Fatturazione Elettronica B2B

Scopri le opportunità e quanto tempo e soldi è possibile risparmiare

A partire dal 1° luglio del 2016, il Dlgs n. 127/2015 riguardante la fatturazione elettronica è stato allargato anche ai privati; l’Agenzia delle Entrate ha infatti messo a disposizione un servizio per gestire digitalmente le fatture durante il loro ciclo di vita: dalla generazione, all’emissione e ricezione, fino alla loro conservazione.
Inoltre, dal 1° gennaio 2017 i privati possono usufruire del Sistema di Interscambio per regolare la trasmissione, le ricezione ed eventuali modifiche alle fatture elettroniche.
Il contenuto delle fatture elettroniche rispecchia quello delle fatture cartacee previsto nell’Articolo 21 D.R.P 633/72; oltre a ciò, è obbligatorio presentare eventuali dati aggiuntivi del soggetto trasmittente e i dati di trasmissione, mentre è facoltativo l’inserimento di possibili dati opzionali.
La fatturazione elettronica è un servizio opzionale, ma chi ne farà uso ne favorirà la diffusione e potrà usufruire di incentivi premiali; inoltre faciliterà l’espansione della digitalizzazione tra rapporti commerciali che rende più competitive le aziende.
Tra i benefici presenti, l’azienda potrà in primo luogo eliminare le fatture cartacee; questo porta al risparmio degli spazi fisici e dei tempi necessari per la archiviazione della durata di 10 anni delle fatture cartacee e determina una vantaggiosa diminuzione dei costi legati alla gestione dei documenti.
In questo modo le fatture non dovranno essere stampate e si avrà un forte abbattimento dei costi postali, di stampa, di imbustamento, di carta utilizzata e dei costi di manodopera legati alla registrazione e alla archiviazione delle fatture elettroniche ricevute.
Le fatture elettroniche sono a norma e hanno valore fiscale e giuridico in formato digitale; per questo motivo le aziende potranno gestire meglio la trasmissione delle fatture grazie all’invio per posta elettronica, PEC o EDI, riducendone anche i tempi di consegna e garantendone la sicurezza della fatturazione.
La conservazione delle fatture elettroniche è più efficiente perché i documenti sono sempre disponibili digitalmente e possono essere consultati in modo facile e veloce ogni volta che l’azienda ne avrà bisogno.
La fatturazione elettronica infine prevede anche che ci sia una riduzione dei tempi di pagamento dovuta innanzitutto alla velocità con cui viene emessa una fattura elettronica rispetto ad una cartacea; di conseguenza anche tutti i processi successivi avverranno con maggiore rapidità.
L’assunzione del metodo di fatturazione elettronica prevede inoltre, come da direttive dell’Agenzia delle Entrate, i seguenti incentivi fiscali:

  • Esonero delle comunicazioni inerenti agli elenchi dei clienti e dei fornitori IVA (spesometro), ai dati dei contratti di leasing, di locazione e di noleggio, all’Intrastat su acquisti e servizi ricevuti
  • Rimborsi IVA in via prioritaria: entro 3 mesi dalla presentazione della Dichiarazione annuale (anche senza requisiti art. 30 DPR 633/72)
  • Termini di accertamento ridotti di 2 anni (se garantita la tracciabilità dei pagamenti)
  • Solo per opzione sui corrispettivi:
    • Esonero da registrazione dei corrispettivi
    • Certificazione fiscale dei corrispettivi facoltativa (emissione scontrino o ricevuta fiscale)

CDA offre il servizio di consulenza in merito alla scelta dell’opzione Fatturazione Elettronica e accompagna l’Azienda durante tutto il processo digitale, dall’emissione della fattura elettronica, invio, ricezione, fino alla conservazione sostitutiva della stessa.

