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Indennizzo da INPS 600 € per lavoratori autonomi

Con il messaggio n. 1381 del 26.03.2020, l’Inps ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modalità per richiedere l’indennità di 600 euro prevista dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 D.L. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”).

Le domande per usufruire della prestazione di 600 euro potranno essere presentate a partire dal primo aprile 2020.

Le prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica, ragion per cui si rende necessario, per il contribuente, dotarsi, in alternativa, di pin dispositivo rilasciato dall’Inps (o pin ordinario, per alcune attività semplici di consultazione o gestione); spid di livello 2 o superiore; carta di identità elettronica 3.0; carta nazionale dei servizi.

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Al fine di garantire a tutti i contribuenti l’accesso alla domanda di indennità, l’Inps, da un lato, ha previsto la possibilità di inoltrare la domanda con modalità semplificate, e, dall’altro, sta predisponendo una nuova procedura di rilascio diretto del pin dispositivo tramite riconoscimento a distanza.
Il rilascio del pin “a distanza” sarà gestito dal Contact Center e consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo pin con funzioni dispositive, senza dover attendere gli ulteriori 8 caratteri del pin che, ad oggi, sono spediti a mezzo posta.
Si rende tuttavia necessario attendere un successivo messaggio per poter avere maggiori dettagli in merito alla procedura in esame, nonché per conoscere la data di avvio del nuovo servizio.
In alternativa, è stato previsto un meccanismo “semplificato” di richiesta del pin, il quale, però, potrà essere utilizzato esclusivamente con riferimento alle seguenti domande previste dal D.L. 18/2020 nell’ambito dell’emergenza sanitaria Coronavirus:

  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani e commercianti);
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • indennità lavoratori del settore agricolo;
  • indennità lavoratori dello spettacolo;
  • bonus per i servizi di baby-sitting.
La modalità semplificata si sostanzia nella possibilità di richiedere le prestazioni inserendo esclusivamente la prima parte del pin, ricevuto via sms o mail subito dopo averlo richiesto.

A tal proposito si ricorda che la richiesta del pin può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

  • sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta pin”;
  • Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del pin, l’Inps invita a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

In considerazione delle procedure illustrate nel messaggio Inps in esame, ed appena brevemente richiamate, pare quindi comprendere che le domande non potranno essere trasmesse dall’intermediario, dovendo il cittadino agire direttamente con il proprio pin (salvo, ovviamente, successivi chiarimenti).
Tuttavia, lo Studio si rende disponibile ad assistere i clienti, che ne faranno richiesta, per la compilazione della domanda. A tale scopo, la mail cui inviare la richieste di assistenza è: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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Proroga obbligo di attestazione sull’assolvimento di specifici obblighi di trasparenza

Anche quest’anno, con Deliberazione N. 213 del 04/03/2020 A.N.AC. ha pubblicato griglie e modelli per l’attestazione dell’O.I.V. o altro organismo equivalente sull’assolvimento di specifici obblighi di trasparenza.

Vi informiamo inoltre, però, che, alla luce dell’emergenza COVID-19, con successivo Comunicato del Presidente del 12/03/2020, tale obbligo, inizialmente previsto al 31/03, da pubblicare entro il 30/04, è stato rinviato al 30/06, da pubblicare entro il 31/07.

Comunicato del Presidente relativo alla Proroga 

DPCM del 22.3.2020 – Aggiornamenti

Nella giornata del 25/03 il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto a rettificare l’elenco delle attività che possono proseguire a seguito del blocco delle attività produttive e commerciali derivante dalle disposizioni del DPCM 22.03.2020.

Le modifiche hanno comportato:

  • l’inserimento di sette codici Ateco, le cui attività dovranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28/03 p.v. (si tratta di fabbricazione macchine per agricoltura e silvicoltura; per industria alimentare, bevande e tabacco; articoli in gomma; spago, corde funi e reti; commercio di altri mezzi e attrezzature da trasporto);
  • l’uscita di cinque codici Ateco, le cui attività potranno quindi proseguire (agenzie di lavoro temporaneo; fabbricazione di vetri per imballaggi di alimenti; radiatori e contenitori per caldaie di riscaldamento centrale; batterie di pile e accumulatori; macchine per dosatura, confezione e imballaggio; imballaggi leggeri in metallo; alcuni servizi alle imprese a domicilio);
  • la correzione di un refuso sul codice della fabbricazione imballaggi in legno;
  • l’inserimento di alcune note di chiarimento. 

Pertanto si riporta la nuova versione dell’Allegato 1 nel link in calce.

Si ricorda inoltre che, per le attività non presenti nella lista ma che potranno essere svolte perché funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato 1, oppure perché funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, o infine perché attività svolte mediante impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti, è indispensabile inviare PEC alla prefettura competente. In allegato (2) un fac-simile da mandare alla Prefettura di Mantova.

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“DECRETO “CURA ITALIA” n. 18/2020 – Nuova Sabatini

Con la presente si vuole rendere opportuna informazione in materia di Nuova Sabatini alla luce del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato “Cura Italia”, che ha stabilito anche la sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.

Come pubblicato sul portale del Ministero dello sviluppo economico (MISE) Venerdi 20 Marzo 2020, la suddetta sospensione si applica anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi ai sensi dello strumento agevolativo “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 69/2013, fermo restando che tali operazioni siano state effettuate a favore dei soggetti destinatari della norma e nei termini e con i vincoli da essa previsti.

La sospensione di cui al citato articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 è riconosciuta in deroga alla durata massima di 5 anni stabilita, per detti finanziamenti, dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013 e dal successivo decreto attuativo (decreto interministeriale 25 gennaio 2016).Con la presente si vuole rendere opportuna informazione in materia di Nuova Sabatini alla luce del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato “Cura Italia”, che ha stabilito anche la sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.

Come pubblicato sul portale del Ministero dello sviluppo economico (MISE) Venerdi 20 Marzo 2020, la suddetta sospensione si applica anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi ai sensi dello strumento agevolativo “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 69/2013, fermo restando che tali operazioni siano state effettuate a favore dei soggetti destinatari della norma e nei termini e con i vincoli da essa previsti.

La sospensione di cui al citato articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 è riconosciuta in deroga alla durata massima di 5 anni stabilita, per detti finanziamenti, dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013 e dal successivo decreto attuativo (decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

L'erogazione delle quote di contributo del Ministero - così come prevista dai singoli decreti di concessione - non subisce invece alcuna modificazione.