Concordato (fiscale) preventivo biennale

L'istituto del concordato preventivo biennale prevede la definizione del reddito futuro derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP. L'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA. Il primo biennio per il quale il concordato viene preventivamente definito sono il 2024 e il 2025 e l’accettazione della proposta da parte del contribuente, per tale primo biennio, deve essere espressa in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2023 e quindi entro il 31 ottobre 2024.
Se il reddito effettivo sarà superiore a quello concordato, il contribuente corrisponderà le imposte sulla base del reddito concordato, traendone quindi un vantaggio; se sarà inferiore, il contribuente ne uscirà penalizzato.

 

AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato. In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:
-i soggetti che applicano gli ISA;
-i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014 (sperimentale per il solo periodo d’imposta 2024).

REQUISITI DI ACCESSO

Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato:
-non deve avere debiti tributari (art. 10 del DLgs. 13/2024);
-oppure deve aver estinto i debiti d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l’accettazione della proposta.
I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fino a de¬cadenza dei relativi benefici.

CAUSE DI ESCLUSIONE

L’accesso al nuovo istituto è precluso in caso di:
-omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
-condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
-inizio attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, per i contribuenti in regime forfetario.
Sono esclusi dal concordato anche i soggetti ISA per i quali opera una causa di esclusione.
Il reddito concordato, su cui verranno calcolate le imposte, non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO CONCORDATO

Le proposte di concordato preventivo biennale vengono formulate sulla base di una metodologia (approvata con il DM 14.6.2024) che valorizza i dati:
-forniti dai contribuenti;
-relativi ai modelli ISA;
-presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria.
Il reddito proposto non tiene tuttavia conto di diversi elementi, che seguono la disciplina fiscale ordinaria anche in caso di adesione al concordato preventivo biennale.
Il reddito su cui vengono calcolate le imposte, che in ogni caso non può essere inferiore a 2.000 euro, è quindi pari al reddito concordato opportunamente variato secondo quanto indicato nella seguente tabella.

 

 

Tipologia

Reddito concordato

Componenti non considerate

Reddito effettivo

Reddito di lavoro autonomo

Calcolato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento all'art. 54 co. 1 del TUIR

- Plusvalenze e minusvalenze (art. 54 co. 1-bis e 1-bis.1 del TUIR);
- redditi o quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR.

Reddito concordato +/- (plusvalenze - minusvalenze + redditi da partecipazione)

Reddito di impresa

Calcolato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento:
- all'art. 56 del TUIR, per i soggetti IRPEF;
- alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, per i soggetti IRES;
- all'art. 66 del TUIR, per le imprese minori.

- Plusvalenze realizzate di cui agli artt. 5886 e 87 del TUIR;
- sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del TUIR;
- minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 101 del TUIR;
- redditi o quote di reddito da partecipazione in società, associazioni, enti o GEIE;
- perdite fiscali di cui agli artt. 8 e 84 del TUIR.

Reddito concordato +/- (plusvalenze + sopravvenienze attive - minusvalenze - sopravvenienze passive + redditi da partecipazione - perdite fiscali)

Valore della produzione netta

Calcolato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento agli artt. 55-bis e 8 del DLgs. 446/97

- plusvalenze e sopravvenienze attive;
- minusvalenze e sopravvenienze passive.

Reddito concordato +/- (plusvalenze + sopravvenienze attive - minusvalenze - sopravvenienze passive)

Reddito contribuenti in regime forfetario

Calcolato dall'Agenzia delle Entrate secondo la metodologia di calcolo

Contributi previdenziali obbligatori deducibili

Reddito concordato - contributi previdenziali obbligatori

 

 

PERDITE FISCALI
Il reddito risultante a seguito delle citate variazioni dovrà essere ulteriormente ridotto per tener conto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti.