TUTTI I BENEFICI  

  • Risparmio dello spazio fisico (armadi) di archiviazione per 10 anni

Risparmio dei tempi

  • Di ricerca per la consultazione storica delle fatture
  • Dedicati all’archiviazione
  • Dedicati alla stampa
  • Di emissione e registrazione delle fatture, in quanto saranno automaticamente importate nei programmi gestionali
  • Abbattimento dei costi
  • Postali
  • Della stampa
  • Della carta
  • Di archiviazione
  • Maggiore controllo della consegna della fattura (posta elettronica, PEC, EDI) e diminuzione dei contenziosi derivanti dai ritardi e disguidi nell’invio delle fatture cartacee
  • Trasparenza dei nuovi processi digitali

Esonero delle comunicazioni:

  • Elenchi dei clienti e dei fornitori (spesometro)
  • Dati contratti leasing, locazione, noleggio
  • Intrastat acquisti
  • Rimborsi Iva in via prioritaria: entro 3 mesi dalla presentazione della Dichiarazione annuale (anche senza requisiti art. 30 DPR 633/72)
  •  

Riduzione di 2 anni del termine di decadenza degli accertamenti sia ai fini Iva sia ai fini delle imposte dirette

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • D.M. 23 gennaio 2004 – Archiviazione Ottica Sostitutiva
  • D. Lgs. 52/2004 – Fatturazione elettronica
  • D. Lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale (modificato nel 2010)
  • Legge 244/2007 – Fatturazione elettronica alla PA
  • Legge di stabilità 2013 n. 228/2012 – Recepimento direttiva CE
  • D.M. 03 aprile 2013 n. 55 – attuativo della Legge di stabilità
  • Circolare n. 1 - 31 marzo 2014 Mef – interpretativa del D.M. 55/2013
  • D. Mef 17 giugno 2014 – Assolvimento obblighi fiscali su documenti informatici
  • D. P.C.M. 13 novembre 2014 – Gestione del documento informatico
  • D.P.R. 633/72 – Decreto Iva
  • D.P.R. 600/73 – Tenuta dei libri fiscali
  • Circolare AdE n. 45/E del 19 ottobre 2005: recepimento del D. Lgs. 52/2004
  • Circolare AdE n. 18/E del 24 giugno 2014: chiarimenti Iva sulla fattura elettronica
  • IN OTTICA B2B

  • Legge 23/2014: disposizioni per sistema fiscale più trasparente
  • D. Lgs. n. 127 del 05 agosto 2015: in attuazione della Legge 23/2014 (in vigore dal 02.09.2015)
  • Decreto del M.E.F. del 04 agosto 2016: per nuove modalità semplificate dei controlli
  • D.Lgs. 52/2004 – Fatturazione elettronica
  • Recepisce la normativa 2001/115/CE di armonizzazione europea delle modalità di fatturazione.
  • Ulteriore aggiornamento con la Legge di Stabilità per il 2013

    Business Intelligence Analysis

    Le aziende gestiscono una enorme mole di dati (Big Data) e spesso accade che decidano di migliorare il grado di monitoraggio della propria attività produttiva ed economica attraverso la lettura di dati analitici e di sintesi.
    Quello dei Big Data è ormai una della grande sfide con cui devono misurarsi non solo le grandi società ma anche le piccole e medie imprese. Per definizione i dataset sono dinamici e sono sempre più estesi e hanno bisogno di rinnovati ed efficienti strumenti non convenzionali per la gestione della mole di informazioni, tra loro necessariamente interdipendenti, che vanno osservate e controllate in forma sistemica.
    Non va dimenticato, tuttavia, che la velocità con la quale i sistemi informativi si evolvono richiede una capacità di innovazione costante e lungimirante dello strumento di analisi che si intende costruire.
    Risulta, quindi, necessario dotarsi di una soluzione software che permetta di raccogliere contenuti e fonti di dati differenti e di sviluppare nuovi metodi di analisi per tutti i vari stock di informazioni.
    In termini molto pratici, l’intervento dei nostri consulenti prevede l’elaborazione di un vero e proprio sistema di «Business Intelligence», cioè l’installazione di uno strumento software che, acquisendo e manipolando le masse di dati presenti sul database dove sono inseriti i “valori” da indagare, fornisce report, statistiche, indicatori, grafici, costantemente aggiornati, facilmente adattabili e configurabili persino dall'utente (senza necessità di intervento del tool administrator).

    La soluzione proposta da CDA offre:

    • comprensibilità dei dati;
    • possibilità di creare analisi personalizzate;
    • garanzia di assoluta sicurezza, qualità e governance dei dati gestiti;
    • visibilità dei dati nel tempo e nello spazio;
    • immediatezza delle simulazioni.

    La Direzione aziendale viene messa nella condizione di prendere decisioni strategiche, basate su informazioni precise, aggiornate e significative nel contesto di riferimento.

