Crediti in compensazione F24 e obbligo utilizzo Entratel / Fisconline

Gentile Cliente,
l’Agenzia delle Entrate, con il D.L. 124/2019 (così detto “Decreto Fiscale 2020”) del 26/10/2019, ha esteso, anche ai contribuenti non titolari di partita iva, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, l’obbligo di trasmettere, esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline), le deleghe F24 contenenti compensazioni di tributi con saldo diverso da “0”.

Di fatto, tale Decreto modifica l’art. 37, c. 49-bis del D.L. 223/2006 poiché, eliminando il riferimento ai soggetti titolari di partita IVA, la norma diventa indistintamente applicabile a tutti coloro che intendono avvalersi della compensazione.
Pertanto, tale obbligatorietà, sino ad ora prevista per i soli contribuenti titolari di partita Iva, viene estesa a tutti i contribuenti, anche privati persone fisiche ed enti non commerciali, i quali, per la presentazione delle deleghe contenenti le compensazioni orizzontali di qualsiasi importo di crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive e dell’Irap, nonché dei crediti d’imposta da indicare nel quadro «RU» della dichiarazione annuale, debbono utilizzare esclusivamente i servizi telematici «F24 online», «F24 web» e «F24 intermediari», messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate.
Inoltre, sempre il suddetto Decreto ha ampliato l’elenco dei crediti d’imposta per i quali la Circolare 68/E del 2016, all’allegato 1, aveva già previsto l’obbligatorietà di presentazione della delega compensativa tramite i servizi telematici, stabilendo che i suddetti siano utilizzati anche per le deleghe compensative dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da Modello 730 e Bonus “Renzi” € 80).

Il D.L. 124/2019 non si è ben espresso in merito ai termini temporali di applicazione delle suddette novità, stabilendo soltanto che le disposizioni relative all’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli di delega F24, contenenti compensazioni orizzontali, debbano applicarsi con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza però indicare una precisa decorrenza. Si ritiene tuttavia che la prima scadenza utile al fine della nuova normativa sia riferita al modello F24 in scadenza del 16/01/2019.
Quindi, i crediti maturati nell’anno 2018, ed esposti nel modello Redditi 2019, continuano a poter essere utilizzabili secondo le vecchie regole, e le deleghe F24 che presentano un saldo positivo, sebbene contenenti una compensazione, possono essere versate anche ricorrendo ai servizi di home banking.

Sul profilo sanzionatorio si ricorda che, ai sensi dell’art. 37, comma 49-ter, DL n. 223/2006, l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni “a rischio”, per finalità di controllo.
Con l’introduzione del nuovo comma 49-quater al citato art. 37 è previsto che, qualora a seguito di tale attività di controllo, i crediti indicati nel mod. F24 risultino non utilizzabili:

  1. l’Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del mod. F24 al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;
  2. è applicata la sanzione prevista dal nuovo comma 2-ter dell’art. 15, D.Lgs. n. 471/97, pari al 5%, per importi fino a € 5.000, e pari a € 250 per importi superiori a € 5.000 per ciascuna delega non eseguita.

Le nuove sanzioni sono applicabili ai mod. F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020. Non è applicabile il c.d. “cumulo giuridico” ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.
Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati / valutati erroneamente dalla stessa.
L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita qualora il contribuente provveda a pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
L’Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del mod. F24.
Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

Per venire incontro alle esigenze del contribuente, lo Studio, intermediario abilitato, di seguito propone il listino valido per il servizio di presentazione del modello F24 (ogni qual volta venga richiesta dal cliente) a mezzo del canale telematico dell’Agenzia delle entrate, di modelli non predisposti dallo stesso Studio (ad esempio pagamento ritenute del personale con studio di elaborazione paghe esterno).
In alternativa, lo Studio propone l’assistenza relativa alla abilitazione del cliente sui canali autorizzati dall’Agenzia delle entrate e/o alla generazione dell’ambiente di sicurezza al fine di abilitare il cliente stesso all’invio della delega di pagamento.

Per CDA Studio Legale Tributario
Vladimiro Boldi Cotti

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