Regolarizzazione delle violazioni formali

La Legge di Bilancio per il 2023 ha introdotto una definizione agevolata delle violazioni formali commesse sino al 31.10.2022.
Tale sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi, pari a € 200 per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024; inoltre, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione entro il 31.03.2024 (a meno che la rimozione non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale, ed es. errata applicazione del “reverse charge”).

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Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei crediti energia e gas entro il 16 marzo 2023

Attraverso il provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 6, D.L. 176/2022; tale comunicazione, il cui termine di presentazione è fissato al 16 marzo 2023, dev’essere adempiuta da tutti i soggetti che risultano essere beneficiari dei seguenti crediti d’imposta, generalmente riferiti al consumo di gas e energia elettrica, individuati per codice:

Codici


CODICE 6968 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
CODICE 6969 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
CODICE 6970 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
CODICE 6971 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
CODICE 6983 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
CODICE 6984 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
CODICE 6985 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
CODICE 6986 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
CODICE 6987 - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
CODICE 6993 - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
CODICE 6994 - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
CODICE 6995 - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
CODICE 6996 - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

Di seguito alcune precisazioni su tale adempimento:
- la comunicazione è obbligatoria per tutti i crediti che non siano già stati interamente compensati;
- la comunicazione non può essere trasmessa nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito;
- l’importo del credito maturato nel periodo di riferimento va comunicato al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione, fino alla data della comunicazione stessa;
- il mancato invio entro il 16 marzo 2023 comporta l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione, quindi in definitiva la sua revoca, a decorrere al 17 marzo 2023.

Alla luce di quanto sopra, rimarcando l’opportunità dell’utilizzo dei suddetti crediti in via prioritaria, lo Studio si rende disponibile per l’elaborazione del modello comunicativo o anche per il solo invio telematico sul modello elaborato in autonomia. In tal caso i gentili clienti possono fare riferimento al proprio consulente di riferimento.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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Bonus edilizi: stop alle cessioni e allo sconto in fattura

Il Decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 ha introdotto un blocco generalizzato alla cessione del credito e allo sconto in fattura con riferimento alle spese sostenute per interventi edilizi, superbonus 110% incluso.
Il blocco, che decorre da venerdì 17 febbraio 2023, riguarda tutti i crediti oggetto di opzione in base all’articolo 121 del Decreto-legge n. 34/2020 (recupero edilizio, riqualificazione energetica, barriere architettoniche, superbonus 110%...) per i quali, quindi, sarà possibile beneficiare unicamente della detrazione d’imposta in dichiarazione dei redditi.


Tuttavia, la norma prevede alcune clausole finalizzate a tutelare -seppur parzialmente- alcune fattispecie. Nel dettaglio, per quanto riguarda le spese agevolate dal superbonus 110%, le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura continueranno ad essere consentite se in data antecedente al 17 febbraio 2023: 
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Per quanto riguarda invece gli altri interventi edilizi, diversi dal superbonus 110%, il blocco alle cessioni del credito e allo sconto in fattura non si applica se in data antecedente al 17 febbraio 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell'articolo 16, comma  1-septies, del  decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

In altri termini, la norma salvaguarda gli interventi edilizi già avviati per i quali, evidentemente, la possibilità di esercizio delle opzioni è stata considerata in fase di inizio dei lavori.

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Milleproroghe 2023: interventi su perdite e ammortamenti

Il Decreto “Milleproroghe” n. 198/2022, entrato in vigore il 30 dicembre scorso, ha disposto le proroghe di due provvedimenti tesi a rendere meno ingenti le perdite delle società, nonché di differire le decisioni che i soci devono prendere al fine di reintegrarle. Di seguito il dettaglio.


Sterilizzazione degli effetti delle perdite sul capitale delle società


All’interno del Codice civile sono previsti dei meccanismi di protezione e garanzia dei terzi in caso di perdite di esercizio che incidono in misura determinante sul capitale delle società. A seguito dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, il legislatore nazionale nell’art. 6 del D.L. n. 23 del 2020, aveva introdotto la facoltà di derogare, in via transitoria, alle disposizioni del Codice civile che regolano il comportamento da tenere in merito.
La prima applicazione della deroga ha trovato applicazione nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. In seguito, attraverso lo strumento del decreto Milleproroghe, è stata estesa l’applicazione all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021.
In ultimo, ancora attraverso il Milleproroghe del 29 dicembre 2022, la deroga prevista nel D.L. n. 23/2020 è stata estesa alle perdite relative all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022.
Ricordiamo che la deroga riguarda i seguenti casi:

Art. 2446 (Spa), art. 2482-bis (Srl)
Caso: il capitale diminuisce di oltre 1/3 in conseguenza di perdite.
Adempimento sterilizzato con la deroga: se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3 l’Assemblea che approverà il bilancio dovrà ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate.

