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Rinnova Veicoli 2019-2020

Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo, in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) e dell’Accordo di bacino padano 2017, con la presente misura vogliono incentivare la sostituzione degli autoveicoli inquinanti di proprietà delle imprese lombarde.

BENEFICIARI: Micro, piccole e medie imprese avente sede operativa in Lombardia che radiano per demolizione un veicolo a benzina fino a euro 2/II incluso o diesel fino a euro 5/V incluso oppure radiano per esportazione all’estero un veicolo diesel Euro 3/III, euro 4/IV o euro 5/V e acquistano, anche per il trasporto di merci in conto proprio o in conto terzi e anche nella forma del leasing finanziario, un veicolo di categoria M1, M2, M3, N1, N2 o N3, in grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti.
INTERVENTI AGEVOLABILI: Sono ammissibili investimenti per l’acquisto di autoveicoli per il trasporto di persone o di merci (in conto proprio o in conto terzi) di categorie N1, N2, N3, M1, M2 e M3, alle seguenti condizioni:

  • Radiazione per demolizione un veicolo con alimentazione a benzina fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso oppure radiazione per esportazione all’estero un autoveicolo diesel Euro 3/III, euro 4/IV o euro 5/V solo presso concessionario/venditore; 
  • applicazione sul nuovo veicolo acquistato di uno sconto di almeno il 12% sul prezzo di listino del modello base, al netto di eventuali allestimenti opzionali. Per le autovetture di categoria M1 ad alimentazione elettrica pura è previsto, in alternativa allo sconto del 12%, l’applicazione di uno sconto di importo pari ad almeno 2.000 euro (IVA inclusa). 
  • È ammesso l’acquisto anche tramite leasing finanziario. Non è ammesso l’acquisto tramite noleggio.

CONTRIBUTO: È previsto un contributo a fondo perduto variabile in base alla categoria dei veicoli, alla classe emissiva e al livello di emissioni prodotte.
NOTE: Sono ammissibili solo veicoli nuovi di fabbrica, omologati dal costruttore e immatricolati per la prima volta in Italia. Non sono ammissibili gli acquisti di veicoli già immatricolati cosiddetti “a KM 0”.

RIEPILOGO SCADENZE PRINCIPALI:

  • 16/10/2019: Apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande.
  • 30/09/2020: Chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.

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PRASSI RECENTE AGENZIA DELLE ENTRATE: - Risposta all’interpello n. 243

Gentile Cliente,
con la presente circolare di Studio si riportano un documento di prassi condiviso lo scorso luglio dall’Agenzia delle Entrate, di sicuro interesse per le problematiche in tema di rimborso Iva da split “istituzionale”.

Risposta a istanza di interpello n.243 del 16.07.2019 – rimborso Iva Split “istituzionale”
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente, con la risposta a interpello n. 243, la modalità di gestione di eventuali errori nel versamento dell'Iva split istituzionale. Infatti, nonostante numerosi chiarimenti intervenuti, i documenti di prassi interpretativi che si sono susseguiti non hanno mai chiarito in modo esaustivo la gestione dell'Iva split istituzionale.
Per quanto riguarda l'Iva split commerciale, come noto, gli adempimenti specifici trovano spazio sui registri Iva con le regole consolidate dell’Imposta sul valore aggiunto, adattate alla specificità dello split payment commerciale, che si ritrovano nel Dpr 633/1972 per quanto riguarda termini e modalità di registrazione, liquidazione dell'imposta, mentre in tema omessi, ritardati o eccessivi versamenti e relativo ravvedimento operoso soccorrono i decreti 472 e 473 del 1997 e norme connesse.
In tema di Iva split istituzionale era necessario imbastire un quadro normativo originale, essendo una disposizione assolutamente nuova che ha introdotto stringenti obblighi ai fini Iva nei confronti di un soggetto che agisce in ambito istituzionale, quindi al di fuori dello schema del Decreto Iva Dpr 633/1972.
Il dm 23 gennaio 2015, e tutta la produzione normativa e di prassi successiva, ha risposto a tale esigenza stabilendo termini di esigibilità dell'imposta, modalità e termini di versamento e, si veda l'articolo 7 del Dm 23 gennaio 2015, stabilendo che «Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni per le quali queste ultime sono debitori d'imposta».
In questo quadro, mentre per i ritardati versamenti è semplice applicare quanto stabilito per l'ambito commerciale con applicazioni di sanzioni interessi e ravvedimento operoso, più difficile immaginare, nel silenzio della norma, come comportarsi in caso di versamento in eccesso tra anni diversi, posto che in ambito split istituzionale, manca una dichiarazione annuale che possa rilevare un eventuale credito.

