Detrazione fatture acquisto a fine anno

Gentile Cliente,
con la presente circolare vogliamo riassumere gli aspetti iva in merito alle fatture di acquisto pervenute a fine anno.
Si ricorda, come evidenziato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 17/01/2018, che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla coesistenza dei seguenti requisiti:

  • presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione;
  • presupposto (formale) del possesso della fattura di acquisto.
Il diritto alla detrazione deve essere inoltre esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto.
Fatta tale premessa, la regola della detrazione iva delle fatture a cavallo d’anno prevede la seguente casistica:
  1. Fattura datata dicembre 2019 e ricevuta a dicembre 2019: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione del mese di dicembre o al più tardi con la dichiarazione iva dell’anno 2019 in scadenza il 30/04/2020;
  2. Fattura datata dicembre 2019 e ricevuta a gennaio 2020: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione iva del mese di gennaio 2020 o al più tardi con la dichiarazione iva dell’anno 2020 in scadenza il 30/04/2021;
  3. Fattura datata dicembre 2019, ricevuta a dicembre 2019 e registrata dopo il 30 aprile 2020: tale operazione richiede la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa, pena l’indetraibilità dell’iva.
Si sottolinea quindi che la regola secondo cui la detrazione può essere esercitata in relazione ai documenti di acquisto pervenuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, non vale per le operazioni dell’anno precedente.

Per CDA Studio Legale Tributario
Vladimiro Boldi Cotti

 

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