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DECRETO “CURA ITALIA” n. 18/2020 – Alcuni approfondimenti

Con la presente si vogliono rendere alcuni approfondimenti sulle normative fiscali contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato “Cura Italia” (d’ora in avanti, anche “Decreto”), le cui principali disposizioni sono state elencate nella precedente circolare di Studio.

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COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI/NOTTURNI – PROROGA DEI TERMINI AL 30 MAGGIO 2020

Il D.Lgs. 67/2011 ha introdotto per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti la possibilità di usufruire di un accesso anticipato alla pensione di vecchiaia.

I lavoratori coinvolti da questo tipo di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti possono accedere al pensionamento anticipato con le modalità indicate nel Decreto Interministeriale del 20 settembre 2011, modificato dal Decreto Interministeriale del 20 settembre 2017.

Con lo stesso decreto legislativo è stato introdotto inoltre per i datori di lavoro l’obbligo di comunicare annualmente al Ministero del Lavoro, entro il 31 Marzo dell’anno successivo, i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto lavorazioni usuranti o notturno.

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Il Ministero del Lavoro e elle Politiche sociali con nota n. 1160 del 19.3.2020 ha comunicato, con riferimento alle attività lavorative svolte nell’anno 2019, che la scadenza per la compilazione del modello LAV_US per la rilevazione prevista dell’art. 6 del D.M. 20/9/2011, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, è prorogata al 30 maggio 2020.

Si ricordano, comunque, di seguito le disposizioni relative ai lavori cosiddetti “usuranti”.

Tipologie di lavori usuranti

Sono considerate usuranti le seguenti tipologie di lavori:

  • lavori particolarmente usuranti, ai sensi dell’art. 2 del D.M. Lavoro 19.5.1999;
  • lavori notturni, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 66/2003;
  • lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena”, indicati all’art. 1 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 67/2011 ed elencate nell’allegato 1 dello stesso decreto;
  • conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. d) D.Lgs. 67/2011.

Lavori particolarmente usuranti (art. 2 D.M. 19.5.1999)

Sono considerati lavori particolarmente usuranti:

  • lavori in galleria, cava o miniera e comunque tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
  • lavori in cassoni ad aria compressa;
  • lavori svolti dai palombari;
  • lavori ad alte temperature;
  • lavorazioni del vetro cavo;
  • lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  • lavori si asportazione dell’amianto.

Lavori notturni (art. 1 D.Lgs. 66/2003)

Per lavoratore notturno si intende il soggetto che svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro) durante il “periodo notturno”, vale a dire un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino.

In difetto di disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 64 giorni lavorativi all’anno (in caso di lavoro part-time il limite è riproporzionato all’orario di lavoro).

Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno 6 ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”) o se il lavoro è svolto in modo ordinario in periodi notturni (per almeno 3 ore).

Per i lavoratori notturni, in particolare, è necessario indicare nella comunicazione, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti nell’anno.

Nel caso di lavori notturni, la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

Lavorazioni a catena (art. 1 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 67/2011)

Vengono considerate lavorazioni a catena quelle relative a lavorazioni rientranti nelle seguenti voci di tariffa inail:

Voce Lavorazioni
1462 Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.
6322 Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411 Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582 Elettrodomestici
6590 Altri strumenti ed apparecchi
8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; ecc
8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

 

Per poter adempiere alla comunicazione occorre accreditarsi al sistema e compilare online il modello LAV_US reperibile su portale “Cliclavoro” (www.cliclavoro.gov.it) del Ministero del Lavoro, relativo alle diverse casistiche:

  • inizio lavoro a catena;
  • lavoro usurante D.M. 1999;
  • lavoro usurante notturno;
  • lavoro usurante a catena;
  • lavoro usurante autisti.
  • Il modello, nella sezione “Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività”, chiede di inserire il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività, tra i quali bisogna includere anche eventuali lavoratori in somministrazione.

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    Coronavirus - DPCM 22 marzo 2020

    Con Decreto firmato il 22/03/2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha introdotto nuove restrizioni conseguenti alla sempre più complicata situazione da Pandemia.

