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PRASSI RECENTE AGENZIA DELLE ENTRATE:- Risposta all’interpello n. 374 - Principio di diritto n. 22

Gentile Cliente,
con la presente circolare di Studio si riportano due recenti documenti di prassi forniti dall’Agenzia delle Entrate, di interesse.

Risposta a istanza di interpello n.374 del 10.09.2019 – registrazione telematica contratti di locazione di siti per antenne
Con questa risposta, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti, e sui documenti da allegare, per la registrazione telematica dei contratti di locazione relativi alla gestione di siti per antenne di telefonia mobile stipulati tra soggetti aventi natura giuridica variegata: persone fisiche non soggetti passivi IVA, società, e enti pubblici.
In particolare è stato precisato che gli applicativi informatici di presentazione, controllo e gestione delle attività connesse alla registrazione di contratti di locazione (nel caso di specie il software di compilazione RLI-web) ammettono come documenti allegati soltanto file in formato PDF/A o TIFF.

Per i contratti firmati digitalmente, che rivestono un formato elettronico diverso da quelli al momento consentiti, è possibile allegare il documento estraendone il contenuto in formato PDF/A ovvero, in presenza di una copia cartacea del documento, generare mediante scannerizzazione un file avente le caratteristiche che ne consentano l’allegazione.

L’Agenzia inoltre ricorda l’obbligo, per il contribuente che effettua la registrazione telematica del contratto di locazione, di conservare, ancorché in formato digitale, l’originale dei documenti, che potrà essere richiesto da parte della stessa Agenzia per eventuali verifiche.

Principio di diritto n. 22 del 01.08.19 – titoli di viaggio integrati
Viene definita legittima l’emissione dei titoli di viaggio integrati direttamente da parte della società affidataria della progettazione, coordinamento e gestione del sistema tariffario integrato, della gestione dei titoli di viaggio, della rete dei servizi e del sistema di bigliettazione del servizio pubblico – con l’indicazione della propria ragione sociale e del numero di partita IVA – mentre il servizio di trasporto è poi reso dalle aziende concessionarie che provvedono per conto della società affidataria anche alla vendita del biglietto.
Vengono quindi ricordati gli altri adempimenti fiscali necessari per poter considerare tali documenti, conformi alle disposizioni del DM 30.06.1992 (definente le caratteristiche del biglietto), titoli idonei a documentare il corrispettivo per il trasporto:

  • comunicazione all’Ade delle società concessionarie;
  • indicazione della natura del trasporto;
  • fatturazione da parte delle singole concessionarie dei corrispettivi ad esse riferibili.

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