Sterilizzazione degli effetti delle perdite sul capitale delle società
All’interno del Codice civile sono previsti dei meccanismi di protezione e garanzia dei terzi in caso di perdite di esercizio che incidono in misura determinante sul capitale delle società. A seguito dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, il legislatore nazionale nell’art. 6 del D.L. n. 23 del 2020, aveva introdotto la facoltà di derogare, in via transitoria, alle disposizioni del Codice civile che regolano il comportamento da tenere in merito.
La prima applicazione della deroga ha trovato applicazione nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. In seguito, attraverso lo strumento del decreto Milleproroghe, è stata estesa l’applicazione all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021.
In ultimo, ancora attraverso il Milleproroghe del 29 dicembre 2022, la deroga prevista nel D.L. n. 23/2020 è stata estesa alle
perdite relative all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022.
Ricordiamo che la deroga riguarda i seguenti casi:
Art. 2446 (Spa), art. 2482-bis (Srl)
Caso: il capitale diminuisce di oltre 1/3 in conseguenza di perdite.
Adempimento sterilizzato con la deroga: se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3 l’Assemblea che approverà il bilancio dovrà ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate.
Art. 2447 (Spa), art. 2482-ter (Srl)
Fattispecie: perdita di oltre 1/3 del capitale che lo porta a ridursi al di sotto il minimo legale di 50.000 €.
Adempimento sterilizzato con la deroga: immediata convocazione dell’Assemblea per deliberare:
Riduzione del c.s.
Ripristino del c.s. al minimo necessario oppure trasformazione.
Art. 2484. Cause di scioglimento.
Fattispecie: riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.
Causa sterilizzata: scioglimento o riduzione del capitale sociale o trasformazione.
Art. 2545-duodecies. Causa scioglimento coop.
Fattispecie: perdita del capitale sociale.
Causa sterilizzata: scioglimento
La sterilizzazione degli effetti delle perdite sul capitale sociale per il 2022 non elimina ma posticipa di un quinquennio (fino all’assemblea che approva il bilancio del periodo 2027), le decisioni che l’Assemblea dei soci dovrà prendere.
Non sono posticipati gli obblighi, in capo agli amministratori, di:
- fornire una adeguata informazione in nota integrativa in relazione alle perdite registrate e alla situazione complessiva della società;
- convocare senza indugio l’Assemblea in caso di perdite che portano il capitale al di sotto del minimo legale.
Si ricorda che la sterilizzazione degli effetti delle perdite non è un obbligo ma una facoltà. Gli amministratori devono prestare molta attenzione nell’ipotesi in cui la società si sia già avvalsa, in precedenti esercizi, della stessa facoltà. In tale ipotesi è opportuno che verifichino sia la sostenibilità economico finanziaria, sia il ritorno ai risultati positivi entro la chiusura dell’esercizio 2027.