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    Privacy

    Privacy, trattamento dei dati personali

    Il 1 Gennaio 2004 è entrato in vigore, per il tramite del "Codice della Privacy" Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, che abroga le precedenti disposizioni in materia ed impone precisi adempimenti a tutela del diritto alla protezione dei dati personali. Tali adempimenti, la cui inosservanza risulta sanzionata molto pesantemente in via amministrativa e penale, riguardano tutti quei soggetti fisici e giuridici, pubblici e privati che nell’ambito d’esercizio della propria attività pongono in essere operazioni di trattamento di dati personali (ad esempio la ragione sociale di un cliente o un fornitore).

    Chi Deve Adeguarsi

    Devono adeguarsi tutti coloro che trattano dati personali: aziende, professionisti, cooperative, associazioni, P.A., scuole, comuni, ospedali, enti pubblici ecc. (ovvero chiunque tratti dati personali di clienti, cittadini, dipendenti, fornitori, utenti, pazienti, colleghi, soci, associati ecc.).

    Quali sono gli Adempimenti

    La normative prevede diversi obblighi ed adempimenti che variano in base alle modalità e alla tipologia di dati trattati, tra cui:

    • l'invio dell'informativa a tutti i soggetti interessati
    • la nomina di responsabili privacy e sicurezza
    • l'individuazione degli incaricati al trattameto
    • il consenso per trattare dati sensibili
    • la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza
    • l'adegumento del sistema informatico a standar di sicurezza
    • l'adozione di procedure organizzative per il rispetto della cultura privacy
    • la formazione del personale interno

    Le Sanzioni

    La normativa prevede sanzioni amministrative con multe da 3.000 a 50.0000 euro (elevabile al triplo) e sanzioni penali con reclusione fino a 3 anni per le aziende e gli enti pubblici che non rispettano le norme previste dal "Codice della Privacy".

    Lo Studio CDA ha predisposto un servizio di assistenza di natura giuridica, organizzativa e informatica volto a consentire alle aziende ed agli enti l'adeguamento alla normativa, nel rispetto delle esigenze operative delle strutture.
    L'intervento predisposto dalla nostro studio, effettuato da un team di consulenti specializzati, si sviluppa secondo le fasi di seguito indicate:

    1. mappatura degli archivi e analisi delle modalità di accesso ai dati;
    2. analisi del sistema informatico e controllo del rispetto delle condizioni richieste dal D.Lgs 196/2003;
    3. esame e verifica degli adempimenti necessari;
    4. elaborazione delle documentazione richiesta (lettere d'incarico, lettere di nomina ecc.);
    5. redazione dell'informativa ai sensi di legge, destinata ai soggetti interessati;
    6. elaborazione del Documento Programmatico per la Sicurezza, come disciplinato dall'art.34 e dall'allegato B del D.Lgs. 196/2003, ove richiesto;
    7. rilascio di un applicativo\programma personalizzato per la gestione documentale richiesta delle normativa;
    8. illustrazione e consegna di tutta la documentazione elaborata e proposta istruzioni operative per la gestione dei dati nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti;
    9. la formazione del personale se richesta.

    Lo studio ha inoltre predisposto un servizio di assistenza, sviluppato per supportare i clienti anche dopo la fase iniziali di attuazione della normativi, che prevede:

    • un help-desk telefonico
    • la revisione periodica delle documentazione
    • la verifica, presso il cliente, del rispetto degli adempimenti previsti della normativa.

    I nostri consulenti sono a disposizione per qualsiasi informazione.

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    Inventari

    Contabilità economico patrimoniale per enti locali

    Il D. LGS. 118 / 2011 ha introdotto l’obbligo per tutti gli enti locali di affiancare, alla contabilità finanziaria propria dell’ente, una contabilità economico patrimoniale, con conseguente redazione di un conto economico e di uno stato patrimoniale tali da poter essere consolidati con i bilanci delle società controllate e partecipate. Dopo varie proroghe, da tale obbligo sono esentati i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che però devono redigere una situazione patrimoniale semplificata, ai sensi del DM 11/11/2019.

    Studio CDA è in grado di assistere un ente locale in tutte queste attività, dall’aggiornamento o revisione dell’inventario, in ogni caso necessario, alla redazione del conto economico e dello stato patrimoniale oppure della situazione patrimoniale semplificata, fino alla redazione del bilancio consolidato.

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    IL MODELLO 231/01

    LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DERIVANTE DA REATO EX D.LGS. 231/2001.

