Opportunità del “Concordato Preventivo Biennale”

Con la presente si vuole richiamare quanto già trattato con la circolare di aggiornamento n.5, in merito alla opportunità del “Concordato Preventivo Biennale” (CPB).
In sintesi, come già in precedenza detto, il “Concordato Preventivo Biennale” (CPB) è uno strumento che consente ai contribuenti di concordare (o pre-concordare) il reddito riferito agli anni di imposta 2024 e 2025. Se il reddito che si manifesterà per tali due anni sarà superiore al concordato, rimarrà quest’ultimo quello soggetto ad imposte; viceversa, se il reddito effettivo sarà inferiore, le imposte verranno in ogni caso calcolate sul reddito concordato. Per i contribuenti in regime forfettario il concordato è limitato ad un anno (il 2024)

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Senza voler ripetere quanto già trattato nella precedente nostra circolare citata, in merito a requisiti soggettivi, di accesso, cause di esclusione e di decadenza, si informa che la recentissima Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.18 del 17 settembre 2024, ha fornito alcuni attesi chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto, a illustrare le novità introdotte dal Decreto “correttivo” n. 108/2024, che lo rendono un po’ più appetibile.
In particolare, è stato introdotto un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato fruibile dai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e dai contribuenti forfetari.
Per ciò che riguarda i soggetti ISA, i contribuenti potranno effettuare una valutazione di convenienza in merito all’accettazione della proposta, potendo scegliere se assoggettare a:
-tassazione ordinaria (Ires o Irpef) l’intero reddito oggetto di accordo;
-imposta sostitutiva il reddito proposto eccedente quello del periodo d’imposta precedente l’applicazione del concordato (il 2023 per il primo anno) e a tassazione ordinaria la restante parte.

La misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva varia in ragione del livello di affidabilità fiscale del contribuente (voto ISA):

Punteggio ISA

Aliquota I.S.

Superiore a 8

10%

Superiore a 6 e inferiore a 8

12%

Inferiore a 6

15%

 Per i contribuenti in regime forfetario, l’aliquota applicabile al maggior reddito concordato è pari al 10%, ridotta al 3% in caso di “nuove iniziative” (primi 5 anni).

IL CALCOLO E I TERMINI PER L'ADESIONE

Per poter valutare l’eventuale interesse ad aderire al CPB, è necessario addivenire al reddito proposto, quale risultato del calcolo da farsi, per il singolo contribuente, da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ciò significa dotarsi di uno specifico software che elabora i dati dalla dichiarazione dei redditi 2023 da presentare entro fine ottobre p.v. (mediante la compilazione di uno specifico quadro degli ISA), oltre che dalle risultanze delle dichiarazioni dell’ultimo triennio.
Per aderire al concordato, serve confermare la propria opzione all’interno della prossima dichiarazione dei redditi, quindi inderogabilmente entro il 31/10 p.v. L’Agenzia ha avuto modo di chiarire che tale termine è perentorio, non potendo optare successivamente a mezzo, ad esempio, di dichiarazione tardiva o integrativa.

Si ricorda, peraltro, che l’adesione al reddito concordato ha ricadute già sul pagamento degli acconti per l’annualità 2024 (primo anno di applicazione) e quindi sulle somme da versare entro il 30 novembre 2024.

EFFETTI DELL'ADESIONE

Per chi non aderirà al concordato, saranno preclusi gli effetti premiali riservati a chi invece firmerà tale “scommessa” con il Fisco, ovvero:

1. A prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito (voto ISA), l’adesione al concordato preventivo da parte dei soggetti ISA determina il riconoscimento dei benefici premiali, compresi quelli relativi all’IVA, per chi ha un voto alto degli ISA: (art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017):
a) l'esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 50.000 euro (PER Iva) e fino a 20.000 euro annui (per imposte dirette – IRAP);
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA fino a 50.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società di comodo;
d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
e) l'anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo.

2. Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi non potranno essere oggetto di accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri. (Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno es¬sere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame. In tale ipotesi, tornerebbero ad essere esperibili gli accertamenti induttivi e analitici.)

Rimane facoltà del contribuente versare i contributi previdenziali considerando la parte eccedente il reddito concordato.

ADEMPIMENTI E PROPOSTA DI STUDIO
Affinchè il contribuente possa valutare se aderire o meno, è ovviamente indispensabile raccogliere i dati necessari e procedere al calcolo del reddito proposto.
I Vostri consulenti di riferimento sono disponibili al confronto in merito a tale opportunità, procedendo ad effettuare il calcolo e quindi alla valutazione dell’opzione per il “CPB”.

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