Decreto “Crescita” 2019 convertito in Legge – sintesi delle disposizioni

la Legge n. 58 del 28.06.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il giorno successivo, converte il Decreto “Crescita”, Dl n. 34/2019, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. Oltre alla conferma delle disposizioni già oggetto della Circolare di Studio n.4, cui si rimanda, le camere hanno apportato al testo definitivo ulteriori novità, di sicuro interesse per imprese e privati.

>> Scarica la news <<

Di seguito vengono sintetizzate quelle maggiormente rilevanti in ambito fiscale.

Canoni locazione non percepiti

Per i contratti stipulati a decorrere dal 01.01.2020, i redditi derivanti da locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Non sarà più necessario, pertanto, attendere la convalida di sfratto per morosità al fine di avere il riconoscimento di un credito d’imposta pari a quanto pagato sui canoni non percepiti (norma che rimane in vigore per i contratti stipulati entro il 31.12.2019).
Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica la tassazione separata di cui all’art. 21 Tuir, con le regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte, o di oneri dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.

Pagamento o deposito diritti doganali

Presso gli uffici doganali il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:
  1. mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile;
  2. mediante bonifico bancario;
  3. mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio;
  4. in contanti per un importo non superiore a euro 300. È facoltà del direttore dell'ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;
  5. mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La disposizione in commento è stata introdotta allo scopo di adeguare le modalità di pagamento presso gli Uffici delle dogane al mutato quadro giuridico/operativo, alle innovazioni tecniche intervenute in materia, nonché al più generale sistema di razionalizzazione e semplificazione introdotto dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005, da ultimo modificato dal D.Lgs. 217/2017), con specifico riferimento ai pagamenti effettuati dai privati a favore della PA mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
A tale riguardo si evidenzia, infatti, che le Dogane hanno aderito al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi di pagamento (sistema pago PA).

Dichiarazioni di intento Iva dal 2020

L’art. 12-septies prevede alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento e un inasprimento del relativo regime sanzionatorio.
Con riguardo alla procedura di utilizzo delle dichiarazioni di intento si prevedono, fra l’altro, le seguenti novità:

  • il cessionario o committente avente lo status di esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al cedente o prestatore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
  • il cedente o prestatore deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa;
  • non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.

Per gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sussiste più l’obbligo di: 

  • numerare progressivamente le dichiarazioni di intento;
  • annotare le dichiarazioni di intento in appositi registri e conservarle.
Al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA ex art. 8, comma 1, lettera c), senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, è irrogata la sanzione amministrativa proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta, fermo restando l’obbligo di pagamento della stessa) e non più quella fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro).
Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 2020 e le relative modalità di attuazione saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Detrazione dell’Iva addebitata in eccesso

È conferita efficacia retroattiva alla disciplina sanzionatoria più favorevole prevista dall’art. 6, c. 6 D.Lgs. 472/1997 in caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore.
Pertanto, anche per le fattispecie anteriori all’01.01.2018 (data di entrata in vigore della L. 205/2017), trova applicazione la regola secondo la quale, nel caso di erroneo addebito del tributo, il cessionario/committente, salvi i casi di frode, mantiene il diritto di detrazione per l’IVA applicata in eccesso dal cedente/prestatore ed è soggetto ad una sanzione compresa fra 250,00 e 10.000,00 euro, in luogo di quella, più gravosa, pari al 90% dell’imposta indebitamente detratta.

Cedibilità crediti Iva trimestrali

L’art. 12-sexies introduce la facoltà, per i soggetti passivi, di cedere i crediti IVA maturati su base trimestrale. A tal fine, dovranno essere soddisfatti i requisiti per accedere ai rimborsi infrannuali disciplinati dall’art. 38-bis del DPR 633/72.
Viene quindi superata la limitazione della cedibilità dei soli crediti emergenti dalla dichiarazione annuale.
La nuova disciplina che consente la cedibilità dei crediti IVA trimestrali sarà applicabile a partire dalle richieste di rimborso successive all’01.01.2020.

Vendita mediante piattaforme digitali (e-commerce)

Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione Europea è tenuto a trasmettere, secondo termini e modalità stabiliti, entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con provvedimento da emanarsi da parte dell'Agenzia delle Entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:

  1. la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
  2. il numero totale delle unità vendute in Italia;
  3. alternativamente, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
In sede di conversione in legge del decreto, è stata eliminata la disposizione che prevedeva che il primo invio dei dati da parte delle piattaforme dovesse essere effettuato nel mese di luglio 2019, si rimane pertanto in attesa del provvedimento dell’AdE citato.
Qualora il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza tramite piattaforme digitali o simili abbia omesso di trasmettere, o abbia trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti, presenti sulla piattaforma, è considerato debitore dell’imposta relativa alle suddette vendite, a meno che dimostri che l’IVA è stata assolta dal fornitore.
Gli obblighi di natura informativa per le piattaforme online, nonché quelli relativi alla responsabilità nell’assolvimento dell’IVA sulle vendite a distanza, si applicano dall’01.05.2019 e fino al 31.12.2020.

