Milleproroghe 2023: interventi su perdite e ammortamenti

Il Decreto “Milleproroghe” n. 198/2022, entrato in vigore il 30 dicembre scorso, ha disposto le proroghe di due provvedimenti tesi a rendere meno ingenti le perdite delle società, nonché di differire le decisioni che i soci devono prendere al fine di reintegrarle. Di seguito il dettaglio.


Sterilizzazione degli effetti delle perdite sul capitale delle società


All’interno del Codice civile sono previsti dei meccanismi di protezione e garanzia dei terzi in caso di perdite di esercizio che incidono in misura determinante sul capitale delle società. A seguito dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, il legislatore nazionale nell’art. 6 del D.L. n. 23 del 2020, aveva introdotto la facoltà di derogare, in via transitoria, alle disposizioni del Codice civile che regolano il comportamento da tenere in merito.
La prima applicazione della deroga ha trovato applicazione nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. In seguito, attraverso lo strumento del decreto Milleproroghe, è stata estesa l’applicazione all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021.
In ultimo, ancora attraverso il Milleproroghe del 29 dicembre 2022, la deroga prevista nel D.L. n. 23/2020 è stata estesa alle perdite relative all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022.
Ricordiamo che la deroga riguarda i seguenti casi:

Art. 2446 (Spa), art. 2482-bis (Srl)
Caso: il capitale diminuisce di oltre 1/3 in conseguenza di perdite.
Adempimento sterilizzato con la deroga: se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3 l’Assemblea che approverà il bilancio dovrà ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate.

Art. 2447 (Spa), art. 2482-ter (Srl)
Fattispecie: perdita di oltre 1/3 del capitale che lo porta a ridursi al di sotto il minimo legale di 50.000 €.
Adempimento sterilizzato con la deroga: immediata convocazione dell’Assemblea per deliberare:
Riduzione del c.s.
Ripristino del c.s. al minimo necessario oppure trasformazione.

Art. 2484. Cause di scioglimento.
Fattispecie: riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.
Causa sterilizzata: scioglimento o riduzione del capitale sociale o trasformazione.

Art. 2545-duodecies. Causa scioglimento coop.
Fattispecie: perdita del capitale sociale.
Causa sterilizzata: scioglimento

La sterilizzazione degli effetti delle perdite sul capitale sociale per il 2022 non elimina ma posticipa di un quinquennio (fino all’assemblea che approva il bilancio del periodo 2027), le decisioni che l’Assemblea dei soci dovrà prendere.
Non sono posticipati gli obblighi, in capo agli amministratori, di:
- fornire una adeguata informazione in nota integrativa in relazione alle perdite registrate e alla situazione complessiva della società;
- convocare senza indugio l’Assemblea in caso di perdite che portano il capitale al di sotto del minimo legale.

Si ricorda che la sterilizzazione degli effetti delle perdite non è un obbligo ma una facoltà. Gli amministratori devono prestare molta attenzione nell’ipotesi in cui la società si sia già avvalsa, in precedenti esercizi, della stessa facoltà. In tale ipotesi è opportuno che verifichino sia la sostenibilità economico finanziaria, sia il ritorno ai risultati positivi entro la chiusura dell’esercizio 2027.

Sospensione ammortamenti


L’art. 3 del D.L. 198/2022 estende ai bilanci 2023 la possibilità di sospendere (in tutto o in parte) gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali.
La sospensione degli ammortamenti nasce con l’art. 60 del D.L. 104/2020 (c.d. decreto di agosto) che ha previsto, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, la possibilità di non imputare al conto economico del bilancio 2020 fino al 100% della quota annua di ammortamento relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Con il D.L. 4/2022 (Sostegni-ter) era poi stata estesa la possibilità di sospendere gli ammortamenti anche per gli esercizi 2021 e 2022 a prescindere dalla circostanza che gli stessi fossero stati sospesi, in tutto o in parte, anche nell’esercizio 2020.

Riguardo le regole tecnico-contabili le imprese potranno seguire le stesse regole del passato, formalizzate nel documento interpretativo n. 9 dell’OIC. Se la sospensione dell’ammortamento è solo civilistica e si genera fiscalità differita questa andrà contabilizzata seguendo le ordinarie regole previste dall’OIC 25.

La scelta che ha portato alla non contabilizzazione in bilancio della quota di ammortamento deve essere coerente con le ragioni fornite in nota integrativa. In quest’ultima si dovrà indicare quali immobilizzazioni riguarda, in quale misura, le ragioni che hanno indotto ad usufruire della deroga e l’impatto economico/patrimoniale sul bilancio.

Occorre ricordare che l’opportunità di sospensione degli ammortamenti nasce con l’obiettivo di mero “aggiustamento” tecnico dei risultati di bilancio durante il periodo di crisi temporaneo del Covid. La proroga della sospensione degli ammortamenti anche per gli anni 2021 e 2022 rischia di “dopare” la situazione economico finanziaria delle imprese. Pertanto, la possibilità di non effettuare ammortamenti nei bilanci 2023 dovrebbe riguardare situazioni particolari, dal momento che occorre rispettare il presupposto della continuità aziendale, la cui inosservanza è responsabilità degli organi societari.

È opportuno anche ricordare che si rende necessario rendere non disponibile una quota di utili o riserve pari all’ammontare dell’ammortamento sospeso, a mezzo di delibera assembleare, che poi torneranno disponibili gradualmente negli esercizi in cui verranno recuperati gli ammortamenti a suo tempo sospesi.

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