Detrazione fatture acquisto a fine anno
Gentile Cliente,
con la presente circolare vogliamo riassumere gli aspetti iva in merito alle fatture di acquisto pervenute a fine anno.
Si ricorda, come evidenziato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 17/01/2018, che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla coesistenza dei seguenti requisiti:
- presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione;
- presupposto (formale) del possesso della fattura di acquisto.
Fatta tale premessa, la regola della detrazione iva delle fatture a cavallo d’anno prevede la seguente casistica:
- Fattura datata dicembre 2019 e ricevuta a dicembre 2019: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione del mese di dicembre o al più tardi con la dichiarazione iva dell’anno 2019 in scadenza il 30/04/2020;
- Fattura datata dicembre 2019 e ricevuta a gennaio 2020: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione iva del mese di gennaio 2020 o al più tardi con la dichiarazione iva dell’anno 2020 in scadenza il 30/04/2021;
- Fattura datata dicembre 2019, ricevuta a dicembre 2019 e registrata dopo il 30 aprile 2020: tale operazione richiede la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa, pena l’indetraibilità dell’iva.
Per CDA Studio Legale Tributario
Vladimiro Boldi Cotti