Circolare informativa: Risposte Agenzia delle Entrate nn.21 e 22.

OGGETTO: Risposte Agenzia delle Entrate nn.21 e 22.

  • Imposta di bollo sulle quietanze del tesoriere
  • Trattamento Iva di contributi

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Gentile Cliente,
con la presente circolare di aggiornamento si vogliono porre in evidenza due recenti risposte dell’Agenzia delle entrate ad istanze di interpello poste da contribuenti, in temi fiscali di sicuro interesse per gli enti pubblici.

Risposta n. 21 del 05/02/2020: Imposta di bollo su quietanze
Nella prima istanza, il Comune che la presenta chiede all’Agenzia la conferma che sia corretto ritenere esenti dall’imposta di bollo le quietanze emesse dal tesoriere per conto del Comune stesso, afferenti mandati di pagamento in contanti.
Il riferimento è l’articolo 27 della Tabella allegata al DPR 642/1972 (Testo Unico sull’imposta di bollo), che definisce esenti dall’imposta “Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere”.

Le fattispecie dei pagamenti interessati dall’esenzione sono le seguenti:
a) pagamenti/incassi di importo inferiore ad euro 77,47 (art. 13 Tariffa);
b) pagamento di corrispettivi assoggettati ad IVA (art.6 Tabella);
c) quietanze relative a fatture esenti, ma solo quando fisicamente apposte su fatture (esenti) ovvero già assoggettate a bollo (art. 13, nota 2b. Tariffa);
d) di erogazione/rimborso di fondi economali (art. 15, comma 4, Tabella);
e) rimborsi di trasferte ad amministratori e personale (art. 26 Tabella);
f) spese relative a sussidi o contributi assistenziali (art. 8 Tabella);
g) reintroiti (art. 27 Tabella);
h) contributi o quota associative (art. 7 Tabella);
i) mandati emessi a favore di dipendenti (art. 26 Tabella);
j) pagamenti di compensi di redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 26 Tabella);
k) quietanze emesse a seguito di sanzioni per violazione Codice della Strada (art. 5 Tabella);
l) pagamento indennità di esproprio (art. 22 Tabella).

Dal canto suo l’Agenzia, nella propria risposta va a confermare, argomentando punto per punto, l’applicazione dell’esenzione richiamata dal Comune istante.

Risposta n. 22 del 05/02/2020: Trattamento Iva su contributo per servizio
Nel secondo documento di prassi il caso analizzato è il seguente.
Una Regione ha affidato a un Istituto (di Previdenza sociale), tramite convenzione, alcune funzioni di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, sordità, handicap e disabilità.
Tali funzioni erano prima svolte dall’Istituto congiuntamente con Aziende (sanitarie territoriali), che ora sono chiamate a compartecipare alla spesa mediante versamento di un contributo annuo già previsto dalla convenzione.
Una delle Aziende presenta quindi interpello sostenendo che il suddetto contributo annuo riconosciuto e versato dalle stesse all’Istituto non sia rilevante ai fini Iva, ex art.4, comma 5 del DPR 633/72, non avendo natura sinallagmatica (ovvero non è erogato in cambio di una prestazione a proprio favore) e in quanto l’attività dell’Istituto ha carattere pubblico-autoritativo.

L’Agenzia delle Entrate, nell’analizzare la sussistenza nel caso di specie del presupposto impositivo “soggettivo” ai fini Iva, va a ricordare l’articolo 13 della Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112, che, al paragrafo 1, prevede che "gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza”.
Pertanto, per la fattispecie in esame, condivide quanto affermato dall’istante in ordine alla circostanza che l’attività posta in essere dall’Istituto abbia carattere pubblico-autoritativo, poiché posta in essere quale "pubblica autorità", nell’esercizio di un potere-dovere istituzionale ed in assenza di qualunque ipotesi di potenziale distorsione di concorrenza.


Per CDA Studio Legale Tributario
Vladimiro Boldi Cotti

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