Ravvedimento operoso parziale

Con l’art. 4-decies è stato introdotto l’art. 13-bis del DLgs. 472/97 rubricato “Ravvedimento parziale”.
La nuova norma disciplina tre diverse fattispecie

  • con una norma interpretativa, ha previsto che il ravvedimento operoso si perfezioni anche in caso di versamento frazionato delle imposte dovute, purché il versamento della parte dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento;
  • se il contribuente versa l’imposta dovuta in ritardo, il ravvedimento si perfezionerà con il successivo versamento della sanzione e degli interessi; al riguardo per determinare la sanzione occorre fare riferimento al momento in cui si è avuto l’integrale versamento, mentre gli interessi sono dovuti per l’intero periodo di ritardo;
  • in caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente può ravvedere i singoli versamenti, con le riduzioni di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, oppure ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui viene regolarizzata.
La nuova disciplina si applica solo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Proroga dei versamenti per i contribuenti con attività soggetta ad ISA

Come noto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA, ovvero gli strumenti di accertamento che hanno sostituito, dal periodo d’imposta 2018 gli studi di settore e i parametri) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap nonché dell'Iva, che scadono dal 30.06 al 30.09.2019, sono prorogati al 30.09.2019.
Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir, aventi i requisiti indicati.
In base a successivi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, si ricorda che:

  • la proroga al 30 settembre 2019 si applica anche ai contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018:
  1. applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  2. applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  3. determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  4. ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
  • i soggetti che: 
  1. svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli articoli 32 e ss. del TUIR;
  2. sono titolari di soli redditi agrari, da dichiarare nel quadro RA del modello REDDITI;
  3. non possono beneficiare della proroga dei versamenti perché gli stessi non producono redditi d’impresa, arti e professioni.

Di seguito si riportano tabelle riepilogative delle scadenze per chi procede a rateazione e/o a dilazione dei versamenti.

1

Resta ferma la facoltà di versare, prima del 30 settembre 2019, le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, vale a dire senza beneficiare della proroga in commento. In tale ipotesi vanno versate, entro il 30 settembre 2019: 

  • le prime quattro rate, senza interessi;
  • qualora ci si avvalga del beneficio della dilazione di 30 giorni, le prime tre rate, senza maggiorazione ed interessi.

Stampa registri elettronici

L’art. 12-octies modifica l’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, stabilendo che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge (ossia entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di riferimento), purché, in sede di accesso, ispezione o verifica, il registro medesimo:

  • risulti aggiornato sui sistemi elettronici;
  • venga stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
La disposizione è in vigore dal 30.06.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2019) ed estende a tutti i registri contabili la semplificazione già riconosciuta limitatamente ai registri IVA.

Termini presentazione dichiarazioni IMU e Tasi

Per effetto dell’art. 3-ter, la dichiarazione IMU/TASI, ove obbligatoria, deve essere presentata entro il 31 dicembre (in luogo del 30 giugno) dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Il differimento del termine si applica a regime e già in relazione alle dichiarazioni relative al 2018, le quali dovranno quindi essere presentate entro il 31.12.2019.

Tasi immobili merce

L’art. 7-bis del DL 34/2019 stabilisce che, dall’01.01.2022, sono esenti dal pagamento della TASI i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

IMU società agricole

Con disposizione di carattere interpretativo e, quindi, avente effetto retroattivo dall’01.01.2012 (data di entrata in vigore della disciplina dell’IMU), le agevolazioni riconosciute ai fini dell’IMU ai coltivatori diretti e agli IAP iscritti alla previdenza agricola, alle condizioni previste dal co. 2 dell’art. 13 del DL 201/2011, si applicano anche alle società agricole di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 99/2004.
In pratica, le agevolazioni IMU si estendono alle società agricole di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, aventi le caratteristiche di IAP ai sensi del suddetto co. 3.

Credito d’imposta per imballaggi

Vengono introdotte alcune misure per incentivare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato.
L’impresa venditrice della merce può riconoscere all’impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura.
L’abbuono è riconosciuto all’atto della resa dell’imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall’acquisto.
All’impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui sopra, ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo, è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.
Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • fino all’importo massimo annuale di 10.000,00 euro per ciascun beneficiario;
  • nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in modello F24.

Enti Terzo Settore

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 45 D.Lgs. 117/2017) il requisito dell'iscrizione nel predetto registro s'intende soddisfatto con l'iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di settore.
In deroga a quanto previsto dall'art. 101, c. 2 D.Lgs. 117/2017, i termini per l'adeguamento dello statuto alle disposizioni contenute nel codice del Terzo settore degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30.06.2020. Il termine precedentemente era fissato al 03.08.2019.
Analogamente, il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall'art. 17, c. 3 D.Lgs. 112/2017, è differito sempre al 30.06.2020.

>> Scarica la news <<