Bonus edilizi: stop alle cessioni e allo sconto in fattura

Il Decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 ha introdotto un blocco generalizzato alla cessione del credito e allo sconto in fattura con riferimento alle spese sostenute per interventi edilizi, superbonus 110% incluso.
Il blocco, che decorre da venerdì 17 febbraio 2023, riguarda tutti i crediti oggetto di opzione in base all’articolo 121 del Decreto-legge n. 34/2020 (recupero edilizio, riqualificazione energetica, barriere architettoniche, superbonus 110%...) per i quali, quindi, sarà possibile beneficiare unicamente della detrazione d’imposta in dichiarazione dei redditi.


Tuttavia, la norma prevede alcune clausole finalizzate a tutelare -seppur parzialmente- alcune fattispecie. Nel dettaglio, per quanto riguarda le spese agevolate dal superbonus 110%, le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura continueranno ad essere consentite se in data antecedente al 17 febbraio 2023: 
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Per quanto riguarda invece gli altri interventi edilizi, diversi dal superbonus 110%, il blocco alle cessioni del credito e allo sconto in fattura non si applica se in data antecedente al 17 febbraio 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell'articolo 16, comma  1-septies, del  decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

In altri termini, la norma salvaguarda gli interventi edilizi già avviati per i quali, evidentemente, la possibilità di esercizio delle opzioni è stata considerata in fase di inizio dei lavori.

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Milleproroghe 2023: interventi su perdite e ammortamenti

Il Decreto “Milleproroghe” n. 198/2022, entrato in vigore il 30 dicembre scorso, ha disposto le proroghe di due provvedimenti tesi a rendere meno ingenti le perdite delle società, nonché di differire le decisioni che i soci devono prendere al fine di reintegrarle. Di seguito il dettaglio.


Sterilizzazione degli effetti delle perdite sul capitale delle società


All’interno del Codice civile sono previsti dei meccanismi di protezione e garanzia dei terzi in caso di perdite di esercizio che incidono in misura determinante sul capitale delle società. A seguito dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, il legislatore nazionale nell’art. 6 del D.L. n. 23 del 2020, aveva introdotto la facoltà di derogare, in via transitoria, alle disposizioni del Codice civile che regolano il comportamento da tenere in merito.
La prima applicazione della deroga ha trovato applicazione nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. In seguito, attraverso lo strumento del decreto Milleproroghe, è stata estesa l’applicazione all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021.
In ultimo, ancora attraverso il Milleproroghe del 29 dicembre 2022, la deroga prevista nel D.L. n. 23/2020 è stata estesa alle perdite relative all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022.
Ricordiamo che la deroga riguarda i seguenti casi:

Art. 2446 (Spa), art. 2482-bis (Srl)
Caso: il capitale diminuisce di oltre 1/3 in conseguenza di perdite.
Adempimento sterilizzato con la deroga: se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3 l’Assemblea che approverà il bilancio dovrà ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate.

Art. 2447 (Spa), art. 2482-ter (Srl)
Fattispecie: perdita di oltre 1/3 del capitale che lo porta a ridursi al di sotto il minimo legale di 50.000 €.
Adempimento sterilizzato con la deroga: immediata convocazione dell’Assemblea per deliberare:
Riduzione del c.s.
Ripristino del c.s. al minimo necessario oppure trasformazione.

Art. 2484. Cause di scioglimento.
Fattispecie: riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.
Causa sterilizzata: scioglimento o riduzione del capitale sociale o trasformazione.

Art. 2545-duodecies. Causa scioglimento coop.
Fattispecie: perdita del capitale sociale.
Causa sterilizzata: scioglimento

La sterilizzazione degli effetti delle perdite sul capitale sociale per il 2022 non elimina ma posticipa di un quinquennio (fino all’assemblea che approva il bilancio del periodo 2027), le decisioni che l’Assemblea dei soci dovrà prendere.
Non sono posticipati gli obblighi, in capo agli amministratori, di:
- fornire una adeguata informazione in nota integrativa in relazione alle perdite registrate e alla situazione complessiva della società;
- convocare senza indugio l’Assemblea in caso di perdite che portano il capitale al di sotto del minimo legale.

Si ricorda che la sterilizzazione degli effetti delle perdite non è un obbligo ma una facoltà. Gli amministratori devono prestare molta attenzione nell’ipotesi in cui la società si sia già avvalsa, in precedenti esercizi, della stessa facoltà. In tale ipotesi è opportuno che verifichino sia la sostenibilità economico finanziaria, sia il ritorno ai risultati positivi entro la chiusura dell’esercizio 2027.

Sospensione ammortamenti


L’art. 3 del D.L. 198/2022 estende ai bilanci 2023 la possibilità di sospendere (in tutto o in parte) gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali.
La sospensione degli ammortamenti nasce con l’art. 60 del D.L. 104/2020 (c.d. decreto di agosto) che ha previsto, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, la possibilità di non imputare al conto economico del bilancio 2020 fino al 100% della quota annua di ammortamento relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Con il D.L. 4/2022 (Sostegni-ter) era poi stata estesa la possibilità di sospendere gli ammortamenti anche per gli esercizi 2021 e 2022 a prescindere dalla circostanza che gli stessi fossero stati sospesi, in tutto o in parte, anche nell’esercizio 2020.

