Dividendi: fine del regime transitorio
Il 31/12 p.v. scade il regime transitorio sulla tassazione dei dividendi sulle partecipazioni “qualificate” da parte delle persone fisiche. Si ricorda, infatti che a partire dal 01/01/2023 il prelievo fiscale sulle riserve di utili erogate ai soci ammonterà ad una aliquota “secca” del 26% su quanto percepito, in analogia alle rendite finanziarie. Tale tassazione risulterà di certo meno favorevole rispetto a quella, transitoria, attuale, che prevede una fascia di esenzione dalle imposte variabile in base alla stratificazione temporale della formazione delle riserve di utili che si vanno ad erogare (per intendersi, esenzione che varia dal 60% al 41,86%).
L’Agenzia delle Entrate, dopo alcune pronunce contrarie e francamente non condivisibili, ha avuto modo di chiarire ufficialmente, con il Principio di diritto n.3 del 06.12, che il regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera assembleare adottata entro il 31.12.2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva. Che alla fin fine è ciò che la norma letteralmente prevedeva.
Quindi via libera alle delibere di distribuzione entro alla fine dell’anno per garantire la tassazione più favorevole, con due punti a cui fare attenzione:
- che non vengano deliberate distribuzioni “simulate” o al solo intento elusivo, ovvero, ad esempio, nel caso di delibere accompagnate dalla successiva restituzione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima somma ovvero le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali;
- che la diminuzione di patrimonio non faccia scattare un decremento patrimoniale nel 2022 tale per cui scatti il “recapture” ai fini del SuperAce (ovviamente per le aziende che ne hanno usufruito) e quindi una restituzione della agevolazione.