La risposta all'interpello
Con la risposta n. 243 all'interpello posto da un ente pubblico soggetto a split payment l'Agenzia ha chiarito che, in caso di imposta versata in eccesso in anni precedenti (riferita al servizio di ristorazione) e che venga successivamente stornata da note di accredito, il recupero, supportato da documenti contabili, avviene in maniera ordinaria con la registrazione sui registri Iva, per quanto riguarda l'ambito commerciale, e con lo storno dell'Iva contenuta nelle note di accredito dal totale Iva split istituzionale dovuto per il periodo alla registrazione delle note di accredito stesse.
Nel caso in cui l'Iva indebitamente pagata non possa essere oggetto di nota di accredito per decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione, l'amministrazione stabilisce che «si ritiene che l'istante possa recuperare gli importi pagati in eccesso all'Erario, scomputandoli dai futuri versamenti che dovrà effettuare, relativamente alla propria sfera istituzionale, in regime di split payment. A tal fine sarà cura dell'istante evidenziare nei propri documenti contabili l'avvenuta compensazione con specifica indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell'indebito (…).».

Viene quindi confermata la correttezza del comportamento tenuto fino a ora dagli enti che, in caso di eccesso di versamento rilevato nell'esercizio successivo, portavano in riduzione il maggior importo versato nell'anno (n) dai versamenti dell'anno successivo (n+1) tenendo adeguata e precisa documentazione a supporto delle operazioni svolte a dimostrazione della correttezza del proprio operato.

Nessuna formalità è richiesta nel documentare le operazioni sopraindicate posto che in tema di split “istituzionale” la norma non prevede la tenuta di alcun registro, ma l'articolo 6, comma 2, del Dm 23 gennaio 2015 prevede che «in caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione dell'amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l'importo dell'Iva dovuta e quello dell'Iva versata per ciascun mese di riferimento».

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PRASSI RECENTE AGENZIA DELLE ENTRATE:- Risposta all’interpello n. 374 - Principio di diritto n. 22

Gentile Cliente,
con la presente circolare di Studio si riportano due recenti documenti di prassi forniti dall’Agenzia delle Entrate, di interesse.

Risposta a istanza di interpello n.374 del 10.09.2019 – registrazione telematica contratti di locazione di siti per antenne
Con questa risposta, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti, e sui documenti da allegare, per la registrazione telematica dei contratti di locazione relativi alla gestione di siti per antenne di telefonia mobile stipulati tra soggetti aventi natura giuridica variegata: persone fisiche non soggetti passivi IVA, società, e enti pubblici.
In particolare è stato precisato che gli applicativi informatici di presentazione, controllo e gestione delle attività connesse alla registrazione di contratti di locazione (nel caso di specie il software di compilazione RLI-web) ammettono come documenti allegati soltanto file in formato PDF/A o TIFF.

Per i contratti firmati digitalmente, che rivestono un formato elettronico diverso da quelli al momento consentiti, è possibile allegare il documento estraendone il contenuto in formato PDF/A ovvero, in presenza di una copia cartacea del documento, generare mediante scannerizzazione un file avente le caratteristiche che ne consentano l’allegazione.

L’Agenzia inoltre ricorda l’obbligo, per il contribuente che effettua la registrazione telematica del contratto di locazione, di conservare, ancorché in formato digitale, l’originale dei documenti, che potrà essere richiesto da parte della stessa Agenzia per eventuali verifiche.