    Il D.Lgs. 231/2001 introduce la responsabilità amministrativa per società, enti e organizzazioni, con o senza personalità giuridica. Le aziende, quindi, possono essere soggette a gravi sanzioni pecuniarie ed interdittive per reati commessi da un proprio amministratore, dirigente o dipendente (e terzo mandatario).

    Quali sono i reati previsti dal D.lgs. 231/2001?

    Tra i reati compresi nel decreto i più significativi sono quelli: nei confronti della Pubblica amministrazione (corruzione, concussione, truffa, frode informatica); societari (falso in bilancio, false comunicazioni, indebita restituzione di conferimenti); abusi di mercato; ai danni della sicurezza dei lavoratori; ambientali; reati informatici; reati tributari di matrice fraudolenta (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture, emissione di fatture per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte). L’elenco dei reati che possono originare la responsabilità delle aziende è in continuo aggiornamento e ampliamento. 

    Quali sono le sanzioni previste per la società che commette questi reati?

    Le sanzioni a cui l’azienda potrebbe andare incontro sono particolarmente pesanti e applicabili anche in via cautelare:

    • Sanzioni pecuniarie: calcolate con il sistema delle quote, prevedono da un minimo di €.25.800,00 a un massimo di €.1.549.000,00;
    • Sanzioni interdittive: colpiscono l’esercizio dell’attività, come ad esempio l’esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi, divieto di contrattare con la P.A., ecc.;
    • Confisca del profitto o del prezzo del reato;
    • Danno reputazionale dell’ente: le sentenze di condanna sono pubblicate sulle testate giornalistiche di maggior tiratura nazionale.

    La mia azienda è obbligata ad essere in regola con il D.lgs. 231/2001?

    Nessuna azienda è obbligata a dotarsi preventivamente di un Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01, anche se stanno crescendo i casi nei quali l'adozione del Modello diventa condizione necessaria per poter partecipare ai bandi di gara o avere accreditamenti pubblici o più semplicemente avere rapporti con aziende che adottano il Modello Organizzativo 231 e che a loro volta Io richiedono ai propri partner e fornitori.

    Cos’è il Modello Organizzativo 231?

    È un insieme di regole, procedure o modi di operare che definiscono il sistema organizzativo, di gestione e controllo in modo da poter chiedere l’esclusione di responsabilità dell’azienda per i reati commessi. Lo sviluppo del Modello Organizzativo parte dalla definizione di un Codice Etico e si concretizza in un sistema di procedure e di regole, in un sistema di controllo e di verifica e in un sistema sanzionatorio interno.

    Quali sono i benefici dell’adottare il Modello 231?

    Il principale beneficio consiste nell’effetto esimente del Modello 231. Infatti, l'azienda viene esentata da responsabilità se è in grado di dimostrare di avere adottato prima della commissione del reato efficaci Modelli Organizzativi idonei a prevenire la commissione del reato stesso. Ulteriori benefici sono rappresentati dall’introduzione in azienda di un sistema di gestione aziendale trasparente, corretta e sostenibile, maggiore chiarezza organizzativa e bilanciamento tra poteri e responsabilità, migliore cultura dei rischi e dei controlli sulle operazioni di business e di supporto in azienda.

    Come può aiutarti lo CDA Studio Legale Tributario?

    Lo Studio propone una consulenza finalizzata alla elaborazione e redazione del Modello 231 nonché dei documenti di sistema necessari per l'implementazione ed il mantenimento dello stesso affinché idoneo alla prevenzione dei reati presupposto: codice etico, sistema disciplinare, protocolli di gestione, procedure per aree a rischio, sistema dei controlli delle procure e deleghe.

    >>Scarica le slide del nostro webinar<<

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    Firma Digitale e PEC

    Vi informiamo, con piacere, che il nostro Studio si è attivato per proporVi, nell'ambito di una sempre più completa gamma di servizi professionali la possibilità di rilasciare nuovi dispositivi di riconoscimento e autentificazione di documenti digitali; infatti, tramite l'utilizzo della FIRMA DIGITALE e della Posta Elettronica Certificata (PEC) il singolo cittadino, l'azienda o l'ente pubblico, ha la possibilità di firmare digitalmente ed inviare tramite posta elettronica ogni singolo documento informatico attribuendo ad esso valenza legale.

    LA FIRMA DIGITALE (Smart Cart e/o Business Key)

    Firmare digitalmente un documento informatico nel rispetto delle regole stabilite ai sensi dell'articolo 71, del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82-CAD, significa garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità del documento assumendo lo stesso valore legale della firma autografa.