    È stato in sintesi disposto che:

    • sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle contraddistinte dai codici attività indicati in allegato al decreto e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020; 
    • è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
    • le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi di quanto sopra possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
    • restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’ elenco allegato al decreto, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente;
    • sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
    • è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
    • sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
    • sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

    Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

    Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

    Comunichiamo infine che lo Studio rimane quindi in attività, sia pure in regime di SMART WORKING; ogni consulente è quindi raggiungibile a mezzo via mail. Buona parte dei nostri consulenti sono anche raggiungibili tramite il consueto numero telefonico diretto dello Studio.

    Testo integrale del Decreto
    Allegato contenente i codici attività che contraddistinguono le attività non interessate dalle restrizioni del Decreto

    #Noi ci siamo!

    PENSIAMO AL PRESENTE e ANDRA’ TUTTO BENE

    Oggi l’attenzione di tutti è verso il coronavirus, ma dobbiamo rimanere lucidi e determinati. Per il bene nostro, dei nostri cari e per le nostre attività.
    CDA NON ha chiuso, rimane aperta a tutte le richieste interne ed esterne, grazie alle possibilità offerte, oggi, dallo smart working, dalla rete e da una serie di servizi che ci vengono concretamente in aiuto.
    Le difficoltà attuali sono avvertite distintamente da ognuno di noi, ma lavoriamo affinché i Clienti non subiscano ripercussioni o ritardi.
    Vi ricordiamo che, a seguito delle disposizioni emanate dal Decreto del Presidente del Consiglio lo scorso 8 marzo e dal Protocollo firmato il 14 marzo 2020 per la tutela dei lavoratori, CDA ha deciso di adottare le seguenti misure:
    ● tutti i nostri consulenti e dipendenti sono attivi in smart working; il nostro centralino rimarrà aperto e contattabile, come sempre, al numero 0376 227111 e tutti i consulenti saranno raggiungibili via email per qualsiasi richiesta di assistenza;
    ● tutte le consulenze in programma saranno eseguite con collegamenti da remoto.
    Consci del difficile momento che tutti noi stiamo affrontando, cogliamo l’occasione per rinnovare la nostra vicinanza a tutta la clientela, certi che gli sforzi comuni contribuiranno con determinazione a porre fine a questo periodo di contingenza.

    NON E' FACILE,
    MA INSIEME POSSIAMO FARCELA!
    RIMANI AGGIORNATO SULLE NOSTRE ATTIVITA' SEGUENDOCI SU LINKEDIN E SUL NOSTRO SITO

    Linkedinwww.cdastudio.it 


    Combattere la crisi Covid-19

    Il COVID-19 sta avendo implicazioni sociali ed economiche per le tutte organizzazioni e l’INFORMAZIONE rappresenta la migliore arma per prepararsi e per affrontare la crisi.
    Per governare l'incertezza tutti noi dobbiamo strutturare risposte che siano in grado di gestire il business ora, nelle settimane e nei mesi a venire.
    Per questo motivo, abbiamo raccolto le informazioni e gli strumenti che riteniamo possano essere utili per affrontare al meglio la crisi in termini di operatività (fiscale, legale, HR e gestionale, con gli impatti sui temi cardine come il cash flow e la mobilità delle persone) e per fornire le indicazioni su strumenti finanziari, interventi, incentivi e agevolazioni che il governo, via, via, approverà.

    Strategia aziendale

    • Definire chiare priorità strategiche basate sui valori aziendali e rivisitare la strategia esistente;
    • Rivedere i progetti in corso e prepararsi per nuove opportunità di mercato;
    • Revisionare l'attuale piano di continuità operativa e istituire un adeguato gruppo di gestione delle crisi;
    • Individuare e quantificare le misure di riduzione dei costi a seguito del rallentamento economico.

