Circolare informativa: Decreto Fiscale Collegato alla manovra 2020

Gentile Cliente,
il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di sabato 26 ottobre, entra in vigore il decreto collegato fiscale alla manovra 2020, n. 124/2019.
Come di consueto, la norma contiene numerosi interventi di natura fiscale, in attesa di eventuali modifiche che avverranno durante l’iter di conversione in legge.
Di seguito vengono sintetizzate le misure di maggiore interesse.

Contrasto alle indebite compensazioni
Per compensare i crediti relativi alle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, a partire da quelli maturati nel 2019 bisognerà aspettare il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
Viene in sostanza previsto un allineamento con quanto già previsto in sede di compensazione del credito Iva. È evidente che ciò si traduce per il contribuente in un “differimento” della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati, con i conseguenti aggravi in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all’Erario.

Viene esteso ai contribuenti non titolari di partita Iva, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, l’obbligo di trasmettere esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) i modelli F24 contenenti compensazioni.
Quest’ultima modalità obbligatoria si applica anche all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80).

Per le ipotesi di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento a seguito delle attività di controllo sui crediti compensati ma in realtà non utilizzabili, è introdotta una sanzione di 1.000 euro per ogni F24 scartato. La disposizione si applica alle deleghe presentate a partire dal mese di marzo 2020.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti
Per combattere il fenomeno dell’omesso versamento di ritenute da parte di imprese appaltatrici/affidatarie e subappaltatrici, viene definita una procedura che prevede il coinvolgimento del committente sostituto d’imposta, chiamato a versare le ritenute operate dall’appaltatore ai dipendenti impiegati nell’opera/servizio, dopo che quest’ultimo gli ha fornito la provvista o gli ha chiesto di attingere dai corrispettivi dovuti per le prestazioni ricevute.
Nel dettaglio:
- L’impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici versano al committente l’importo trattenuto sulle retribuzioni erogate al personale:
  • almeno 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza dei versamenti;
  • su uno specifico c/c comunicato dal committente all’impresa appaltatrice / affidataria o da queste ultime all’impresa subappaltatrice.

Le somme ricevute sono versate dal committente tramite il mod. F24 in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute:

  • riportando il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;
  • senza possibilità di utilizzare in compensazione i propri crediti.

In aggiunta alla “provvista” dei fondi, al committente devono essere trasmessi tramite PEC, almeno 5 giorni precedenti alla scadenza del versamento:

  • elenco nominativo di tutti i lavoratori (codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione dell’opera / servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun soggetto, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
  • dati utili alla compilazione del mod. F24 per l’effettuazione dei versamenti;
  • dati identificativi del bonifico.
    L’impresa appaltatrice / affidataria che abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dal committente può richiedere di compensare quanto necessario per il versamento in esame con il credito a proprio favore.
    Il committente che ha effettuato il pagamento, deve darne comunicazione tramite PEC alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici entro 5 giorni.
    Le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici possono però scegliere di effettuare direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione entro la data prevista per la provvista ed allegando una certificazione, ossia una sorta di “DURC di affidabilità fiscale” che attesti determinate condizioni di virtuosità.

Reverse charge per somministrazione di manodopera
Per contrastare l’omesso versamento dell’Iva e l’utilizzo di falsi crediti, il reverse charge viene esteso alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà.
La disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti rientranti nello split payment ed è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio UE.

Rimborso accise autotrasportatori
Riguardo agli autotrasportatori che beneficiano dell’accisa ridotta sul gasolio usato come carburante, è introdotto un parametro per determinare l’importo massimo rimborsabile: è fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli ammessi all’agevolazione, per ogni chilometro percorso.

Dichiarazioni precompilate
E’ previsto che:

  • a decorrere dalle operazioni IVA effettuate dall’1.7.2020 in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche / esterometro / corrispettivi telematici, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, le bozze:
    –dei registri IVA ex artt. 23 e 25, DPR n. 633/72;
    –delle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche;
  • a partire dalle operazioni IVA 2021, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza del modello IVA.

    Limite utilizzo denaro contante
    A seguito dell’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 è prevista la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:
    € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021;
    € 1.000 a decorrere dall’1.1.2022.
    Si ricorda che la normativa riguarda i pagamenti tra soggetti che non comprendono intermediari finanziari, in contanti in un’unica soluzione o mediante rateazione “artificiosa”.

