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CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO FISCALE 124/2019: NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

In sintesi, le principali novità per imprese e sostituti d’imposta derivanti dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di  conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

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Novità in materia di compensazioni

In riferimento alle compensazioni di crediti, trovano ora applicazione le seguenti limitazioni:

  • in caso di importi superiori a 5.000 euro annui, la compensazione può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito;
  • divieto di compensazione per le partite Iva cessate d’Ufficio o escluse dall’archivio Vies;
  • divieto di compensazione in caso di accollo del debito d’imposta altrui;
  • l’obbligo di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (F24 web) è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus Renzi di 80 euro);
  • estensione dell’obbligo di utilizzare le modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione (estendendo l’obbligo anche alle persone fisiche non titolari di partita Iva).

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti - sostituti d’imposta residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato - che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (che a loro volta sono obbligate a rilasciarla) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute stesse.

Nel caso l’impresa appaltatrice o affidataria, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute, abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa committente, ma:

  • non abbia inviato al committente la copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e le informazioni relative ai lavoratori;
  • ovvero, il versamento delle ritenute fiscali risulti omesso o insufficiente rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessa;

il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessagli.

Tali obblighi non trovano applicazione se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici comunicano al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza dei seguenti requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione della copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e delle informazioni relative ai lavoratori (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento):

  • risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel periodo d’imposta, cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti o siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Dette previsioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

Modello 730 e assistenza fiscale

Cambia la tempistica di presentazione della dichiarazione con effetto dal 1° gennaio 2021.
I soggetti interessati possono, infatti, adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del 2, del 5 e dell’8 per mille:

  • entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;
  • entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, a un CAF, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.

I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAF purché siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

Invece i CAF e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, invieranno le dichiarazioni entro:

  • il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  • il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
  • il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  • il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  • il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

In riferimento alle operazioni di conguaglio, il sostituto d’imposta dovrà provvedervi non più a scadenze fisse (retribuzioni di luglio ovvero pensione di agosto o settembre), ma in occasione della prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui ha ricevuto il risultato contabile ovvero, per i pensionati, a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione.
L’eventuale comunicazione al sostituto di non trattenere l’acconto di novembre o di effettuarlo in misura inferiore rispetto a quanto risulta dal prospetto di liquidazione potrà essere fatta fino al 10 ottobre (il termine attuale è 30 settembre).
Infine, passa dal 7 al 16 marzo il termine per il rilascio della Certificazione Unica.

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