    Operatività

    • Sviluppare comunicazioni chiare, coerenti ed efficaci con le parti interessate interne ed esterne.
    • Stabilire protocolli di comunicazione alternativi con clienti e fornitori mentre ci sono restrizioni sui viaggi e sulle riunioni fisiche.
    • Rivisitare il modello della supply chain e considerare rapidi cambiamenti (es. fornitori alternativi, pianificazione della produzione per riflettere chiusure / ritardi nell'operatività della forza lavoro).
    • Rivedere gli accordi contrattuali per identificare e mitigare potenziali controversie nella produzione e nella consegna (in entrata e in uscita) derivanti da ritardo o inadempienza degli ordini.
    • Comunicare con i clienti per valutare la capacità di ottemperare ai termini di pagamento.
    • Monitorare le direttive del governo per garantire la conformità.
    • Prendere in considerazione l'opportunità di risoluzione immediata dei contratti di locazione commerciale.

    Finanza, Incentivi, Assicurazioni

    • Aggiornare gli indicatori di performance aziendale per fornire una base realistica per valutare criticamente le azioni necessarie.
    • Riesaminare la posizione del flusso di cassa effettivo e prevedere accuratamente la liquidità su base regolare (giornaliera) per mitigare le probabili carenze dovute al calo delle vendite e la restrizione nei movimenti di persone e merci.
    • Considerare l'impatto sul capitale circolante delle variazioni nella catena di approvvigionamento.
    • Riesaminare criticamente la situazione dei debiti per identificare potenziali casi d'insolvenza (ad esempio omessi pagamenti di interessi) e valutare le probabili conseguenze.
    • Impegnarsi in modo proattivo con istituti di credito e altre parti interessate, valutando una potenziale riprogrammazione del debito o fonti di finanziamento alternative.
    • Dare priorità alla revisione delle polizze assicurative per valutare i potenziali recuperi per l'interruzione dell'attività e chiarire la copertura man mano che la situazione si evolve.
    • Valutare se l'attività attuata è idonea per le iniziative di aiuto finanziario recentemente attuate dal governo (MORATORIA?).
    • Valutare le implicazioni per il potenziale ritardo dell'espansione o del consolidamento del business e dell’eventuale finanziamento correlato;

    HR, Gestione del personale

    • Dare priorità alla salute, alla sicurezza e al benessere dei dipendenti.
    • Stabilire comunicazioni chiare e tempestive con il personale e le parti interessate.
    • Sfruttare la tecnologia e modalità di lavoro flessibili.
    • Raccogliere regolarmente i dati del personale per supportare la fluidità del processo decisionale (ad es. posizione, viaggio, data di ritorno).
    • Quantificare l'impatto della perdita di produzione, dei pagamenti straordinari e dei congedi per giorni lavorativi flessibili.
    • Gestire le implicazioni del costo del lavoro a medio-lungo termine.
    • Adeguare le polizze assicurative necessarie ai dipendenti per riflettere la situazione.
    • Fornire il supporto per la salute psicologica ai dipendenti in stato di ansia.

    IT, Comunicazioni

    • Assicurarsi che il responsabile IT sia parte integrante del team di gestione delle crisi.
    • Dare la priorità all'infrastruttura IT stabile in grado di supportare il lavoro in remoto e le potenziali richieste (a.d es. picco di teleconferenze di massa / videoconferenze)
    • Stabilire, piani e protocolli di spesa per supportare hardware e software fuorisede.
    • Fornire visibilità delle problematiche aziendali e delle misure delle prestazioni per soddisfare i requisiti delle parti interessate.
    • Prendere in considerazione soluzioni alternative abilitate alla tecnologia per supportare la continuità aziendale con le restrizioni riscontrate, in particolare per le attività offline nei settori vendita.

     

    Decreto “Cura Italia”

    E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Cura Italia, che prevede misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus.
    Per il Fisco è prevista una serie di sospensioni relative ai termini di pagamento di entrate tributarie in favore di persone fisiche e non, localizzate sull’intero territorio nazionale.