Principio di diritto n. 22 del 01.08.19 – titoli di viaggio integrati
Viene definita legittima l’emissione dei titoli di viaggio integrati direttamente da parte della società affidataria della progettazione, coordinamento e gestione del sistema tariffario integrato, della gestione dei titoli di viaggio, della rete dei servizi e del sistema di bigliettazione del servizio pubblico – con l’indicazione della propria ragione sociale e del numero di partita IVA – mentre il servizio di trasporto è poi reso dalle aziende concessionarie che provvedono per conto della società affidataria anche alla vendita del biglietto.
Vengono quindi ricordati gli altri adempimenti fiscali necessari per poter considerare tali documenti, conformi alle disposizioni del DM 30.06.1992 (definente le caratteristiche del biglietto), titoli idonei a documentare il corrispettivo per il trasporto:

  • comunicazione all’Ade delle società concessionarie;
  • indicazione della natura del trasporto;
  • fatturazione da parte delle singole concessionarie dei corrispettivi ad esse riferibili.

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Fattura elettronica e corrispettivi telematici: aggiornamento

Con la presente circolare si fornisce un riassunto delle ultime variazioni sulle modalità di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, intervenute per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Crescita. Sono intervenuti, altresì, dei chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 14 e 15, mentre si ricorda che è opportuno consultare in caso di dubbio le FAQ sul sito istituzionale dell’Agenzia, dal momento che vengono costantemente aggiornate: Agenzia delle Entrate

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Ampliamento dei termini per l’emissione della fattura

Per effetto della modifica apportata dall’art. 12-ter del Decreto “Crescita” convertito in legge, all’art. 21 co. 4 primo periodo del DPR “Iva” n.633/72, a partire dall’01.07.2019 la fattura immediata può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72 (ovvero generalmente la data di consegna per la vendita di beni mobili e la data di pagamento del corrispettivo per la prestazione di servizi, salvo le deroghe di legge).

Viene dunque superata la previsione in base alla quale il soggetto passivo avrebbe potuto disporre di un termine di 10 giorni dal momento di effettuazione per l’emissione del documento.
Di seguito si propone uno schema riassuntivo delle regole per la predisposizione, emissione e invio delle fatture elettroniche, alla luce anche di quanto precisato nella circolare n.14/E del 17.06.2019.

Ampliamento dei termini per lemissione della fattura

Note:

  • Fermo restando che in caso di fattura cartacea emessa in data successiva a quella dell’effettuazione dell’operazione (e comunque entro i 12 giorni), il documento deve contenere l’indicazione di entrambe le date.
  • E’ tollerata la differenza di qualche giorno tra data fattura (=emissione) e data di certificazione del Sdi, riconoscendo le problematiche tecniche.
  • Si ritiene possibile, non esistendo alcuna norma contraria, né essendo un comportamento che arreca svantaggio o confusione per l’Erario, utilizzare come data l’ultimo giorno del mese.
  • Per le cessioni di beni in alternativa è possibile allegare i DDT al documento elettronico.

Autofatture e inversione contabile

Sul punto l’Agenzia, con la circolare 14/E ricorda che diversi sono i casi di autofattura vera e propria, per i quali sussiste l’obbligo di gestione del documento elettronico, e quelli di inversione contabile, per i quali non vige obbligo di smaterializzazione e invio al Sdi, ma solo una scelta, al solo scopo di ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.
Autofatture da gestire in formato elettronico:

Autofatture e inversione contabile

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

In base a quanto disposto dall’art. 12-novies dello stesso Decreto, ai fini del calcolo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate, tenendo conto dei dati indicati nel documento, verifica, grazie all’ausilio di procedure automatizzate, la corretta annotazione dell’assolvimento del tributo e integra le fatture che ne sono sprovviste.
Tale procedura si applicherà con riferimento alle fatture elettroniche inviate a partire dall’01.01.2020 mediante il Sistema di Interscambio.

Trasmissione telematica dei corrispettivi

L’art. 12-quinquies co. 1 del Decreto “Creescita” introduce alcune semplificazioni con riguardo ai termini di trasmissione telematica dei corrispettivi.
In base alle nuove disposizioni, la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 1 del D. Lgs. 127/2015 è ammessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni, determinato a norma dell’art. 6 del DPR 633/72.
Restano fermi, in ogni caso, il termine giornaliero di memorizzazione dei dati e i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche.
L’art. 12-quinquies co. 1 stabilisce poi che, per i primi 6 mesi di vigenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, le sanzioni previste dall’art. 2 co. 6 del D. Lgs. 127/2015 non si applicano se il soggetto passivo trasmette i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (fermi restando i termini per la liquidazione periodica dell’imposta).
I 6 mesi, si ricorda, decorrono:

  • dall’01.07.2019, per i soggetti che hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro nel 2018 e che non rientrano nelle ipotesi di esonero di cui al DM 10.5.2019;
  • dall’01.01.2020, per la restante parte dei soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 e che non rientrano nelle suddette ipotesi di esonero.