Riguardo le regole tecnico-contabili le imprese potranno seguire le stesse regole del passato, formalizzate nel documento interpretativo n. 9 dell’OIC. Se la sospensione dell’ammortamento è solo civilistica e si genera fiscalità differita questa andrà contabilizzata seguendo le ordinarie regole previste dall’OIC 25.

La scelta che ha portato alla non contabilizzazione in bilancio della quota di ammortamento deve essere coerente con le ragioni fornite in nota integrativa. In quest’ultima si dovrà indicare quali immobilizzazioni riguarda, in quale misura, le ragioni che hanno indotto ad usufruire della deroga e l’impatto economico/patrimoniale sul bilancio.

Occorre ricordare che l’opportunità di sospensione degli ammortamenti nasce con l’obiettivo di mero “aggiustamento” tecnico dei risultati di bilancio durante il periodo di crisi temporaneo del Covid. La proroga della sospensione degli ammortamenti anche per gli anni 2021 e 2022 rischia di “dopare” la situazione economico finanziaria delle imprese. Pertanto, la possibilità di non effettuare ammortamenti nei bilanci 2023 dovrebbe riguardare situazioni particolari, dal momento che occorre rispettare il presupposto della continuità aziendale, la cui inosservanza è responsabilità degli organi societari.

È opportuno anche ricordare che si rende necessario rendere non disponibile una quota di utili o riserve pari all’ammontare dell’ammortamento sospeso, a mezzo di delibera assembleare, che poi torneranno disponibili gradualmente negli esercizi in cui verranno recuperati gli ammortamenti a suo tempo sospesi.

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Legge di Bilancio 2023: le novità fiscali

Il 29 dicembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio per il 2023, Legge n. 197/2022, entrando in vigore come di consueto a partire dal 1° gennaio di quest’anno.
Con il presente contributo si richiamano, in sintesi, le principali novità introdotte in ambito fiscale.

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Fiscalità: le ultime novità

In attesa di riscontrare in modo certo le opportunità che scaturiranno dalla Legge di Bilancio per il 2023, in queste ore oggetto di passaggio alle camere prima della sua approvazione definitiva, e che saranno oggetto di circolare di aggiornamento dedicata, con la presente si riassumono le principali notizie a tema fiscale del periodo.


Variazione saggio interessi legali


Con il recente decreto ministeriale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è stata fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

È evidente il forte rincaro per chi pagherà in modo rateale le somme dovute per tregua fiscale, una facoltà prevista attualmente nel disegno di legge di Bilancio 2023, o per i soggetti che accederanno al ravvedimento operoso. Si tratta infatti di un corposo aumento dall’attuale 1,25% in vigore fino a fine anno, addirittura imparagonabile al saggio in vigore nell’anno 2021, pari allo 0,01%.

Dividendi: fine del regime transitorio


Il 31/12 p.v. scade il regime transitorio sulla tassazione dei dividendi sulle partecipazioni “qualificate” da parte delle persone fisiche. Si ricorda, infatti che a partire dal 01/01/2023 il prelievo fiscale sulle riserve di utili erogate ai soci ammonterà ad una aliquota “secca” del 26% su quanto percepito, in analogia alle rendite finanziarie. Tale tassazione risulterà di certo meno favorevole rispetto a quella, transitoria, attuale, che prevede una fascia di esenzione dalle imposte variabile in base alla stratificazione temporale della formazione delle riserve di utili che si vanno ad erogare (per intendersi, esenzione che varia dal 60% al 41,86%).

L’Agenzia delle Entrate, dopo alcune pronunce contrarie e francamente non condivisibili, ha avuto modo di chiarire ufficialmente, con il Principio di diritto n.3 del 06.12, che il regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera assembleare adottata entro il 31.12.2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva. Che alla fin fine è ciò che la norma letteralmente prevedeva.

Quindi via libera alle delibere di distribuzione entro alla fine dell’anno per garantire la tassazione più favorevole, con due punti a cui fare attenzione:
- che non vengano deliberate distribuzioni “simulate” o al solo intento elusivo, ovvero, ad esempio, nel caso di delibere accompagnate dalla successiva restituzione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima somma ovvero le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali;
- che la diminuzione di patrimonio non faccia scattare un decremento patrimoniale nel 2022 tale per cui scatti il “recapture” ai fini del SuperAce (ovviamente per le aziende che ne hanno usufruito) e quindi una restituzione della agevolazione.

Decreto Milleproroghe: principali misure


Il Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022 ha approvato il testo del Decreto Milleproroghe 2023, che fa slittare alcune scadenze importanti in materia di fisco, giustizia, cultura, lavoro e politiche sociali. Di seguito le principali previsioni.
- proroga di un anno del divieto di fattura elettronica nel comparto sanitario;
- rinvio al 01.01.2024 dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria;
- proroga a tutto il 2023 della possibilità per i medici di ricorrere alla ricetta elettronica sostituendo quella cartacea;
- slittamento al 30.06.2023 del termine per presentare la dichiarazione Imu relativa all’anno d’imposta 2021, così come per la dichiarazione Tari;
- possibilità per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” di beneficiare del credito d’imposta fino al 31.12.2023, a condizione che fino al 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo;
- rinvio al 01.01.2024 della cessazione degli incarichi previsti dalla riforma della giustizia tributaria per i giudici tributari;
- proroga di sei mesi, al 01.07.2023 dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport prevista dal Decreto legislativo n.36 del 2021.

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