Bonus edilizi: stop alle cessioni e allo sconto in fattura

Il Decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 ha introdotto un blocco generalizzato alla cessione del credito e allo sconto in fattura con riferimento alle spese sostenute per interventi edilizi, superbonus 110% incluso.
Il blocco, che decorre da venerdì 17 febbraio 2023, riguarda tutti i crediti oggetto di opzione in base all’articolo 121 del Decreto-legge n. 34/2020 (recupero edilizio, riqualificazione energetica, barriere architettoniche, superbonus 110%...) per i quali, quindi, sarà possibile beneficiare unicamente della detrazione d’imposta in dichiarazione dei redditi.


Tuttavia, la norma prevede alcune clausole finalizzate a tutelare -seppur parzialmente- alcune fattispecie. Nel dettaglio, per quanto riguarda le spese agevolate dal superbonus 110%, le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura continueranno ad essere consentite se in data antecedente al 17 febbraio 2023: 
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Per quanto riguarda invece gli altri interventi edilizi, diversi dal superbonus 110%, il blocco alle cessioni del credito e allo sconto in fattura non si applica se in data antecedente al 17 febbraio 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell'articolo 16, comma  1-septies, del  decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

In altri termini, la norma salvaguarda gli interventi edilizi già avviati per i quali, evidentemente, la possibilità di esercizio delle opzioni è stata considerata in fase di inizio dei lavori.

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