Secondo quanto precisato con la circolare Agenzia delle Entrate 29.06.2019 n. 15, possono beneficiare della moratoria delle sanzioni, nel rispetto di determinate condizioni, anche i soggetti che, al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo, non hanno ancora messo in servizio i registratori telematici.
Si ricorda che le sanzioni previste per la mancata memorizzazione o trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri sono:

  • sanzione pari al 100% dell’imposta;
  • sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni.

Le nuove disposizioni relative ai termini di trasmissione dei corrispettivi sostituiscono il co. 6-ter dell’art. 2 del D. Lgs. 127/2015. Di conseguenza, viene eliminata la disposizione che prevedeva la possibilità di individuare, mediante decreto ministeriale, specifiche zone nell’ambito delle quali i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio o attività assimilate avrebbero potuto continuare a certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Consultazione delle fatture elettroniche

Si ricorda che la consultazione delle copie conformi all’originale delle fatture veicolate dallo Sdi avviene, a favore degli operatori soggetti passivi IVA, all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate “Fatture e corrispettivi”, accessibile, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2019, previa adesione al servizio di consultazione e acquisizione dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso lo Sdi.
I file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse allo Sdi sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte dello Sdi e cancellati entro i sessanta giorni successivi.
Al soggetto che non abbia effettuato l’adesione saranno resi disponibili in consultazione (fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento) solo i dati fattura, ma non la fattura stessa.
E’ opportuno, pertanto, che l’adesione al servizio venga effettuata da parte di tutti i contribuenti (anche a mezzo dello Studio se titolare di delega del servizio di fatturazione elettronica), perché sia impregiudicata la possibilità di consultare e scaricare i file delle fatture elettroniche.
Il servizio di consultazione non va confuso con la conservazione sostitutiva, con efficacia fiscale e civile, e pertanto non ne ha la stessa valenza.

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Fattura elettronica: ulteriori controlli

Gentile Cliente,
Il 30 luglio 2019 è stata pubblicata la versione 1.5 delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica (allegato A) con cui sono stati introdotti nuovi controlli sul file xml della fattura digitale.
In particolare, si segnalano le seguenti nuove segnalazioni volte a verificare:

  • il corretto utilizzo del codice destinatario “XXXXXXX” (codice di errore 00313);
  •  la coerenza di partita Iva e codice fiscale (se entrambi presenti) sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente (codici di errore 00320 e 00324);
  • a corretta valorizzazione del codice fiscale, sia per il cedente/prestatore sia per il cessionario/committente, nei casi in cui la partita Iva sia quella di un gruppo Iva (codici di errore 00321, 00322, 00325 e 00326);
  • nei casi di autofattura, che la partita Iva del cedente/prestatore non sia cessata da più di 5 anni (codice di errore 00323);
  • che l’indirizzo pec indicato nel campo “PECDestinatario” non corrisponda ad una casella pec del SdI (codice di errore 00330).

Tali controlli, introdotti in prossimità delle chiusure estive, stanno generando diversi scarti delle forniture.
In particolare, la coerenza tra partita Iva e codice fiscale – codici errore 00320 e 00324 – sembra esser l’errore maggiormente riscontrato dagli operatori.
In questo caso il sistema controlla, nel caso di “IdFiscaleIVA” (non di gruppo Iva) e presenza del “CodiceFiscale”, che entrambi facciano riferimento allo stesso soggetto; in caso contrario, il file xml viene scartato con codice errore 00320 (dati del cedente/prestatore) o codice errore 00324 (dati del cessionario/committente).

