Circolare n. 2: AGGIORNAMENTI FISCALITA'

OGGETTO: AGGIORNAMENTI FISCALITA’

  • Tardiva emissione fatture elettroniche
  • Trattamento fiscale Voucher cofanetti-regalo
  • Corrispettivi telematici e attività separate
  • Iper e Super ammortamento 2020: indicazione in fattura

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TARDIVA EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta all’interpello 528 del 16 dicembre 2019, è ritornata a parlare di termini di emissione della fattura elettronica e delle sanzioni in caso di ritardato invio allo SDI.
Ha ribadito, innanzitutto che dal 1 luglio 2019:

  • la fattura deve contenere l’indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, nel caso in cui la data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
  • è possibile emettere la fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; per le prestazioni di servizi (che era il caso proposto nell’interpello) effettuate nello stesso mese solare e nei confronti di uno stesso soggetto, può essere emessa una fattura riepilogativa, entro il 15 del mese successivo.
  • rimane invariata la regola generale per la quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel limite del pagamento del corrispettivo (se antecedente data della fattura).
L’Agenzia delle Entrate ha quindi affermato che le fatture devono essere emesse (ovvero inviate allo SDI):
  • per le fatture immediate, se non contestualmente (entro le ore 24 dello stesso giorno), nei 12 giorni successivi, evidenziando in fattura la data di effettuazione dell’operazione;
  • per le fatture riepilogative differite, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La mancata emissione della fattura nei termini (invio allo SDI) comporta l’applicazione delle sanzioni di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’Iva.
Più nello specifico, la sanzione viene individuata:
  • fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
  • se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva è da applicare una sanzione da 250 a 2.000 euro.
È fatta salva la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

A cura di Maddalena Silingardi

TRATTAMENTO FISCALE VOUCHER COFANETTI-REGALO

La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 519/2019 ci offre l’occasione per ritornare a parlare di buoni corrispettivo o voucher.
Nell’interpello sottoposto al parere del Fisco la società Alfa intende implementare il proprio piano di incentivi nei confronti della propria clientela attraverso omaggi, a titolo promozionale, di buoni o cofanetti regalo (in breve anche “voucher”) che acquisterà presso le aziende specializzate nel settore delle campagne promozionali.
L’istante sottolinea che potrebbe acquistare voucher in forma elettronica (vale a dire aventi oggetto beni/servizi offerti tramite portali web) ma pure voucher in forma fisica (cioè utilizzabili presso determinate strutture convenzionate). L’Istante evidenzia altresì che la natura dei beni o servizi offerti nei buoni potrebbe essere la più varia arrivando fino ai cofanetti regalo o smart box. Non solo, i cofanetti regalo potrebbero avere ad oggetto singoli beni o servizi oppure una pluralità di beni o servizi imponibili assoggettati alla medesima aliquota IVA o assoggettati a diverse aliquote IVA.
La società chiede quindi all’Agenzia se agli effetti dell’IVA i voucher in questione possano qualificarsi come buoni-corrispettivo “monouso” oppure buoni corrispettivo “multiuso”.

L’Agenzia espone quindi il proprio parere e, per prima cosa, verifica se si tratta effettivamente di “buoni-corrispettivo” o di altre fattispecie.
L’art. 6-bis del DPR 633/72 ci offre la definizione di “Buono corrispettivo”, individuandolo come lo strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o prestazione di servizi e con chiara indicazione sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, dei beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esse relative. Queste caratteristiche permettono di distinguere i buoni-corrispettivo da altri strumenti di pagamento.

Certi di trovarci di fronte a un buono-corrispettivo l’inquadramento è soltanto una delle due categorie previste:

  • buono-corrispettivo “Monouso” (art. 6-ter del DPR 633/72) in relazione al quale sin dal momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell’IVA alla cessione di beni o alla prestazioni di servizi a cui il buono dà diritto. Pertanto, dovranno essere noti già prima dell’effettuazione dell’operazione tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell’operazione (natura, qualità, quantità dei beni o servizi oggetto dell’operazione);
  • buono-corrispettivo “Multiuso” (art. 6-quater del DPR 633/72) quando al momento della sua emissione non c’è certezza su una o più delle informazioni sulla disciplina applicabile ai fini IVA, sulla cessione o prestazione a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

La predetta qualificazione assume rilevanza per individuare il momento in cui le cessioni o prestazioni oggetto dei buoni-corrispettivo si intendono effettuate.