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Con l’accettazione del concordato il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI SFAVOREVOLI

Circostanze eccezionali, determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 50% rispetto a quelli oggetto di con¬cor¬dato, provocano la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo d’imposta in cui tale differenza si verifica.
Si tratta, in particolare, delle seguenti situazioni (art. 4 del DM 14.6.2024):
-eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
-altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività, danni rilevanti alle scorte di magazzino, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività:
-liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
-cessione in affitto dell'unica azienda;
-sospensione dell'attività ai fini amministrativi oppure sospensione della professione.

ADEGUAMENTO DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

Le circostanze eccezionali sfavorevoli che portano alla cessazione del concordato rappresentano condizioni che determinano anche una riduzione del reddito e del valore della produzione proposti per il 2024. Infatti, in loro presenza, viene applicata una riduzione:
-del 10%, se hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
-del 20%, se la sospensione dell'attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
-del 30%, con una sospensione dell'attività superiore a 120 giorni.
Gli eventi straordinari che determinano una riduzione del reddito concordato devono essersi verificati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato (art. 5 co. 3 del DM 14.6.2024).

REGIME PREMIALE ISA

L’adesione al concordato preventivo determina il riconoscimento dei benefici premiali ISA di cui all’art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito.
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti induttivi e presuntivi.
Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno es¬sere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

CESSAZIONE DEL CONCORDATO

Il concordato preventivo biennale perde efficacia nel caso in cui:
-durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l'applicazione del medesimo ISA;
-sia cessata l’attività.

DECADENZA DAL CONCORDATO

A differenza delle cause di cessazione del concordato, il verificarsi di una delle seguenti cause di decadenza travolge entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione. Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso.

 

 

Concordato preventivo biennale 2024-2025 (soggetti “solari”)

Ambito soggettivo

Contribuenti a cui si applicano gli ISA

Contribuenti in regime forfetario

Cause di esclusione

Debiti tributari con riferimento al 2023 superiori a 5.000,00 euro

Omessa presentazione delle dichiarazioni relative al 2021, 2022 o 2023

Condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi nel 2021, 2022 o 2023

Inizio attività nel 2023 e altre cause di esclusione dagli ISA

Effetti del concordato

Redditi ai fini imposte dirette e IRAP predeterminati per il 2024 e 2025
(solo 2024 per contribuenti forfetari)

Regime premiale ISA (solo soggetti ISA)

Esclusione da accertamenti (salvo decadenza dal concordato)

Cessazione

Modifica dell’attività esercitata

Cessazione dell’attività

Circostanze eccezionali sfavorevoli (da individuare con DM)

Decadenza

Accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate superiori al 30% del dichiarato, relativamente ai periodi d’imposta 2023-2025

Presentazione di una dichiarazione integrativa del modello REDDITI 2024

Verificarsi di una causa di esclusione

Omesso versamento delle imposte concordate

Violazioni di non lieve entità

 

 

 

ASPETTI OPERATIVI/TEMPISTICHE
In linea di prima approssimazione, il concordato preventivo biennale appare interessante per i contribuenti che hanno la attendibile prospettiva di una crescita del risultato atteso superiore a quella prevista dal fisco.
Operativamente:
-il contribuente calcola gli ammontari dei redditi che sono previsti per il biennio in questione (attualmente il 2024 e il 2025) utilizzando un software messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate; i dati necessari per ottenere i redditi dal predetto software sono i dati contabili ed i dati ISA (per i forfettari i dati ricavati dal quadro RS della dichiarazione contenente informazioni relative ad alcuni costi sostenuti)
-se tale reddito è ritenuto conveniente, il contribuente aderisce al concordato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (attualmente 31 ottobre 2024).
Le regole che sottostanno al nuovo istituto del concordato preventivo biennale sono tuttavia in fase di variazione/aggiornamento per effetto di un decreto correttivo di prossima emanazione.
Appare quindi necessario attendere che le regole che sottostanno al nuovo istituto fiscale siano definitive prima di prendere qualsiasi decisione.

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