    È stato inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite, prevedendo che:
  • per le violazioni commesse dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000;
  • per quelle commesse a decorrere dall’1.1.2022 è pari a € 1.000.

Lotteria degli scontrini e per il cashless
I premi attribuiti nell’ambito della lotteria nazionale degli scontrini sono totalmente esclusi dall’Irpef e da qualsiasi prelievo erariale.
Vengono poi previsti premi speciali a estrazione, riservati sia ai consumatori finali sia agli esercenti, per le operazioni commerciali avvenute esclusivamente con pagamento elettronico.

Pagamenti elettronici
Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020 agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito d’imposta, in compensazione, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, a condizione che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi/compensi non superiori a 400mila euro.
Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

È istituita, sempre dal 1° luglio 2020, una specifica sanzione per commercianti e professionisti che non accettano pagamenti, di qualsiasi importo, con carta di debito o di credito. Il suo importo è pari a 30 euro, più il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento.

Adeguamento alla sentenza Corte di giustizia UE: Iva prestazioni didattiche
Con la modifica dell’art. 10, comma 1, n. 20), DPR n. 633/72 è adeguata la normativa IVA nazionale alla sentenza della Corte di Giustizia UE 14.3.2019, causa C-449/17.
In particolare, l’esenzione ai fini Iva precedentemente prevista per le prestazioni “didattiche di ogni genere” è mantenuta solo per “le prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario”.
La disposizione in esame è applicabile a decorrere dall’1.1.2020.

Nell’ambito delle predette prestazioni d’insegnamento non è ricompreso l’insegnamento della guida automobilistica al fine dell’ottenimento della patente per i veicoli di categoria B/C1.
In tale contesto il Legislatore ha previsto che “sono fatti salvi” i comportamenti adottati dai contribuenti fino al 31.12.2019.

Conto energia e Tremonti ambiente
Per superare le problematiche applicative derivanti dal divieto di cumulo delle agevolazioni inerenti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale “Tremonti ambiente”, viene definita una procedura per consentire al contribuente di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti; a tal fine, va versata entro il 30.06.2020 una somma “determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l’aliquota d’imposta vigente all’epoca”.
Bisognerà presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento.
Il perfezionamento della definizione estingue eventuali giudizi pendenti sul recupero delle agevolazioni non spettanti.

Modifiche sui reati tributari
Vengono ampliati gli strumenti penali di repressione dei fenomeni di evasione delle imposte dirette e dell’Iva attraverso l’innalzamento dei limiti edittali e la riduzione delle soglie di punibilità attualmente vigenti.
Le modifiche più rilevanti:
- in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);

  • se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
    - in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi / altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
    - in caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da 1 a 3 anni) se:
  •  l’IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000);
  • l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a € 2 milioni (in precedenza € 3 milioni);
    - in caso di omessa dichiarazione è prevista la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni). L’omessa presentazione del mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000;
    - in caso di emissione di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).

  • se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture / documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
    - in caso di occultamento / distruzione di documenti contabili è prevista la reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
    - in caso di omesso versamento di ritenute dovute / certificate per un ammontare superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000) per ciascun periodo d’imposta è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
    - in caso di omesso versamento dell’IVA per un ammontare superiore a € 150.000 (in precedenza € 250.000) per ciascun anno è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

    Versamenti in acconto imposte dirette
    A decorrere dal 27.10.2019, a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA (con ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569), l’acconto IRPEF/IRES/IRAP va versato in 2 rate di pari importo (50%).
    La disposizione è applicabile anche ai soci/associati/collaboratori familiari/società trasparenti ex art. 115 e 116, TUIR.
    Operando da subito la novità, per l’acconto 2019 è “fatto salvo” quanto già versato con la prima rata (ovvero il 40% di quanto dovuto). Di fatto, per tale anno la misura dell’acconto risulta pari in totale al 90% (40% prima rata + 50% seconda rata).
    L’acconto 2019 va determinato nella misura del 90% (anziché 100%) anche da parte dei soggetti tenuti al versamento in unica soluzione (che pagano entro il 02.12.2019).

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