Il Mise ha approvato lo scorso 6 ottobre, tramite tre distinti Decreti Direttoriali, i modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni relative ai crediti di imposta inerenti al piano di transizione 4.0.
In particolare, la comunicazione è richiesta per le seguenti agevolazioni:
- credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, di cui ai commi 189 e 190, art. 1, L. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058, art. 1, L. 178/2020 (normativa ex iper-ammortamento);
- credito d’imposta R&S&I&D, di cui ai commi 200, 201, 202 e 203, art. 1, L. 160/2019;
- credito d’imposta Formazione 4.0, di cui ai commi 46-56, art. 1, L. 205/2017.
La comunicazione non è richiesta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B, legge 232/2016 (normativa ex super-ammortamento).
Viene da subito chiarito che il mancato invio dei modelli non comporta disapplicazione o revoca dell’agevolazione e non determina effetti in sede di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. Infatti, i dati e le informazioni sono acquisiti al solo fine del monitoraggio dell’andamento del piano di transizione 4.0.
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Allo scopo di favorire l’adozione di misure dirette a contenere la diffusione del Covid-19, l’articolo 32 D.L. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni bis” ha introdotto un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito d’imposta, del tutto simile a quello già concesso per le spese 2020 dall’art. 125 del “Decreto Rilancio”, presenta le seguenti caratteristiche.
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È stata pubblicata la Determinazione N. 70/DAGR/2021 del 07/09/2021, con cui si definiscono le modalità operative relative alla determinazione del contributo di funzionamento per l’anno 2021, eventualmente da versare entro il 02/11/2021.
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L’art. 1, comma 20, delle Legge 30 dicembre 2020, n. 178, entrata in vigore il 1° Gennaio 2021, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, istituisce il Fondo per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa.
Tale Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti da lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n.103.
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