    Tra i principali interventi per il lavoro è prevista l’estensione della cassa integrazione a tutti i settori produttivi su tutto il territorio nazionale, nuovi congedi e indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi costretti ad assentarsi per assistere i figli a casa da scuola e contributi per i liberi professionisti titolari di partita IVA.

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    Per le PMI è previsto il rifinanziamento, ampliamento e potenziamento del Fondo di garanzia, il sostegno all'export e all'internazionalizzazione, nonché una MORATORIA STRAORDINARIA per sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti

    Le principali disposizioni.
     

    Misure fiscali

    Articolo 60: proroga generale, valevole per tutti i contribuenti
    • sono prorogati dal 16 al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria;

    Si ricorda che il saldo Iva, ora rinviato al 20/03, può comunque essere versato entro il 30/06 maggiorando le somme degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03, oppure entro il 30/07 con la maggiorazione di un ulteriore 0,40%.

    Articolo 61: sospensione dei versamenti e adempimenti per specifici soggetti

    Si tratta delle categorie maggiormente colpite dalla situazione di emergenza, ovvero:

    • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
    • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
    • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
    • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
    • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
    • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
    • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
    • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
    • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
    • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
    • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
    • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
    • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
    • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
    • ONLUS, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri regionali e delle Province autonome che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

    Per questi soggetti:

    • è sospeso fino al 30 aprile il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, stabilendo che il versamento dovrà essere effettuato, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020.
    • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

    Per i soggetti appartenenti al mondo dello sport la sospensione beneficia di un ulteriore mese, ovvero termini sospesi fino al 30 maggio e versamenti entro il 30 giugno (o 5 rate mensili dalla stessa data).

    Per tutti i suddetti soggetti, inoltre,

    • sono sospesi i versamenti Iva in scadenza a marzo, fino al termine del 31 maggio 2020.

    Articolo 62: sospensione dei termini degli adempimenti e versamenti per tutte le partite Iva

    Per tutte le partite Iva italiane:

    • è sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, diverso dai termini relativi ai versamenti; i termini fissati per l’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF; i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
      Tali adempimenti andranno effettuati entro il 30 giugno 2020.
    Per le partite Iva italiane con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, poi:
    • sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
    1. a) relativi alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
    2. b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
    3. c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

    Tali versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020.

    La sospensione dei versamenti dell’Iva si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

    Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (c.d. “zona rossa”), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

    In forma schematica:

    Cura Italia

    Una ulteriore previsione esenta alcuni soggetti dal fatto di subire ritenute:

    • per i soggetti che presentano ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (da verificare sul 2019), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 (lavoro autonomo) e 25-bis (provvigioni) del D.P.R. 600/1973, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

    E’ utile sottolineare che la sospensione non riguarda il versamento delle ritenute effettuate dai sostituti d’imposta, bensì l’effettuazione stessa delle ritenute (su richiesta del sostituito). L’esercizio di detta opzione consente pertanto ai professionisti e agli imprenditori interessati dal provvedimento di percepire i ricavi e i compensi al lordo delle ritenute fiscali per il breve lasso temporale di riferimento.

    A tal fine sarà necessario rilasciare apposita dichiarazione; essi provvederanno a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

    Articolo 64: credito d’imposta per sanificazione ambienti di lavoro

    • è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione. Per l’anno 2020 il credito d’imposta sarà riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro.
    Articolo 65: credito d’imposta per botteghe e negozi
    • è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 in favore degli esercenti attività d’impresa; rimangono escluse e attività “essenziali” (farmacie, generi alimentari, ecc.).

    Articolo 66: incentivi su erogazioni liberali in denaro

    Per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali, a favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento. L’importo complessivo della detrazione non può essere superiore a 30.000 euro.

    Alle suddette erogazioni liberali, effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa, si applica quanto previsto dall’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, disposizione che disciplina le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, pertanto, è previsto che le predette erogazioni siano deducibili dal reddito di impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

    Altresì, ai fini dell’Irap, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

    Articolo 67: sospensione dei termini dell’attività uffici ed enti impositori

    • è stabilita la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sospensione anche per i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, per la regolarizzazione delle istanze di interpello.

