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Contributo di funzionamento A.R.E.R.A. 2019

 

 È stata oggi pubblicata la Determinazione N. 170/DAGR/2019 del 17/12/2019, con cui si definiscono le modalità operative relative alla determinazione del contributo di funzionamento per l’anno 2019, eventualmente da versare entro il 27/12/2019.

Soggetti obbligati
Sono obbligati a tale adempimento tutti i soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, titolari di Partita IVA per un’attività commerciale, quindi tutte le società private ed enti pubblici che hanno impianti fotovoltaici di potenza superiore a 100 kWP.

Ammontare del contributo
Il contributo da versare è pari allo 0,32 per mille (= 0,032%) del totale dei ricavi risultanti dal bilancio 2018 (voci A.1) e A.5) del conto economico), costituiti da:
+ Ricavi da tariffa incentivante (c.d. Conto Energia)
+ Ricavi da vendita di energia (c.d. ritiro dedicato)
+ Ricavi da servizi di scambio sul posto (energia prodotta in eccedenza rispetto all’autoconsumo e, quindi, immessa in rete – c.d. contributo in conto scambio)
+ Ricavi da corrispettivi C.T.R. (indicati nelle fatture emesse per la vendita di energia).
= TOTALE RICAVI

Per i comuni, bisogna prendere a riferimento l’accertato in c\competenza, IVA esclusa, risultante dal Conto Consuntivo, considerando il totale dei ricavi, di tutti gli impianti del Comune.
Si precisa che tale contributo, se inferiore a 100 euro, non deve essere versato. Pertanto, qualora il totale dei ricavi, calcolati come sopra indicato, risulti inferiore a € 312.500, non si deve procedere al versamento.

Modalità di versamento
Tale contributo, se non inferiore a 100 euro, deve essere versato entro il 27 dicembre 2019 unicamente tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) di seguito riportato:
BANCA POPOLARE DI BARI
IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001
In sede di versamento dovrà essere specificata:
a. la causale "Contributo ARERA 2019 ENERGIA";
b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

Dichiarazione
Va anche ricordato che entro il 28 febbraio bisognerà poi procedere ad una dichiarazione on line, per comunicare i conteggi effettuati ed il contributo versato.

Il ns. Studio è in grado di assisterVi nel caloclo del contributo, ai fini dell’eventuale versamento, ma visti i tempi così stretti e le prossime festività natalizie, Vi preghiamo di contattarci assolutamente entro domani giovedì 19/12 o al massimo venerdì 20/12 mattina.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento fosse necessario.
Cordialità

Cordiali saluti

Per CDA Studio Legale Tributario

Dott. Marco Castellini

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Detrazione fatture acquisto a fine anno

Gentile Cliente,
con la presente circolare vogliamo riassumere gli aspetti iva in merito alle fatture di acquisto pervenute a fine anno.
Si ricorda, come evidenziato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 17/01/2018, che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla coesistenza dei seguenti requisiti:

  • presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione;
  • presupposto (formale) del possesso della fattura di acquisto.
Il diritto alla detrazione deve essere inoltre esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto.
Fatta tale premessa, la regola della detrazione iva delle fatture a cavallo d’anno prevede la seguente casistica:
  1. Fattura datata dicembre 2019 e ricevuta a dicembre 2019: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione del mese di dicembre o al più tardi con la dichiarazione iva dell’anno 2019 in scadenza il 30/04/2020;
  2. Fattura datata dicembre 2019 e ricevuta a gennaio 2020: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione iva del mese di gennaio 2020 o al più tardi con la dichiarazione iva dell’anno 2020 in scadenza il 30/04/2021;
  3. Fattura datata dicembre 2019, ricevuta a dicembre 2019 e registrata dopo il 30 aprile 2020: tale operazione richiede la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa, pena l’indetraibilità dell’iva.
Si sottolinea quindi che la regola secondo cui la detrazione può essere esercitata in relazione ai documenti di acquisto pervenuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, non vale per le operazioni dell’anno precedente.

