in eccedenza.
Gli aspetti salienti della nuova normativa sono i seguenti:
Il divieto di compensazione opera a decorrere dall’1.7.2024;
Il divieto si applica in relazione a tutti i contribuenti(persone fisiche, società ed enti);
Il divieto si applica alle compensazioni “orizzontali”(o “esterne”), riguardanti crediti e debiti di diversa natura (es. credito IVA con ritenute IRPEF, credito IRES con contributi INPS, ecc.) che avvengono nel modello F24. Salvo diversa interpretazione, il divieto si estende anche alle compensazioni di crediti d’imposta agevolativi da indicare nella dichiarazione dei redditi. La norma non riguarda, invece, le compensazioni “verticali” (o “interne”), per crediti d’imposta usati per compensare debiti riferiti alla stessa imposta;
Ai fini del divieto, rilevano i ruoli e gli accertamenti esecutivia condizione che ci sia stato l’affidamento all’Agente della Riscossione. Non inibiscono, quindi, la compensazione i debiti fiscali, ancorché relativi a imposte erariali, non ancora iscritti a ruolo come le comunicazioni bonarie oppure gli avvisi di liquidazione, gli avvisi di recupero dei crediti di imposta o gli accertamenti non esecutivi;
Il divieto opera a condizione che sussistano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessoriper importi complessivamente superiori a euro centomila. Rientrano tra gli “accessori” del debito d’imposta iscritto a ruolo le sanzioni, gli interessi, gli aggi spettanti all’Agente della Riscossione e le altre spese collegate al ruolo, come quelle di notifica della cartella o relative alle procedure esecutivi;
La sentenza favorevoledella Corte tributaria, anche se impugnata o comunque non definitiva, posto che è immediatamente esecutiva, inibisce il divieto di compensazione.
Il divieto di compensazione, invece, sussiste quando viene presentato il ricorsoe le somme superiori a euro 100.000 risultano iscritte a ruolo e affidate in riscossione (salvo la sospensiva giudiziale oppure amministrativa);
l’accoglimento della dilazionedelle somme iscritte a ruolo, anche se seguito dal pagamento della prima rata, non esclude l’operatività divieto di compensazione. Solo il pagamento anche parziale delle somme iscritte a ruolo e accessori riducendo il debito complessivo sotto la soglia di 100.000,00 euro e far venir meno il “blocco” delle compensazioni;
Avvalersi della compensazione sussistendone il divieto comporta la sanzione nella misura del 30%ai sensi dell’art. 13 comma 4 del D.lgs. 471/1997. Non è invece chiaro se alla sanzione possa o meno accompagnarsi anche il recupero del credito indebitamente compensato;
si prevedono controlli preventivida parte dell’Agenzia delle Entrate che può sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni
CU forfettari e minimi
Dal 1° gennaio 2024 entra in vigore l’esonero dalla presentazione della CU dei forfettari e di coloro che si avvalgono del regime di vantaggio, c.d. contribuenti “minimi”. L’esonero è giustificato dal fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, tutti i contribuenti forfettari e minimi sono obbligati alla emissione della fattura in formato elettronico, consentendo così all’amministrazione finanziaria di avere una informazione completa sui dati reddituali.
Tuttavia, l’entrata in vigore, prevista dal 2024, determina che entro il prossimo 16 marzo 2024 (essendo sabato slitta al giorno 18 marzo), dovranno essere consegnate le ultime Certificazioni Uniche, relative ai compensi erogati nel 2023.
Assicurazione contro rischi da catastrofi
I cambiamenti climatici e il surriscaldamento globale hanno messo in evidenzia i problemi che possono sorgere a seguito di calamità naturali.
La Legge di Bilancio 2024 ha inserito quindi l’obbligo, per ora solo in capo alle imprese con sede legale in Italia o con sede all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, di stipulare un’assicurazione su terreni, fabbricati, impianti ed attrezzature industriali per tutelarsi dalle conseguenze di terremoti, inondazioni, frane e altre catastrofi.
L’obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultano gravati da abusi edilizi; escluse anche le società agricole in quanto per queste società opera il fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici istituito dalla legge 234 del 2021.
Per adempiere senza intercorrere in sanzioni si avrà tempo fino al 31.12.2024.
Questa disposizione ha l’obiettivo di porre il rischio di tali eventi e i relativi costi a soggetti privati e non solo a carico dello stato che comunque assume il ruolo di coassicuratore.
