PRASSI RECENTE AGENZIA DELLE ENTRATE: - Risposta all’interpello n. 243
Gentile Cliente,
con la presente circolare di Studio si riportano un documento di prassi condiviso lo scorso luglio dall’Agenzia delle Entrate, di sicuro interesse per le problematiche in tema di rimborso Iva da split “istituzionale”.
Risposta a istanza di interpello n.243 del 16.07.2019 – rimborso Iva Split “istituzionale”
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente, con la risposta a interpello n. 243, la modalità di gestione di eventuali errori nel versamento dell'Iva split istituzionale. Infatti, nonostante numerosi chiarimenti intervenuti, i documenti di prassi interpretativi che si sono susseguiti non hanno mai chiarito in modo esaustivo la gestione dell'Iva split istituzionale.
Per quanto riguarda l'Iva split commerciale, come noto, gli adempimenti specifici trovano spazio sui registri Iva con le regole consolidate dell’Imposta sul valore aggiunto, adattate alla specificità dello split payment commerciale, che si ritrovano nel Dpr 633/1972 per quanto riguarda termini e modalità di registrazione, liquidazione dell'imposta, mentre in tema omessi, ritardati o eccessivi versamenti e relativo ravvedimento operoso soccorrono i decreti 472 e 473 del 1997 e norme connesse.
In tema di Iva split istituzionale era necessario imbastire un quadro normativo originale, essendo una disposizione assolutamente nuova che ha introdotto stringenti obblighi ai fini Iva nei confronti di un soggetto che agisce in ambito istituzionale, quindi al di fuori dello schema del Decreto Iva Dpr 633/1972.
Il dm 23 gennaio 2015, e tutta la produzione normativa e di prassi successiva, ha risposto a tale esigenza stabilendo termini di esigibilità dell'imposta, modalità e termini di versamento e, si veda l'articolo 7 del Dm 23 gennaio 2015, stabilendo che «Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni per le quali queste ultime sono debitori d'imposta».
In questo quadro, mentre per i ritardati versamenti è semplice applicare quanto stabilito per l'ambito commerciale con applicazioni di sanzioni interessi e ravvedimento operoso, più difficile immaginare, nel silenzio della norma, come comportarsi in caso di versamento in eccesso tra anni diversi, posto che in ambito split istituzionale, manca una dichiarazione annuale che possa rilevare un eventuale credito.
La risposta all'interpello
Con la risposta n. 243 all'interpello posto da un ente pubblico soggetto a split payment l'Agenzia ha chiarito che, in caso di imposta versata in eccesso in anni precedenti (riferita al servizio di ristorazione) e che venga successivamente stornata da note di accredito, il recupero, supportato da documenti contabili, avviene in maniera ordinaria con la registrazione sui registri Iva, per quanto riguarda l'ambito commerciale, e con lo storno dell'Iva contenuta nelle note di accredito dal totale Iva split istituzionale dovuto per il periodo alla registrazione delle note di accredito stesse.
Nel caso in cui l'Iva indebitamente pagata non possa essere oggetto di nota di accredito per decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione, l'amministrazione stabilisce che «si ritiene che l'istante possa recuperare gli importi pagati in eccesso all'Erario, scomputandoli dai futuri versamenti che dovrà effettuare, relativamente alla propria sfera istituzionale, in regime di split payment. A tal fine sarà cura dell'istante evidenziare nei propri documenti contabili l'avvenuta compensazione con specifica indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell'indebito (…).».
Viene quindi confermata la correttezza del comportamento tenuto fino a ora dagli enti che, in caso di eccesso di versamento rilevato nell'esercizio successivo, portavano in riduzione il maggior importo versato nell'anno (n) dai versamenti dell'anno successivo (n+1) tenendo adeguata e precisa documentazione a supporto delle operazioni svolte a dimostrazione della correttezza del proprio operato.
Nessuna formalità è richiesta nel documentare le operazioni sopraindicate posto che in tema di split “istituzionale” la norma non prevede la tenuta di alcun registro, ma l'articolo 6, comma 2, del Dm 23 gennaio 2015 prevede che «in caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione dell'amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l'importo dell'Iva dovuta e quello dell'Iva versata per ciascun mese di riferimento».