Art. 2447 (Spa), art. 2482-ter (Srl)
Fattispecie: perdita di oltre 1/3 del capitale che lo porta a ridursi al di sotto il minimo legale di 50.000 €.
Adempimento sterilizzato con la deroga: immediata convocazione dell’Assemblea per deliberare:
Riduzione del c.s.
Ripristino del c.s. al minimo necessario oppure trasformazione.

Art. 2484. Cause di scioglimento.
Fattispecie: riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.
Causa sterilizzata: scioglimento o riduzione del capitale sociale o trasformazione.

Art. 2545-duodecies. Causa scioglimento coop.
Fattispecie: perdita del capitale sociale.
Causa sterilizzata: scioglimento

La sterilizzazione degli effetti delle perdite sul capitale sociale per il 2022 non elimina ma posticipa di un quinquennio (fino all’assemblea che approva il bilancio del periodo 2027), le decisioni che l’Assemblea dei soci dovrà prendere.
Non sono posticipati gli obblighi, in capo agli amministratori, di:
- fornire una adeguata informazione in nota integrativa in relazione alle perdite registrate e alla situazione complessiva della società;
- convocare senza indugio l’Assemblea in caso di perdite che portano il capitale al di sotto del minimo legale.

Si ricorda che la sterilizzazione degli effetti delle perdite non è un obbligo ma una facoltà. Gli amministratori devono prestare molta attenzione nell’ipotesi in cui la società si sia già avvalsa, in precedenti esercizi, della stessa facoltà. In tale ipotesi è opportuno che verifichino sia la sostenibilità economico finanziaria, sia il ritorno ai risultati positivi entro la chiusura dell’esercizio 2027.

Sospensione ammortamenti


L’art. 3 del D.L. 198/2022 estende ai bilanci 2023 la possibilità di sospendere (in tutto o in parte) gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali.
La sospensione degli ammortamenti nasce con l’art. 60 del D.L. 104/2020 (c.d. decreto di agosto) che ha previsto, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, la possibilità di non imputare al conto economico del bilancio 2020 fino al 100% della quota annua di ammortamento relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Con il D.L. 4/2022 (Sostegni-ter) era poi stata estesa la possibilità di sospendere gli ammortamenti anche per gli esercizi 2021 e 2022 a prescindere dalla circostanza che gli stessi fossero stati sospesi, in tutto o in parte, anche nell’esercizio 2020.

Riguardo le regole tecnico-contabili le imprese potranno seguire le stesse regole del passato, formalizzate nel documento interpretativo n. 9 dell’OIC. Se la sospensione dell’ammortamento è solo civilistica e si genera fiscalità differita questa andrà contabilizzata seguendo le ordinarie regole previste dall’OIC 25.

La scelta che ha portato alla non contabilizzazione in bilancio della quota di ammortamento deve essere coerente con le ragioni fornite in nota integrativa. In quest’ultima si dovrà indicare quali immobilizzazioni riguarda, in quale misura, le ragioni che hanno indotto ad usufruire della deroga e l’impatto economico/patrimoniale sul bilancio.

Occorre ricordare che l’opportunità di sospensione degli ammortamenti nasce con l’obiettivo di mero “aggiustamento” tecnico dei risultati di bilancio durante il periodo di crisi temporaneo del Covid. La proroga della sospensione degli ammortamenti anche per gli anni 2021 e 2022 rischia di “dopare” la situazione economico finanziaria delle imprese. Pertanto, la possibilità di non effettuare ammortamenti nei bilanci 2023 dovrebbe riguardare situazioni particolari, dal momento che occorre rispettare il presupposto della continuità aziendale, la cui inosservanza è responsabilità degli organi societari.

È opportuno anche ricordare che si rende necessario rendere non disponibile una quota di utili o riserve pari all’ammontare dell’ammortamento sospeso, a mezzo di delibera assembleare, che poi torneranno disponibili gradualmente negli esercizi in cui verranno recuperati gli ammortamenti a suo tempo sospesi.

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