Le polizze devono essere destinate alla copertura di danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale e nello specifico ad eventi quali: i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
La stipula è obbligatoria e le imprese che non rispettano tale adempimento rischiano di vedersi negare contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni.
Le compagnie assicurative, a loro volta, potranno essere multate dall’Ivass se negano la possibilità di sottoscrivere una polizza, l’ammenda varia dai 100mila ai 500mila euro.
Le compagnie assicurative, inoltre, sono obbligate ad applicare un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e premi proporzionali al rischio.
Trasferimento diritti reali di godimento
La legge di Bilancio 2024 prevede una novità relativa agli atti di cessione di diritti reali. Fino al 31.12.2023 i redditi derivanti dalla costituzione o trasferimento di un diritto reale di godimento, erano assoggettati a tassazione al pari di una cessione a titolo oneroso. Dal 1° gennaio 2024 invece, come per i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto di beni immobili, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento, ai fini delle imposte sui redditi, rientrano tra i redditi diversi.
Esemplificando, in precedenza costituivano redditi diversi le plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni nonché le plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Tale plusvalenza veniva calcolata come la differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
Dal 2024 invece le persone fisiche che stipuleranno un atto per la costituzione di un diritto reale su un terreno posseduto da più di cinque anni si vedranno assoggettata a tassazione la relativa plusvalenza.
Inoltre, è stata apportata una modifica anche in merito alla tassazione derivante dalla cessione dei metalli preziosi, le cui plusvalenze a partire dal 2024 vengono tassate interamente.
Altre novità in pillole
CONTRASTO A PARTITA IVA FITTIZIE
Sono ulteriormente rafforzati i controlli conseguenti all’attribuzione del numero di partita IVA, a esito dei quali l’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, includendo anche il caso in cui il provvedimento di cessazione della partita IVA sia stato notificato dall’ufficio al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti.
Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000 euro.
Inoltre, viene preclusa la compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali e contributivi mediante il modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA.
Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).
ALIQUOTE IVA
Per i mesi di gennaio e febbraio 2024, così come per l’anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.
È innalzata dal 5% al 10% l’aliquota IVA per:
il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);
i pannolini per bambini.
È innalzata dal 5% al 22% l’aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, e per le coppette mestruali, l’aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10%.
IMU ENTI NON COMMERCIALI
Viene precisato che l’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali deve interpretarsi nel senso che gli immobili dell’ente non commerciale si intendono:
“posseduti” anche se concessi in comodato ad un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente, a condizione che l’ente comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività istituzionali previste dall’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (c.d. attività “protette”), con modalità non commerciali;
“utilizzati” anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali di cui sopra, purché detta assenza non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell’immobile allo svolgimento delle predette attività.
RIFINANZIAMENTO SABATINI
In relazione alla c.d. “nuova Sabatini”, di cui all’art. 2 del DL 69/2013, viene previsto l’incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024.
BONUS ASILI NIDO
Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. “bonus asili nido”), a sostegno delle famiglie con bambini nati o adottati a partire dall’1.1.2016.
Le modifiche sono finalizzate ad aumentare l’importo del bonus in esame per i bambini nati a decorrere dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni (c.d. “bonus secondo figlio”).
L’importo massimo annuo della misura, inizialmente fissato a 1.000 euro, è stato prima aumentato a 1.500 euro e successivamente, dall’anno 2020, a un massimo di:
000 euro per i nuclei familiari in possesso di un ISEE minorenni fino a 25.000 euro;
500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro,
comprensivi di un incremento, rispettivamente, di 1.500 euro per i nuclei familiari fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per quelli fino a 40.000 euro (superati i quali il
bonus resta fisso a 1.500 euro).
La norma in esame
aumenta a 2.100 euro l’importo di tale incremento con riferimento ai nati dall’1.1.2024:
in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro;
in cui sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni,
con la conseguenza che, dal 2024, l’importo del
bonus per tali soggetti arriverà a 3.600 euro.
Per le famiglie con un ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro l’importo resta fermo a 1.500 euro l’anno.
CALCOLO ISEE
Viene prevista, relativamente alla determinazione dell’ISEE, l’
esclusione,
fino al valore complessivo di 50.000 euro, dei
titoli di Stato (es. BOT, BTP) e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.
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