Decreto Fiscale collegato alla manovra 2020- Parte II

Gentile Cliente,
il 17 dicembre è stato convertito in Legge il Decreto Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020, D.L. 124/2019. Il testo originario è stato trattato nella circolare di studio n. 8_2019, con la presente diamo informazione sulle – rilevanti – modifiche intervenute in sede di conversione definitiva.

Nuovo calendario per 730 e assistenza fiscale
Come novità spicca lo spostamento del termine ultimo per la presentazione del 730 a partire dal 2021, fissato al 30 settembre, a prescindere dalle modalità utilizzate: consegna al proprio sostituto d’imposta, incarico a un intermediario abilitato (Caf, professionista) o invio diretto della precompilata (la scadenza attuale è 7 luglio nella prima ipotesi e 23 luglio nelle altre due).
I contribuenti con contratto a tempo determinato potranno utilizzare il 730, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un Caf, purché siano noti i dati del sostituto tenuto a effettuare il conguaglio (invece, in base alle norme vigenti, possono rivolgersi al sostituto, se il contratto dura almeno da aprile a luglio, ovvero a un Caf, se il contratto dura almeno da giugno a luglio).
Sono state fissate cinque finestre temporali per gli adempimenti di Caf e professionisti, in funzione della data in cui ricevono la dichiarazione dal contribuente:
- 15 giugno, per quelle presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno, per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio, per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre, per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre, per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.

Novità anche per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio: il sostituto d’imposta dovrà provvedervi non più a scadenze fisse (retribuzioni di luglio ovvero pensione di agosto o settembre), ma in occasione della prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui ha ricevuto il risultato contabile ovvero, per i pensionati, a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione.
L’eventuale comunicazione al sostituto di non trattenere l’acconto di novembre o di effettuarlo in misura inferiore rispetto a quanto risulta dal prospetto di liquidazione potrà essere fatta fino al 10 ottobre (il termine attuale è 30 settembre).
Spostate, infine, anche le scadenze relative ad altri eventi comunque collegati con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Queste le nuove date:
- 16 marzo, per la consegna ai contribuenti e per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle
Certificazioni uniche da parte dei sostituti d’imposta (i termini vigenti sono, rispettivamente, 31 marzo e 7 marzo);
- 30 aprile (oggi, è 15 aprile), per la messa a disposizione on line, sul portale dedicato dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione precompilata;
- 16 marzo (non più 28 febbraio), per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte di soggetti terzi, dei dati relativi a spese e oneri deducibili o detraibili, sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente.

Destinazione 8 per mille allo Stato
Dalla prossima dichiarazione dei redditi, chi destina l’8 per mille dell’Irpef allo Stato potrà indicare anche la tipologia di intervento che intende sostenere, scegliendo tra:
- fame nel mondo;
- calamità naturali;
- assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati;
- conservazione dei beni culturali;
- ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili pubblici adibiti all’istruzione scolastica.

Contrasto alle indebite compensazioni: sanzioni mitigate
Meno aggressiva, rispetto a quanto stabilito originariamente, la sanzione applicabile, in riferimento alle deleghe di pagamento presentate a partire da marzo 2020, nei casi in cui venga accertato l’indebito utilizzo di crediti in compensazione.
Per ogni F24 scartato, era stata prevista una sanzione di 1.000 euro, ora ridimensionata al 5%, se l’importo non supera i 5.000 euro, ovvero a 250 euro, se l’importo è maggiore.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: riscrittura della norma
Rispetto alla procedura prevista nella versione originaria del decreto, viene ora disposto l’obbligo, per chi affida il compimento di un’opera o un servizio di importo annuo superiore a 200.000 euro (sempre che sia sostituto d’imposta in Italia), di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che sono obbligate a rilasciarla, copia degli attestati di versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte al personale impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
In caso di mancata risposta oppure se risultano omessi o insufficienti versamenti, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa.
Il committente è sanzionabile se non chiede all’impresa copia degli F24 utilizzati per versare le ritenute oppure se, non avendo ricevuto le deleghe e le informazioni necessarie per verificare il versamento delle ritenute, non sospende il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa per un importo pari al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o, se inferiore, dell’importo relativo alle ritenute non versate.

Anche a fronte del riformulato ambito di applicazione della norma sono inoltre previste, anche nell’attuale formulazione della disposizione normativa, alcune specifiche deroghe, al ricorrere delle quali le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie possono procedere al versamento delle ritenute senza successivi controlli da parte del committente.
A tal fine le imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici, devono comunicare al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento), dei seguenti requisiti:
- essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Compensazione di debiti con crediti verso la P.A.
Viene riproposta la possibilità di compensare i debiti tributari (in questa circostanza, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019) con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione e certificati attraverso l’apposita piattaforma elettronica predisposta dal Mef.
La compensazione può aver luogo se la somma iscritta a ruolo è inferiore o pari al credito vantato. L’opportunità, originariamente disposta per il solo 2014 e successivamente prorogata di anno in anno, è ora sfruttabile anche negli anni 2019 e 2020.

Imposta di bollo fatture elettroniche
Per quanto riguarda l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, quando il tributo non supera la soglia annua di 1.000 euro, il relativo pagamento può avvenire due sole volte all’anno (entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre), anziché - come ordinariamente previsto - con periodicità trimestrale, entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.

Novità Iva
1. Diminuisce, dal 2020, l’aliquota sui prodotti per la protezione dell’igiene femminile, purché compostabili o lavabili, e sulle coppette mestruali: dal 22 al 5 per cento.