Per CDA Studio Legale Tributario
Vladimiro Boldi Cotti

 

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Contabilità patrimoniale semplificata 2019 per piccoli comuni

È stato firmato il Decreto interministeriale 11/11/2019 che disciplina la contabilità patrimoniale semplificata 2019 per i piccoli comuni.
Secondo questa norma, tutti gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che, usufruendo della facoltà concessa dall’art. 232 c. 2 del D. Lgs. 267 / 2000 (T.U.E.L.), hanno deciso di rinviare all’esercizio 2020 l’avvio della nuova contabilità economico – patrimoniale disciplinata dal D. Lgs. 118 / 2011 s.m.i., dovranno comunque allegare al Rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D. Lgs. 118 / 2011 s.m.i. con modalità semplificate definite dall’allegato A al citato decreto interministeriale. Tale situazione patrimoniale semplificata costituirà lo stato patrimoniale di apertura dell’esercizio 2020, con riferimento al quale verrà poi a tutti gli effetti avviata la nuova contabilità economico – patrimoniale, e dovrà essere redatta utilizzando i dati:

  • dell’inventario aggiornato alla data del 31 dicembre 2019;
  • del rendiconto 2019;
  • dell’ultimo conto del patrimonio approvato;
  • extra-contabili, ai fini della determinazione del valore di partecipazioni, titoli, fondi, ratei e risconti, contributi agli investimenti ed alcune voci delle disponibilità liquide.
    Come espressamente specificato dal citato decreto interministeriale, ai fini dell’elaborazione della situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre 2019, è necessario che l’inventario risulti aggiornato, pertanto gli enti, che nel 2019 hanno rinviato la contabilità economico patrimoniale, sono tenuti ad avviare tempestivamente, già nel corso del 2019, l’attività di aggiornamento del proprio inventario.

 Ciò premesso, CDA – Studio Legale Tributario può offrire la propria assistenza secondo 3 modalità, diverse ma non necessariamente alternative:

1) Redazione Situazione Patrimoniale semplificata 2019: Studio CDA può assistere tutti gli Enti nella redazione di tali prospetti, ai fini dell’approva-zione del Rendiconto 2019;
2) Aggiornamento inventario patrimonio: Studio CDA può assistere nei prossimi mesi tutti gli Enti, ai fini della redazione della Situazione patrimoniale semplificata 2019, nel completamento di tutte le attività propedeutiche, con riferimento all’inventario, ossia:

  1. Conversione analitica e puntuale dei valori dell’inventario del patrimonio dell’Ente aggiornato fino all’anno 2018;
  2. Aggiornamento dell’inventario del patrimonio al 31/12/2019 secondo i criteri definiti dal principio contabile applicato All. 4 / 3 al D. Lgs. 118 / 2011 s.m.i.;
  3. Eventuale rivalutazione dei beni mobili ed immobili contenuti nel patrimonio dell’Ente secondo i criteri stabiliti dal principio contabile;
  4. Calcolo degli ammortamenti 2019 secondo le aliquote ed i criteri stabiliti dal principio contabile;

    3) Revisione completa inventario patrimonio: oltre alle attività citate al precedente punto 2), Studio CDA è disponibile ad assistere tutti gli Enti che non avessero un inventario del patrimonio preciso ed aggiornato, nella revisione completa dell’inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ente, compresa la successiva codifica di tutti i beni secondo il piano dei conti unico integrato, per poi eventualmente importare i dati direttamente nel software gestionale dell’Ente.


    CDA Studio Legale Tributario
    Vladimiro Boldi Cotti

 

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Circolare informativa: Decreto Fiscale Collegato alla manovra 2020

Gentile Cliente,
il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di sabato 26 ottobre, entra in vigore il decreto collegato fiscale alla manovra 2020, n. 124/2019.
Come di consueto, la norma contiene numerosi interventi di natura fiscale, in attesa di eventuali modifiche che avverranno durante l’iter di conversione in legge.
Di seguito vengono sintetizzate le misure di maggiore interesse.

Contrasto alle indebite compensazioni
Per compensare i crediti relativi alle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, a partire da quelli maturati nel 2019 bisognerà aspettare il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
Viene in sostanza previsto un allineamento con quanto già previsto in sede di compensazione del credito Iva. È evidente che ciò si traduce per il contribuente in un “differimento” della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati, con i conseguenti aggravi in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all’Erario.

