Scadenze e novità: acconto IMU 2024 e dichiarazione IMU

In merito alla prossima scadenza del versamento dell’acconto IMU 2024, ordinariamente previsto per il 17 giugno p.v. (dal momento che il 16/06 cade di domenica). Le stesse norme valgono per le regioni o province autonome che hanno istituito imposte analoghe (IMIS per Trento e Bolzano, ILIA per Friuli-Venezia Giulia).

Quanto è dovuto

In sede di acconto si usano le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2023 sulla situazione attuale e aggiornata del patrimonio immobiliare.
Pertanto, si chiede, a chi non l’avesse già fatto, di comunicare prontamente le modifiche intervenute a partire dal 2024 nella propria situazione (acquisti, vendite, eredità, costituzione o cessazione di usufrutti o altri diritti reali, concessioni in locazione o cessazioni, leasing, edificabilità dei terreni, ecc.).

Le esenzioni e riduzioni di aliquota per il 2024

Si ricordano le esenzioni ad oggi in essere.

La “Legge di Bilancio 2023” ha stabilito l’esenzione dal pagamento dell'IMU per i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato a tal fine regolare denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di:
- violazione di domicilio
- invasione di terreni o edifici oppure
- per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Per poter godere della esenzione dal pagamento dell'imposta, in vigore a partire dal 2023 e a tutt’oggi vigente, il soggetto passivo deve comunicare al Comune secondo modalità telematiche, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
Analogamente, quando cessa il diritto per l'esenzione, il soggetto medesimo deve darne comunicazione.

Sono esenti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola (comprese le società agricole). L’esenzione spetta solo ai CD e agli IAP che conducono direttamente il fondo (anche in caso di conduzione associata).
L’esenzione per i terreni posseduti e condotti da CD e IAP si estende, in forza delle norme di interpretazione autentica di cui all’art. 78-bis del DL 104/2020, anche:
- ai soci di società di persone esercenti attività agricola, in possesso della qualifica di CD o di IAP;
- ai familiari coadiuvanti del CD, appartenenti al medesimo nucleo familiare e iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale agricola come CD;
- ai pensionati CD e IAP che continuano a svolgere l’attività agricola e mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.
Ai fini dell’IMU devono considerarsi come “agricoli” anche i terreni che risultano “aree edificabili” secondo lo strumento urbanistico generale del Comune, se si tratta di terreni che sono posseduti e condotti da CD e IAP iscritti nella previdenza agricola, e sugli stessi persiste l’utilizzo agrosilvopastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali (art. 1 co. 741 lett. d) della L. 160/2019).

Dal 2022 sono esenti da IMU i c.d. “immobili merce”, ossia i fabbricati:
- costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;
- finché permanga tale destinazione;
- non siano in ogni caso locati.

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per:
- i fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex art. 10 del DLgs. 42/2004;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (genitori o figli), alle seguenti condizioni.
La riduzione del 50%, ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, si applica a condizione che:
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

La base imponibile IMU è ridotta al 75% per:
- le abitazioni locate a canone concordato ex L. 431/98.

La dichiarazione IMU

Entro il 01 luglio 2024 (il 30 giugno è domenica) va presentata la dichiarazione IMU per l'anno 2023.
In generale, la dichiarazione IMU deve essere presentata al comune ove risiedono gli immobili oggetto di variazione, o, in alternativa, trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello:
- in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, oppure
- sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Le variazioni rilevanti sono quelle che non sono già note perché a disposizione del Comune per effetto di altre comunicazioni o adempimenti (ad esempio le compravendite sono già comunicate dal notaio a mezzo della relativa comunicazione M.U.I.).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La dichiarazione IMU 2024, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata entro il 01 luglio, direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.
Oppure, la dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU”, con l’indicazione dell’anno di riferimento.
In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale.
Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata o con altri servizi telematici.

La dichiarazione IMU degli Enti non Commerciali

Sempre il 01 luglio scade il termine di invio della Dichiarazione IMU ENC.
In particolare, la dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).
Le attività in oggetto sono quelle considerate “protette”, ovvero: assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di ricerca scientifica, nonché quelle dirette all’esercizio del culto o alla formazione del clero.
La difficoltà nella compilazione sta nel calcolo della parziale esenzione in caso di immobili con utilizzazione “mista”, ovvero che non siano completamente utilizzati per lo svolgimento delle attività “protette” (rapporto in base alla superficie, ai giorni di utilizzo, alle modalità di svolgimento dell’attività commerciale o non), richiesto in evidenza nei campi dichiarativi.
Si ricorda che è già stato in precedenza chiarito che tali enti debbano presentare la dichiarazione ogni anno.

I Vostri consulenti di riferimento sono disponibili al confronto in merito alla prossima scadenza per poter procedere al calcolo e quindi alla consegna della delega di pagamento riferita all’acconto IMU.

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