Tale controllo, in sostanza, obbliga gli operatori a “rinfrescare” le proprie anagrafiche clienti/fornitori al fine aggiornare il campo “codice fiscale” dei soggetti per cui tale valore non coincide con la partita Iva, allineandosi alle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria.
Per chi è incappato in tale codice errore nei primi giorni di agosto, non è stato sicuramente agevole rintracciare i propri clienti o fornitori per adeguare tale dato; si segnala che, in ogni caso, esiste una soluzione per ovviare temporaneamente al problema.

Con la FAQ n.71 pubblicata il 19.07.2019 l’Agenzia delle entrate ha infatti confermato la possibilità di inserire unicamente la partita Iva all’interno del file fattura.
Pertanto, in caso di scarti, è possibile trasmettere il file fattura unicamente compilando il campo della partita Iva: resta inteso che la soluzione proposta non libera il contribuente dalla necessità di provvedere all’aggiornamento delle proprie anagrafiche.
L’indicazione del codice fiscale (in luogo della partita Iva) è obbligatoria nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione (articolo 21, comma 1, lett. f, D.P.R. 633/1972).

Diverso è il caso, invece, della fattura in xml contenente i dati di un soggetto passivo partecipante a un gruppo Iva.
La disciplina del Gruppo Iva, contenuta negli articoli da 70-bis a 70-duodecies D.P.R. 633/1972, consente l’unione di più soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato sotto un’unica partita Iva; tali soggetti, strettamente vincolati da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, devono manifestare un’esplicita opzione vincolante per un triennio e rinnovabile automaticamente. In caso di “IdFiscaleIVA” appartenente ad un gruppo Iva, il sistema verifica che sia presente anche il “CodiceFiscale” che appartenga a uno dei partecipanti al gruppo; se il “CodiceFiscale” non è presente il file viene scartato con codice errore 00322 (dati del cedente/prestatore) o codice errore 00326 (dati del cessionario/committente); se è presente ma non appartiene ad un partecipante del gruppo Iva, il file viene scartato con codice errore 00321 (dati del cedente/prestatore) o codice errore 00325 (dati del cessionario/committente).

Per quanto riguarda, infine, il campo codice destinatario, il sistema verifica che in presenza del codice XXXXXXX, il campo “IdPaese” del cessionario/committente contenga un valore diverso da “IT”; diversamente il file viene scartato con codice errore 00313. Si ricorda che, in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia e, inviata al Sistema di Interscambio al fine di trasmettere i dati delle operazioni verso controparti estere, il codice destinatario deve essere compilato con il codice convenzionale XXXXXXX. La scelta di trasmettere le fatture estere al Sistema di Interscambio (fattura in formato xml) resta una facoltà che consente al contribuente di non inviare mensilmente l’esterometro, adempimento previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015.

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Decreto “Crescita” 2019 convertito in Legge – sintesi delle disposizioni

la Legge n. 58 del 28.06.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il giorno successivo, converte il Decreto “Crescita”, Dl n. 34/2019, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. Oltre alla conferma delle disposizioni già oggetto della Circolare di Studio n.4, cui si rimanda, le camere hanno apportato al testo definitivo ulteriori novità, di sicuro interesse per imprese e privati.

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Di seguito vengono sintetizzate quelle maggiormente rilevanti in ambito fiscale.

Canoni locazione non percepiti

Per i contratti stipulati a decorrere dal 01.01.2020, i redditi derivanti da locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Non sarà più necessario, pertanto, attendere la convalida di sfratto per morosità al fine di avere il riconoscimento di un credito d’imposta pari a quanto pagato sui canoni non percepiti (norma che rimane in vigore per i contratti stipulati entro il 31.12.2019).
Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica la tassazione separata di cui all’art. 21 Tuir, con le regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte, o di oneri dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.

Pagamento o deposito diritti doganali

Presso gli uffici doganali il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:
  1. mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile;
  2. mediante bonifico bancario;
  3. mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio;
  4. in contanti per un importo non superiore a euro 300. È facoltà del direttore dell'ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;
  5. mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La disposizione in commento è stata introdotta allo scopo di adeguare le modalità di pagamento presso gli Uffici delle dogane al mutato quadro giuridico/operativo, alle innovazioni tecniche intervenute in materia, nonché al più generale sistema di razionalizzazione e semplificazione introdotto dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005, da ultimo modificato dal D.Lgs. 217/2017), con specifico riferimento ai pagamenti effettuati dai privati a favore della PA mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
A tale riguardo si evidenzia, infatti, che le Dogane hanno aderito al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi di pagamento (sistema pago PA).