Viene esteso ai contribuenti non titolari di partita Iva, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, l’obbligo di trasmettere esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) i modelli F24 contenenti compensazioni.
Quest’ultima modalità obbligatoria si applica anche all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80).

Per le ipotesi di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento a seguito delle attività di controllo sui crediti compensati ma in realtà non utilizzabili, è introdotta una sanzione di 1.000 euro per ogni F24 scartato. La disposizione si applica alle deleghe presentate a partire dal mese di marzo 2020.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti
Per combattere il fenomeno dell’omesso versamento di ritenute da parte di imprese appaltatrici/affidatarie e subappaltatrici, viene definita una procedura che prevede il coinvolgimento del committente sostituto d’imposta, chiamato a versare le ritenute operate dall’appaltatore ai dipendenti impiegati nell’opera/servizio, dopo che quest’ultimo gli ha fornito la provvista o gli ha chiesto di attingere dai corrispettivi dovuti per le prestazioni ricevute.
Nel dettaglio:
- L’impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici versano al committente l’importo trattenuto sulle retribuzioni erogate al personale:
  • almeno 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza dei versamenti;
  • su uno specifico c/c comunicato dal committente all’impresa appaltatrice / affidataria o da queste ultime all’impresa subappaltatrice.

Le somme ricevute sono versate dal committente tramite il mod. F24 in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute:

  • riportando il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;
  • senza possibilità di utilizzare in compensazione i propri crediti.

In aggiunta alla “provvista” dei fondi, al committente devono essere trasmessi tramite PEC, almeno 5 giorni precedenti alla scadenza del versamento:

  • elenco nominativo di tutti i lavoratori (codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione dell’opera / servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun soggetto, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
  • dati utili alla compilazione del mod. F24 per l’effettuazione dei versamenti;
  • dati identificativi del bonifico.
    L’impresa appaltatrice / affidataria che abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dal committente può richiedere di compensare quanto necessario per il versamento in esame con il credito a proprio favore.
    Il committente che ha effettuato il pagamento, deve darne comunicazione tramite PEC alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici entro 5 giorni.
    Le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici possono però scegliere di effettuare direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione entro la data prevista per la provvista ed allegando una certificazione, ossia una sorta di “DURC di affidabilità fiscale” che attesti determinate condizioni di virtuosità.

Reverse charge per somministrazione di manodopera
Per contrastare l’omesso versamento dell’Iva e l’utilizzo di falsi crediti, il reverse charge viene esteso alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà.
La disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti rientranti nello split payment ed è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio UE.

Rimborso accise autotrasportatori
Riguardo agli autotrasportatori che beneficiano dell’accisa ridotta sul gasolio usato come carburante, è introdotto un parametro per determinare l’importo massimo rimborsabile: è fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli ammessi all’agevolazione, per ogni chilometro percorso.

Dichiarazioni precompilate
E’ previsto che:

  • a decorrere dalle operazioni IVA effettuate dall’1.7.2020 in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche / esterometro / corrispettivi telematici, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, le bozze:
    –dei registri IVA ex artt. 23 e 25, DPR n. 633/72;
    –delle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche;
  • a partire dalle operazioni IVA 2021, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza del modello IVA.

    Limite utilizzo denaro contante
    A seguito dell’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 è prevista la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:
    € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021;
    € 1.000 a decorrere dall’1.1.2022.
    Si ricorda che la normativa riguarda i pagamenti tra soggetti che non comprendono intermediari finanziari, in contanti in un’unica soluzione o mediante rateazione “artificiosa”.

    È stato inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite, prevedendo che:
  • per le violazioni commesse dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000;
  • per quelle commesse a decorrere dall’1.1.2022 è pari a € 1.000.

Lotteria degli scontrini e per il cashless
I premi attribuiti nell’ambito della lotteria nazionale degli scontrini sono totalmente esclusi dall’Irpef e da qualsiasi prelievo erariale.
Vengono poi previsti premi speciali a estrazione, riservati sia ai consumatori finali sia agli esercenti, per le operazioni commerciali avvenute esclusivamente con pagamento elettronico.

Pagamenti elettronici
Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020 agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito d’imposta, in compensazione, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, a condizione che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi/compensi non superiori a 400mila euro.
Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

È istituita, sempre dal 1° luglio 2020, una specifica sanzione per commercianti e professionisti che non accettano pagamenti, di qualsiasi importo, con carta di debito o di credito. Il suo importo è pari a 30 euro, più il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento.

