Patente a punti per soggetti che operano sui cantieri

Nella giornata di ieri l’Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato una Circolare esplicativa (circolare n.4/2024) che chiarisce alcuni aspetti legati al rilascio e alla gestione della patente a punti sui cantieri, confermando, inoltre, la sua entra in vigore dal 01 Ottobre 2024.

REQUISITI SOGGETTIVI

Dal 1° Ottobre 2024 i lavoratori autonomi e le imprese che operano su cantieri sono obbligati ad avere la cosiddetta “patente a crediti nei cantieri temporanei e mobili”.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc..).
Da ultimo, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

REQUISITI OGGETTIVI

Per richiedere la patente a punti è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio;
b) adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 (corsi e formazione sui rischi);
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

MODALITA’ OPERATIVE E TEMPISTICHE

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.
In attesa dell’operatività del portale, è possibile adempiere all’obbligo di cui sopra inviando, tramite PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. l’autocertificazione (che si allega), il cui modello è stato reso disponibile, attestante la presenza di tutti i requisiti, ove previsti dalla normativa vigente.
L’invio dovrà essere fatto entro il 01 Ottobre 2024.

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Si invitano, pertanto, tutti i clienti soggetti a questo nuovo adempimento di provvedere a mettersi in regola.

 >> scarica l'autocertificazione <<

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