Nei buoni “Monouso” ogni trasferimento del buono effettuato dal soggetto passivo che agisce in nome proprio è considerato come cessione di beni o prestazione di servizi cui il buono si riferisce. Ogni trasferimento del buono, precedente la consegna fisica dei beni o la concreta prestazione di servizi, costituisce “effettuazione” di detta cessione o prestazione ai fini IVA.
Qualora il buono necessiti di essere “validato” il momento di effettuazione è quello successivo alla validazione.
La base imponibile è il valore nominale del buono o, se minore, il corrispettivo effettivo.
Qualora la cessione o la prestazione a cui il buono da diritto sia effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso il buono, la cessione del buono è rilevante ai fini IVA e si considera effettuata nei confronti del soggetto che ha emesso il buono.

Passando invece al buono “Multiuso”, ogni trasferimento precedente all’accettazione dello stesso come corrispettivo per la concreta cessione di beni o prestazione di servizi a cui il buono dà diritto non costituisce momento di effettuazione di detta cessione o prestazione.

Tornando quindi alla risposta dell’Agenzia al caso in esame, al fine di determinare la corretta disciplina Iva da applicare, non rileva la forma del buono (elettronica o fisica), la tipologia e varietà di aliquote per i beni e servizi oggetto del buono ma la riconducibilità al buono-corrispettivo “Monouso” o Multiuso”.

A cura di Lorenzo Guerresi

CORRISPETTIVI TELEMATICI E ATTIVITA’ SEPARATE

Con la riposta all’interpello 532/2019, l’Agenzia delle entrate ha fornito un chiarimento in relazione alla tenuta di contabilità separate e di corrispettivi elettronici. Di seguito il caso prospettato.
La società Alfa, di seguito istante, è un imprenditore agricolo ex articolo 2135 del codice civile che svolge l’attività di "allevamento di bovini e bufalini da carne" e l’"attività di alloggio connesse alle aziende agricole". Ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del DPR 633/72, l’istante è obbligato a tenere separate le due attività poiché esso determina l’IVA relativa all’attività di allevamento con modalità ordinarie e quella relativa all’attività di agriturismo forfettariamente. Considerato che l’istante, dal 1° gennaio 2020, ha l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi, esso chiede se, a tal fine, può utilizzare un solo registratore telematico per entrambe le attività.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene possibile tenere separate le due attività avvalendosi di un unico registratore telematico. A tal fine intende rilevare separatamente i corrispettivi relativi alle due attività associando a ciascuna di esse un numero di "reparto" o attribuendo un codice predefinito ad ogni bene ceduto o servizio reso. Il riepilogo giornaliero dei documenti commerciali emessi dal registratore telematico, infatti, può consentire l’esatta individuazione dei corrispettivi relativi a ciascuna attività.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016) sono state individuate le caratteristiche tecniche dei registratori telematici e le informazioni che devono essere memorizzate ed inviate per via telematica all’Agenzia. Considerato ciò, salvo l’obbligo di emettere fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SdI) a richiesta del cliente, vi è la possibilità di memorizzare i corrispettivi giornalieri relativi a più attività, contabilizzate separatamente, avvalendosi di un unico registratore telematico.
Nel caso di specie, tuttavia, considerato che l’istante determina l’IVA relativa alle due attività con due modalità diverse, i corrispettivi relativi a ciascuna delle due attività vanno tenuti distinti per garantire il corretto adempimento degli obblighi contabili. A tal fine, la soluzione ipotizzata dall’istante è condivisibile, sempre che il giornale di fondo elettronico del registratore telematico consenta di ricostruire i ricavi di ciascuna attività e di procedere alla corretta liquidazione dell’IVA periodica.
Allo scopo, visto che al momento il registratore telematico trasmette solo un dato aggregato senza distinguere i corrispettivi relativi alle singole attività, occorre tenere un prospetto che riepiloghi i codici assegnati ai singoli beni ceduti e ai servizi resi ovvero il numero dei "reparti" assegnati a ciascuna attività.

A cura di Serena Pasquali

IPER E SUPER AMMORTAMENTO 2020: INDICAZIONE IN FATTURA

Si segnala che la disciplina del nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, l'indicazione nella fattura di acquisto del bene di un'apposita dicitura (già dal 1° gennaio 2020).
L’art. 1 comma 195 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio) prevede, infatti, che "ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194".
Consigliamo quindi, in caso di acquisto, di comunicare al fornitore del bene la richiesta di inserire in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell’art. 1 della L. 160/2019.
Non è chiaro al momento se la mancata indicazione della dicitura in fattura comporti o meno la decadenza dal beneficio o quale altra sanzione. Ma in caso di omissione, riteniamo prudente richiedere lo storno della fattura elettronica carente della dicitura (con nota di credito) e la riemissione della fattura elettronica completa della dicitura.

A cura di Gabriele Bacchiega


Per CDA Studio Legale Tributario
Vladimiro Boldi Cotti

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