Adeguamento alla sentenza Corte di giustizia UE: Iva prestazioni didattiche
Con la modifica dell’art. 10, comma 1, n. 20), DPR n. 633/72 è adeguata la normativa IVA nazionale alla sentenza della Corte di Giustizia UE 14.3.2019, causa C-449/17.
In particolare, l’esenzione ai fini Iva precedentemente prevista per le prestazioni “didattiche di ogni genere” è mantenuta solo per “le prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario”.
La disposizione in esame è applicabile a decorrere dall’1.1.2020.

Nell’ambito delle predette prestazioni d’insegnamento non è ricompreso l’insegnamento della guida automobilistica al fine dell’ottenimento della patente per i veicoli di categoria B/C1.
In tale contesto il Legislatore ha previsto che “sono fatti salvi” i comportamenti adottati dai contribuenti fino al 31.12.2019.

Conto energia e Tremonti ambiente
Per superare le problematiche applicative derivanti dal divieto di cumulo delle agevolazioni inerenti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale “Tremonti ambiente”, viene definita una procedura per consentire al contribuente di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti; a tal fine, va versata entro il 30.06.2020 una somma “determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l’aliquota d’imposta vigente all’epoca”.
Bisognerà presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento.
Il perfezionamento della definizione estingue eventuali giudizi pendenti sul recupero delle agevolazioni non spettanti.

Modifiche sui reati tributari
Vengono ampliati gli strumenti penali di repressione dei fenomeni di evasione delle imposte dirette e dell’Iva attraverso l’innalzamento dei limiti edittali e la riduzione delle soglie di punibilità attualmente vigenti.
Le modifiche più rilevanti:
- in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);

  • se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
    - in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi / altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
    - in caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da 1 a 3 anni) se:
  •  l’IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000);
  • l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a € 2 milioni (in precedenza € 3 milioni);
    - in caso di omessa dichiarazione è prevista la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni). L’omessa presentazione del mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000;
    - in caso di emissione di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).

  • se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture / documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
    - in caso di occultamento / distruzione di documenti contabili è prevista la reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
    - in caso di omesso versamento di ritenute dovute / certificate per un ammontare superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000) per ciascun periodo d’imposta è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
    - in caso di omesso versamento dell’IVA per un ammontare superiore a € 150.000 (in precedenza € 250.000) per ciascun anno è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

    Versamenti in acconto imposte dirette
    A decorrere dal 27.10.2019, a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA (con ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569), l’acconto IRPEF/IRES/IRAP va versato in 2 rate di pari importo (50%).
    La disposizione è applicabile anche ai soci/associati/collaboratori familiari/società trasparenti ex art. 115 e 116, TUIR.
    Operando da subito la novità, per l’acconto 2019 è “fatto salvo” quanto già versato con la prima rata (ovvero il 40% di quanto dovuto). Di fatto, per tale anno la misura dell’acconto risulta pari in totale al 90% (40% prima rata + 50% seconda rata).
    L’acconto 2019 va determinato nella misura del 90% (anziché 100%) anche da parte dei soggetti tenuti al versamento in unica soluzione (che pagano entro il 02.12.2019).

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Circolare straordinaria: Diritti annuali 2020 e vidimazione registri

Il D. Lgs. 504 / 1995 - “Testo Unico Accise” stabilisce per tutti i soggetti, pubblici e privati, responsabili della gestione di impianti fotovoltaici, di potenza superiore a 20 kWP, in possesso di licenza di officina elettrica rilasciata dall’Agenzia delle Dogane al momento dell’allaccio dell’impianto alla rete elettrica, i seguenti obblighi.
1) Versamento diritti annuali per l’anno 2020: premesso che ciascun impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kWP deve avere un’apposita licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, in base a tale licenza, si possono avere due casi:

  • Soggetto non obbligato, se la licenza riporta la dicitura: “Trattasi di fabbricante che immette in rete tutta l’energia prodotta”. In tal caso, non si deve versare nulla;
  • Soggetto obbligato, se la licenza riporta la dicitura: “Officina di produzione da altre fonti rinnovabili”. In tal caso, si è tenuti al versamento dei diritti annuali e la stessa licenza dovrebbe riportare anche la dicitura “Il diritto di licenza, pari a € …., è stato assolto in data …”;

