Fattura elettronica e corrispettivi telematici: aggiornamento

Con la presente circolare si fornisce un riassunto delle ultime variazioni sulle modalità di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, intervenute per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Crescita. Sono intervenuti, altresì, dei chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 14 e 15, mentre si ricorda che è opportuno consultare in caso di dubbio le FAQ sul sito istituzionale dell’Agenzia, dal momento che vengono costantemente aggiornate: Agenzia delle Entrate

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Ampliamento dei termini per l’emissione della fattura

Per effetto della modifica apportata dall’art. 12-ter del Decreto “Crescita” convertito in legge, all’art. 21 co. 4 primo periodo del DPR “Iva” n.633/72, a partire dall’01.07.2019 la fattura immediata può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72 (ovvero generalmente la data di consegna per la vendita di beni mobili e la data di pagamento del corrispettivo per la prestazione di servizi, salvo le deroghe di legge).

Viene dunque superata la previsione in base alla quale il soggetto passivo avrebbe potuto disporre di un termine di 10 giorni dal momento di effettuazione per l’emissione del documento.
Di seguito si propone uno schema riassuntivo delle regole per la predisposizione, emissione e invio delle fatture elettroniche, alla luce anche di quanto precisato nella circolare n.14/E del 17.06.2019.

Ampliamento dei termini per lemissione della fattura

Note:

  • Fermo restando che in caso di fattura cartacea emessa in data successiva a quella dell’effettuazione dell’operazione (e comunque entro i 12 giorni), il documento deve contenere l’indicazione di entrambe le date.
  • E’ tollerata la differenza di qualche giorno tra data fattura (=emissione) e data di certificazione del Sdi, riconoscendo le problematiche tecniche.
  • Si ritiene possibile, non esistendo alcuna norma contraria, né essendo un comportamento che arreca svantaggio o confusione per l’Erario, utilizzare come data l’ultimo giorno del mese.
  • Per le cessioni di beni in alternativa è possibile allegare i DDT al documento elettronico.

Autofatture e inversione contabile

Sul punto l’Agenzia, con la circolare 14/E ricorda che diversi sono i casi di autofattura vera e propria, per i quali sussiste l’obbligo di gestione del documento elettronico, e quelli di inversione contabile, per i quali non vige obbligo di smaterializzazione e invio al Sdi, ma solo una scelta, al solo scopo di ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.
Autofatture da gestire in formato elettronico:

Autofatture e inversione contabile

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

In base a quanto disposto dall’art. 12-novies dello stesso Decreto, ai fini del calcolo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate, tenendo conto dei dati indicati nel documento, verifica, grazie all’ausilio di procedure automatizzate, la corretta annotazione dell’assolvimento del tributo e integra le fatture che ne sono sprovviste.
Tale procedura si applicherà con riferimento alle fatture elettroniche inviate a partire dall’01.01.2020 mediante il Sistema di Interscambio.

Trasmissione telematica dei corrispettivi

L’art. 12-quinquies co. 1 del Decreto “Creescita” introduce alcune semplificazioni con riguardo ai termini di trasmissione telematica dei corrispettivi.
In base alle nuove disposizioni, la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 1 del D. Lgs. 127/2015 è ammessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni, determinato a norma dell’art. 6 del DPR 633/72.
Restano fermi, in ogni caso, il termine giornaliero di memorizzazione dei dati e i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche.
L’art. 12-quinquies co. 1 stabilisce poi che, per i primi 6 mesi di vigenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, le sanzioni previste dall’art. 2 co. 6 del D. Lgs. 127/2015 non si applicano se il soggetto passivo trasmette i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (fermi restando i termini per la liquidazione periodica dell’imposta).
I 6 mesi, si ricorda, decorrono:

  • dall’01.07.2019, per i soggetti che hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro nel 2018 e che non rientrano nelle ipotesi di esonero di cui al DM 10.5.2019;
  • dall’01.01.2020, per la restante parte dei soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 e che non rientrano nelle suddette ipotesi di esonero.

Secondo quanto precisato con la circolare Agenzia delle Entrate 29.06.2019 n. 15, possono beneficiare della moratoria delle sanzioni, nel rispetto di determinate condizioni, anche i soggetti che, al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo, non hanno ancora messo in servizio i registratori telematici.
Si ricorda che le sanzioni previste per la mancata memorizzazione o trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri sono:

  • sanzione pari al 100% dell’imposta;
  • sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni.

Le nuove disposizioni relative ai termini di trasmissione dei corrispettivi sostituiscono il co. 6-ter dell’art. 2 del D. Lgs. 127/2015. Di conseguenza, viene eliminata la disposizione che prevedeva la possibilità di individuare, mediante decreto ministeriale, specifiche zone nell’ambito delle quali i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio o attività assimilate avrebbero potuto continuare a certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Consultazione delle fatture elettroniche

Si ricorda che la consultazione delle copie conformi all’originale delle fatture veicolate dallo Sdi avviene, a favore degli operatori soggetti passivi IVA, all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate “Fatture e corrispettivi”, accessibile, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2019, previa adesione al servizio di consultazione e acquisizione dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso lo Sdi.
I file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse allo Sdi sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte dello Sdi e cancellati entro i sessanta giorni successivi.
Al soggetto che non abbia effettuato l’adesione saranno resi disponibili in consultazione (fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento) solo i dati fattura, ma non la fattura stessa.
E’ opportuno, pertanto, che l’adesione al servizio venga effettuata da parte di tutti i contribuenti (anche a mezzo dello Studio se titolare di delega del servizio di fatturazione elettronica), perché sia impregiudicata la possibilità di consultare e scaricare i file delle fatture elettroniche.
Il servizio di consultazione non va confuso con la conservazione sostitutiva, con efficacia fiscale e civile, e pertanto non ne ha la stessa valenza.

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