Dichiarazioni di intento Iva dal 2020

L’art. 12-septies prevede alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento e un inasprimento del relativo regime sanzionatorio.
Con riguardo alla procedura di utilizzo delle dichiarazioni di intento si prevedono, fra l’altro, le seguenti novità:

  • il cessionario o committente avente lo status di esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al cedente o prestatore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
  • il cedente o prestatore deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa;
  • non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.

Per gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sussiste più l’obbligo di: 

  • numerare progressivamente le dichiarazioni di intento;
  • annotare le dichiarazioni di intento in appositi registri e conservarle.
Al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA ex art. 8, comma 1, lettera c), senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, è irrogata la sanzione amministrativa proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta, fermo restando l’obbligo di pagamento della stessa) e non più quella fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro).
Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 2020 e le relative modalità di attuazione saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Detrazione dell’Iva addebitata in eccesso

È conferita efficacia retroattiva alla disciplina sanzionatoria più favorevole prevista dall’art. 6, c. 6 D.Lgs. 472/1997 in caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore.
Pertanto, anche per le fattispecie anteriori all’01.01.2018 (data di entrata in vigore della L. 205/2017), trova applicazione la regola secondo la quale, nel caso di erroneo addebito del tributo, il cessionario/committente, salvi i casi di frode, mantiene il diritto di detrazione per l’IVA applicata in eccesso dal cedente/prestatore ed è soggetto ad una sanzione compresa fra 250,00 e 10.000,00 euro, in luogo di quella, più gravosa, pari al 90% dell’imposta indebitamente detratta.

Cedibilità crediti Iva trimestrali

L’art. 12-sexies introduce la facoltà, per i soggetti passivi, di cedere i crediti IVA maturati su base trimestrale. A tal fine, dovranno essere soddisfatti i requisiti per accedere ai rimborsi infrannuali disciplinati dall’art. 38-bis del DPR 633/72.
Viene quindi superata la limitazione della cedibilità dei soli crediti emergenti dalla dichiarazione annuale.
La nuova disciplina che consente la cedibilità dei crediti IVA trimestrali sarà applicabile a partire dalle richieste di rimborso successive all’01.01.2020.

Vendita mediante piattaforme digitali (e-commerce)

Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione Europea è tenuto a trasmettere, secondo termini e modalità stabiliti, entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con provvedimento da emanarsi da parte dell'Agenzia delle Entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:

  1. la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
  2. il numero totale delle unità vendute in Italia;
  3. alternativamente, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
In sede di conversione in legge del decreto, è stata eliminata la disposizione che prevedeva che il primo invio dei dati da parte delle piattaforme dovesse essere effettuato nel mese di luglio 2019, si rimane pertanto in attesa del provvedimento dell’AdE citato.
Qualora il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza tramite piattaforme digitali o simili abbia omesso di trasmettere, o abbia trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti, presenti sulla piattaforma, è considerato debitore dell’imposta relativa alle suddette vendite, a meno che dimostri che l’IVA è stata assolta dal fornitore.
Gli obblighi di natura informativa per le piattaforme online, nonché quelli relativi alla responsabilità nell’assolvimento dell’IVA sulle vendite a distanza, si applicano dall’01.05.2019 e fino al 31.12.2020.

Ravvedimento operoso parziale

Con l’art. 4-decies è stato introdotto l’art. 13-bis del DLgs. 472/97 rubricato “Ravvedimento parziale”.
La nuova norma disciplina tre diverse fattispecie

  • con una norma interpretativa, ha previsto che il ravvedimento operoso si perfezioni anche in caso di versamento frazionato delle imposte dovute, purché il versamento della parte dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento;
  • se il contribuente versa l’imposta dovuta in ritardo, il ravvedimento si perfezionerà con il successivo versamento della sanzione e degli interessi; al riguardo per determinare la sanzione occorre fare riferimento al momento in cui si è avuto l’integrale versamento, mentre gli interessi sono dovuti per l’intero periodo di ritardo;
  • in caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente può ravvedere i singoli versamenti, con le riduzioni di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, oppure ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui viene regolarizzata.
La nuova disciplina si applica solo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Proroga dei versamenti per i contribuenti con attività soggetta ad ISA