Tutti i soggetti, che risultano essere soggetti obbligati come sopra illustrato, dovranno versare il diritto di licenza per l’anno 2020, in misura fissa pari a € 23,24. Il versamento deve essere fatto entro il 16/12/2019, tramite Mod. F24 (Cod. Tributo 2813), indicando il codice fiscale del contribuente ed il codice ditta dell’impianto (ad es. MNE012345X);

2) Vidimazione annuale registri di produzione: tutti i soggetti obbligati, come sopra specificato al punto 1.a), ossia tutti gli impianti classificati come “Officina di produzione da altre fonti rinnovabili”, sono obbligati alla tenuta del registro annuale di produzione, vidimato dall’Agenzia delle Dogane. Anche in questo caso, si possono avere diverse casistiche:

  1. Soggetti non obbligati: impianti per cui non è richiesta la tenuta del registro; si precisa che tale esonero si rileva dal verbale di verifica di primo impianto, ossia dal verbale del sopralluogo compiuto dall’Agenzia delle Dogane che poi ha rilasciato la licenza di esercizio, che non prevede l’obbligo di tenuta dei registri;
  2. Soggetti obbligati: impianti che hanno il registro di produzione, in quanto tale adempimento risulta nell’elenco degli adempimenti riportato nel citato verbale di verifica di primo impianto, che possono avere un registro annuale o biennale, oppure anche triennale. Se il registro è annuale, o comunque si conclude con l’anno 2019, entro il 31/12/2019, si dovrà provvedere alla vidimazione annuale degli appositi registri di produzione. A tal fine, si allega un modello di richiesta, da riportare su carta intestata della società \ Ente, compilare con i dati della società \ Ente e dell’impianto, far firmare al legale rappresentante e presentare presso la sede dell’Agenzia delle Dogane.

    Cordiali saluti

    Per CDA Studio Legale Tributario

    Dott. Marco Castellini

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CONVEGNO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

MANTOVA, GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019

Programma dell’evento:

  • Adempimenti in caso di esercizio provvisorio;
  • Determinazione e applicazione risultato di amministrazione presunto ed elenchi per le quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti previsti dal D.M. 1.8.2019;
  • Nuovi equilibri di bilancio;
  • Documento unico di programmazione;
  • Nuove modalità di contabilizzazione spese di progettazione;
  • Nuova disciplina Fondo pluriennale vincolato per lavori pubblici;
  • Programma triennale elenco annuale opere pubbliche;
  • Programma triennale fabbisogno del personale (novità in materia di personale riguardo ai limiti spesa ed assunzioni – nuovo limite salario accessorio);
  • Modalità contabilizzazione incentivi tecnici;
  • Fondo crediti di dubbia esigibilità;
  • Fondi rischi potenziali;
  • Anticipazioni di liquidità e relativa contabilizzazione;
  • Novità derivanti dal ddl finanziaria 2020 e dal relativo collegato fiscale.

    DATA E ORARIO: Giovedì 21 Novembre 2019 – dalle ore 9:00 alle ore 13:00
    SEDE: CDA – STUDIO LEGALE TRIBUTARIO, Mantova – Via Cremona n. 29/A
    Chi desidera avere informazioni su come raggiungere la sede del corso può contattare la nostra segreteria organizzativa
    (0376/227111) per richiedere tramite mail o fax la cartina stradale.
    ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: tramite mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure fax 0376/262839
    COSTO:
    GRATUITO per tutti.
    Si richiede la partecipazione di massimo due persone per Ente.
    In caso di raggiungimento della capienza della sala la precedenza sarà riservata agli abbonati alla rivista Comunic@re-OnLine.

    RELATORE:
    DOTT. SERGIO MARZARI
    Già Ragioniere Capo della Provincia di Cremona – Revisore dei Conti

    COORDINATORE DELL’INCONTRO:
    DOTT. MAURIZIO PELLIZZER
    Dottore commercialista – Consulente e Revisore dei Conti di Amministrazioni Pubbliche
    Partner RA Revisori Associati

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