2. L’Iva agevolata al 4% per i veicoli (di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel) destinati a persone con disabilità spetta anche in caso di motore ibrido, con gli stessi limiti di cilindrata, e in caso di alimentazione elettrica, purché di potenza non superiore a 150 kW. I medesimi veicoli sono anche esenti dall’imposta erariale di trascrizione, dalla relativa addizionale provinciale e dall’imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi.

3. Ridotta la frequenza dell’esterometro, ossia la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi con soggetti non stabiliti in Italia: l’adempimento, attualmente mensile, diventa trimestrale.

4. Dal 1° gennaio 2021, coloro che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate potranno assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri mediante sistemi di incasso “evoluti”, vale a dire carte di credito o di debito e altre forme di pagamento elettronico che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. Un provvedimento delle Entrate dovrà definire le disposizioni attuative della norma.

5. La norma dettata per adeguare l’ordinamento nazionale alla recente sentenza della Corte di giustizia Ue in tema di esenzione Iva per le prestazioni educative è stata modificata in modo da escludere in maniera esplicita dal novero delle prestazioni non soggette all’imposta esclusivamente l’insegnamento della guida automobilistica per conseguire le patenti B e C1.

Ravvedimento IMU - Tasi
Sono state estese a tutti i tributi, compresi quelli regionali e locali (quindi, anche a Imu e Tasi), alcune fattispecie di regolarizzazione delle violazioni tributarie previste dalla disciplina del ravvedimento operoso, fino ad oggi riservate ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate nonché ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Schematizzando:

Riduzione della sanzione
Termine ravvedimento
1/7 del minimo Entro termine dichiarazione relativa all'anno successivo a quello della violazione o due anni dall'errore (se non prevista la dichiarazione)
1/6 del minimo Oltre termine dichiarazione relativa all'anno successivo a quello della violazione o due anni dall'errore (se non prevista la dichiarazione)
1/5 del minimo A seguio di costatazione

Lotteria degli scontrini e per il cashless
Slitta al 1° luglio 2020 l’avvio della lotteria nazionale degli scontrini, cui sono ammesse a partecipare le persone fisiche che effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Per partecipare all’estrazione dei premi, occorrerà comunicare all’esercente, anziché il proprio codice fiscale (come invece prevedeva la legge istitutiva), uno specifico codice lotteria, le cui modalità di rilascio saranno definite dall’emanando provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato d’intesa con l’Agenzia delle entrate. Se l’esercente, al momento dell’acquisto, rifiuta di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza in una sezione dedicata del portale Lotteria, sul sito dell’Agenzia delle entrate: le segnalazioni saranno utilizzate dalla stessa Agenzia e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio di evasione. Quest’ultima disposizione sostituisce quella dettata originariamente dal decreto, che prevedeva una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro nei confronti degli esercenti che non acquisivano il codice fiscale del cliente o non trasmettevano i dati della prestazione o cessione.

Pagamenti elettronici
Il credito d’imposta istituito a favore degli esercenti attività d’impresa, arti o professioni per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020 e saldate mediante carte di credito, di debito o prepagate, è esteso anche alle transazioni avvenute con altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Cancellata la norma che, sempre dal prossimo 1° luglio, introduceva un regime sanzionatorio nei confronti di esercenti e professionisti, per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di credito o di debito.

Utili distribuiti a società semplici
Cambia il trattamento impositivo dei dividendi corrisposti a società semplici: è stato introdotto il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci, con la conseguenza che diventa rilevante la natura giuridica degli stessi. Pertanto, se si tratta:

  • di soggetti Ires, i dividendi non concorrono al reddito complessivo per il 95% del loro importo;
  • di persone fisiche titolari di reddito d’impresa, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo nella misura del 41,86%, nell’esercizio in cui sono percepiti;
  • di persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, la società o ente emittente deve operare una ritenuta d’imposta del 26% e il reddito non va indicato in dichiarazione.
Modifiche sui reati tributari
Rispetto al testo di partenza:
1. è stato attenuato l’inasprimento delle pene per i delitti non caratterizzati da condotte fraudolente, relativamente ai quali scompare anche la “confisca allargata”. Tale istituto è ora applicabile solo in caso di condanna (o patteggiamento di pena) per: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200mila euro; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quando l’imposta evasa è superiore a 100mila euro; emissione di fatture per operazioni inesistenti, quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore a 200mila euro; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, quando l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e interessi è superiore a 100mila euro ovvero quando l’ammontare degli elementi attivi inferiori o degli elementi passivi fittizi è superiore a 200mila euro;

2. è stata estesa anche ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici la causa di non punibilità, in caso di integrale pagamento del debito tributario (maggiorato delle sanzioni amministrative e degli interessi) antecedente a qualsiasi attività di accertamento. In pratica, i reati si estinguono e non c’è alcuna conseguenza penale se il debito è pagato, tramite ravvedimento, prima che l’interessato abbia notizia dell’apertura del procedimento a suo carico;

3. è stata ampliata la lista dei reati tributari che danno luogo a responsabilità amministrativa dell’ente. Originariamente prevista solo in caso di uso di fatture false, ora interessa anche chi: si avvale in dichiarazione di altri mezzi fraudolenti; emette fatture per operazioni inesistenti; occulta o distrugge le scritture contabili per evadere le imposte; aliena in maniera simulata o compie altri atti fraudolenti per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell’erario. Se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo. Inoltre, è stata prevista anche l’applicazione di sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.


Per CDA Studio Legale Tributario
Vladimiro Boldi Cotti

 

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