Come noto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA, ovvero gli strumenti di accertamento che hanno sostituito, dal periodo d’imposta 2018 gli studi di settore e i parametri) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap nonché dell'Iva, che scadono dal 30.06 al 30.09.2019, sono prorogati al 30.09.2019.
Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir, aventi i requisiti indicati.
In base a successivi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, si ricorda che:

  • la proroga al 30 settembre 2019 si applica anche ai contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018:
  1. applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  2. applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  3. determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  4. ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
  • i soggetti che: 
  1. svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli articoli 32 e ss. del TUIR;
  2. sono titolari di soli redditi agrari, da dichiarare nel quadro RA del modello REDDITI;
  3. non possono beneficiare della proroga dei versamenti perché gli stessi non producono redditi d’impresa, arti e professioni.

Di seguito si riportano tabelle riepilogative delle scadenze per chi procede a rateazione e/o a dilazione dei versamenti.

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Resta ferma la facoltà di versare, prima del 30 settembre 2019, le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, vale a dire senza beneficiare della proroga in commento. In tale ipotesi vanno versate, entro il 30 settembre 2019: 

  • le prime quattro rate, senza interessi;
  • qualora ci si avvalga del beneficio della dilazione di 30 giorni, le prime tre rate, senza maggiorazione ed interessi.

Stampa registri elettronici

L’art. 12-octies modifica l’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, stabilendo che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge (ossia entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di riferimento), purché, in sede di accesso, ispezione o verifica, il registro medesimo:

  • risulti aggiornato sui sistemi elettronici;
  • venga stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
La disposizione è in vigore dal 30.06.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2019) ed estende a tutti i registri contabili la semplificazione già riconosciuta limitatamente ai registri IVA.

Termini presentazione dichiarazioni IMU e Tasi

Per effetto dell’art. 3-ter, la dichiarazione IMU/TASI, ove obbligatoria, deve essere presentata entro il 31 dicembre (in luogo del 30 giugno) dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Il differimento del termine si applica a regime e già in relazione alle dichiarazioni relative al 2018, le quali dovranno quindi essere presentate entro il 31.12.2019.

Tasi immobili merce

L’art. 7-bis del DL 34/2019 stabilisce che, dall’01.01.2022, sono esenti dal pagamento della TASI i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

IMU società agricole

Con disposizione di carattere interpretativo e, quindi, avente effetto retroattivo dall’01.01.2012 (data di entrata in vigore della disciplina dell’IMU), le agevolazioni riconosciute ai fini dell’IMU ai coltivatori diretti e agli IAP iscritti alla previdenza agricola, alle condizioni previste dal co. 2 dell’art. 13 del DL 201/2011, si applicano anche alle società agricole di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 99/2004.
In pratica, le agevolazioni IMU si estendono alle società agricole di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, aventi le caratteristiche di IAP ai sensi del suddetto co. 3.

Credito d’imposta per imballaggi

Vengono introdotte alcune misure per incentivare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato.
L’impresa venditrice della merce può riconoscere all’impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura.
L’abbuono è riconosciuto all’atto della resa dell’imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall’acquisto.
All’impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui sopra, ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo, è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.
Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • fino all’importo massimo annuale di 10.000,00 euro per ciascun beneficiario;
  • nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in modello F24.

Enti Terzo Settore

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 45 D.Lgs. 117/2017) il requisito dell'iscrizione nel predetto registro s'intende soddisfatto con l'iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di settore.
In deroga a quanto previsto dall'art. 101, c. 2 D.Lgs. 117/2017, i termini per l'adeguamento dello statuto alle disposizioni contenute nel codice del Terzo settore degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30.06.2020. Il termine precedentemente era fissato al 03.08.2019.
Analogamente, il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall'art. 17, c. 3 D.Lgs. 112/2017, è differito sempre al 30.06.2020.

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