    Articolo 68: sospensione dei termini di versamento dei carichi in riscossione

    • è stabilita la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate. I versamenti saranno effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

    Misure per il lavoro

    Il decreto prevede:

    • un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario che andrà a sostituire i precedenti ammortizzatori sociali in favore delle aziende che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e/o delle aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà;
    • una nuova cassa integrazione in deroga che potrà essere autorizzata dalle Regioni in favore delle imprese per cui non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto;
    • una indennità una tantum pari a 500 euro in favore di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo;
    • la proroga del termine per la presentazione della domanda di disoccupazione agricola per l’anno 2019, al giorno 1° giugno 2020;
    • la proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione NASPI e DISCOLL che sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
    • l’introduzione del lavoro agile: ai lavoratori del settore privato, affetti da gravi e comprovate patologie, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile. Riconoscimento del lavoro agile anche per i dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
    • il congedo specifico per i lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni del settore privato pari al 50 per cento della retribuzione che fruiscano a decorrere dal 5 marzo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, di un congedo specifico. Tale indennità è riconosciuta altresì ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità e ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. In alternativa al congedo, il dipendente può scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby setting nel limite massimo complessivo di 600 euro da utilizzare per le prestazioni effettuate. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. Stesso importo anche per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
    • l’incremento del numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa che è incrementato di ulteriori dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020;
    • un premio di 100 euro da rapportare al numero dei giorni svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020 per i titolari di reddito di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo non superiore a 40mila euro;
    • la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
    • il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in favore di:
      1) liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
      2) lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata;
      3) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago;
      4) lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione;
      5) operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
      6) lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione
    L’indennità, riconosciuta come detto per il mese di marzo, non concorre alla formazione del reddito e sarà erogata dall’INPS a seguito di apposita richiesta.

    Misure agevolative per la finanza delle imprese

    Estensione delle Garanzie derivanti dal Fondo Centrale e moratoria straordinaria mutui e leasing per piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19.

    - l’art. 49, che regolamenta importanti deroghe alle vigenti disposizioni previste per beneficiare delle garanzie del Fondo Centrale di Garanzia in supporto ai finanziamenti richiesti dalle PMI al sistema bancario per nuovi investimenti; fra le più importanti: la gratuità della concessione della garanzia e l’innalzamento dell’importo massimo garantito per singola impresa;

    - l’art. 56, che disciplina le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dal COVID-19 e che di seguito, in sintesi, elenchiamo:

    • Soggetti: possono beneficiarne tutte le micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione europea di PMI, aventi sede in Italia. Si ricorda che la definizione europea di PMI esclude le società pubbliche e, in caso di società controllate o collegate a gruppi societari, considera la dimensione del gruppo;
    • Oggetto: possono essere oggetto di questa moratoria tutti i mutui, leasing ed altri finanziamenti a rimborso rateale, con rate e/o canoni in scadenza tra il 18/03/2020 ed il 30/09/2020, purché non siano classificati come esposizioni creditizie deteriorate;
    • Beneficio: questa moratoria prevede la sospensione fino al 30/09/2020 del pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di leasing, sia in conto interessi che in conto capitale, ma è altresì facoltà dell’impresa chiedere la sospensione delle sole quote capitale;
    • Condizione: per accedere al beneficio è richiesta un’autocertificazione, con cui l’impresa dichiara di aver subito in via temporanea carenze di liquidità come conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
    • Oltre a questa misura, il citato art. 56 prevede anche il blocco fino al 30/09/2020 delle possibili revoche di aperture di credito e prestiti concessi salvo revoca e la proroga fino al 30/09/2020 di tutti i prestiti non rateali con scadenza compresa tra il 18/03/2020 ed il 30/09/2020.

    CDA Studio Legale Tributario è disponibile ad assisterVi nella scelta delle misure più idonee per l’applicazione delle disposizioni previste dal Decreto Cura Italia.

    Contattaci per saperne di più: 

    • WEB: cdastudio.it
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    Circolare informativa: Risposte Agenzia delle Entrate nn.21 e 22.

    OGGETTO: Risposte Agenzia delle Entrate nn.21 e 22.

    • Imposta di bollo sulle quietanze del tesoriere
    • Trattamento Iva di contributi

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    Gentile Cliente,
    con la presente circolare di aggiornamento si vogliono porre in evidenza due recenti risposte dell’Agenzia delle entrate ad istanze di interpello poste da contribuenti, in temi fiscali di sicuro interesse per gli enti pubblici.

    Risposta n. 21 del 05/02/2020: Imposta di bollo su quietanze
    Nella prima istanza, il Comune che la presenta chiede all’Agenzia la conferma che sia corretto ritenere esenti dall’imposta di bollo le quietanze emesse dal tesoriere per conto del Comune stesso, afferenti mandati di pagamento in contanti.
    Il riferimento è l’articolo 27 della Tabella allegata al DPR 642/1972 (Testo Unico sull’imposta di bollo), che definisce esenti dall’imposta “Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere”.

    Le fattispecie dei pagamenti interessati dall’esenzione sono le seguenti:
    a) pagamenti/incassi di importo inferiore ad euro 77,47 (art. 13 Tariffa);
    b) pagamento di corrispettivi assoggettati ad IVA (art.6 Tabella);
    c) quietanze relative a fatture esenti, ma solo quando fisicamente apposte su fatture (esenti) ovvero già assoggettate a bollo (art. 13, nota 2b. Tariffa);
    d) di erogazione/rimborso di fondi economali (art. 15, comma 4, Tabella);
    e) rimborsi di trasferte ad amministratori e personale (art. 26 Tabella);
    f) spese relative a sussidi o contributi assistenziali (art. 8 Tabella);
    g) reintroiti (art. 27 Tabella);
    h) contributi o quota associative (art. 7 Tabella);
    i) mandati emessi a favore di dipendenti (art. 26 Tabella);
    j) pagamenti di compensi di redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 26 Tabella);
    k) quietanze emesse a seguito di sanzioni per violazione Codice della Strada (art. 5 Tabella);
    l) pagamento indennità di esproprio (art. 22 Tabella).

    Dal canto suo l’Agenzia, nella propria risposta va a confermare, argomentando punto per punto, l’applicazione dell’esenzione richiamata dal Comune istante.

    Risposta n. 22 del 05/02/2020: Trattamento Iva su contributo per servizio
    Nel secondo documento di prassi il caso analizzato è il seguente.
    Una Regione ha affidato a un Istituto (di Previdenza sociale), tramite convenzione, alcune funzioni di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, sordità, handicap e disabilità.
    Tali funzioni erano prima svolte dall’Istituto congiuntamente con Aziende (sanitarie territoriali), che ora sono chiamate a compartecipare alla spesa mediante versamento di un contributo annuo già previsto dalla convenzione.
    Una delle Aziende presenta quindi interpello sostenendo che il suddetto contributo annuo riconosciuto e versato dalle stesse all’Istituto non sia rilevante ai fini Iva, ex art.4, comma 5 del DPR 633/72, non avendo natura sinallagmatica (ovvero non è erogato in cambio di una prestazione a proprio favore) e in quanto l’attività dell’Istituto ha carattere pubblico-autoritativo.

    L’Agenzia delle Entrate, nell’analizzare la sussistenza nel caso di specie del presupposto impositivo “soggettivo” ai fini Iva, va a ricordare l’articolo 13 della Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112, che, al paragrafo 1, prevede che "gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza”.
    Pertanto, per la fattispecie in esame, condivide quanto affermato dall’istante in ordine alla circostanza che l’attività posta in essere dall’Istituto abbia carattere pubblico-autoritativo, poiché posta in essere quale "pubblica autorità", nell’esercizio di un potere-dovere istituzionale ed in assenza di qualunque ipotesi di potenziale distorsione di concorrenza.


    Per CDA Studio Legale Tributario
    Vladimiro Boldi Cotti

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