    I "certificatori" hanno il ruolo di garantire la titolarità della firma digitale (disciplinati dagli articoli 26-32); si tratta di soggetti con particolari requisiti di onorabilità, accreditati presso il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), ora confluito in DigitPA presso i quali è possibile verificare la titolarità del firmatario di un documento elettronico.

    Quando utilizzare la FIRMA DIGITALE?
    La Firma Digitale può essere utilizzata su documenti che hanno un impatto economico di qualsiasi genere, come fatture, documenti fiscali, bilanci, contratti …. Può essere utilizzata per provare sia la provenienza che l'integrità di un qualsiasi file o documento generati da software, in modo da attribuire ad essi conferendone sicurezza e autenticità. I file firmati non possono essere manomessi/modificati ne da persone ne da software malevoli (virus). Dal momento che la firma digitale ha lo stesso valore legale della firma autografa è bene capire se il documento che si vuole firmare ha veramente la necessità di essere firmato digitalmente.

    PEC (Posta Elettronica Certificata)

    La posta elettronica certificata è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica tradizionale, alla quale però si aggiungono garanzie di certificazione e di sicurezza, quali l'autenticità del mittente, la data e l'orario di invio e la notifica di ricezione del messaggio, eliminando la possibilità di falsificazione e garantendo l'integrità del messaggio spedito.

    Grazie alla notifica dell'avvenuta consegna del messaggio, la PEC è l'equivalente informatico della raccomandata postale assumendo di fatto lo stesso valore legale (art. 14 comm 3 del DPR 445/2000), anzi, rispetto a quest'ultima, garantisce un legame certo tra la trasmissione ed il contenuto del documento trasmesso, assicurando maggiore celerità e un minore dispendio di tempo e costi.

    Quando utilizzare la PEC?
    La Posta Elettronica Certificata (PEC) nata per sostituire la Raccomandata postale può essere impiegata per finalità commerciali e legali come la convocazione consigli - giunte - assemblee, per la gestione comunicazioni ufficiali all'interno delle "reti" di aziende o di "reti" commerciali, per i rapporti con la PA, per lo scambio di offerte - ordini - contratti, per intrattenere i rapporti con l'INPS e per inviare i cedolini paghe ai dipendenti assicurando una maggiore celerità alla procedura e un minore dispendio di tempo e costi.

    La FIRMA DIGITALE e la POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA hanno valore legale?
    Si, come già detto in precedenza sia la FIRMA DIGITALE (dell'articolo 71, del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82-CAD) che la PEC (valore legale sancito con il DPR n.68 dell'11 febbraio 2005) hanno valore legale.

    SERVIZI FORNITI

    Lo Studio CDA istaurando una partnership con Infocert SpA, principale Ente Certificatore Italiano accredito presso DigitPA, è diventato Ufficio di Registrazione abilitato all'emissione di Firma Digitale e Posta Elettronica Certificata. Lo Studio CDA è abilitato all'emissione di dispositivi di firma digitale, creazione di nuovi indirizzi PEC e rinnovamento dei servizi in scadenza o già scaduti.

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    Archiviazione Sostitutiva

    Servizi di Archiviazione Ottica Sostitutiva

    CDA Studio Legale Tributario ha sviluppato una serie di servizi specifici volti a consentire alle aziende la smaterializzazione (memorizzazione su CD) dei documenti cartacei e degli archivi storici.

    Siamo in grado di offrire soluzioni settoriali personalizzate e non preconfezionate, finalizzate al rispetto dei criteri archivistici esistenti, con evidenti vantaggi in termini di efficienza gestionale, e "services on demand" che fanno risparmiare tempo e personale.

    Procedimento

    I documenti cartacei verranno archiviati in formato elettronico (viene archiviata e codificata l'immagine del documento originale, generalmente acquisita tramite scanner professionali), organizzati in archivi e raccoglitori virtuali secondo caratteristiche di immediata adattabilità ai criteri di ordinamento archivistico già in uso, senza allontanarsi da quella che è l'abituale archiviazione cartacea, ma anzi ottimizzandola con evidenti vantaggi in termini di efficienza gestionale.
    Gli archivi digitalizzati composti dalle immagini elettroniche e dagli indici di ricerca vengono scaricati sul supporto digitale, generalmente Cd-rom/Dvd. Non è necessaria l'installazione di appositi software di lettura sulle singole macchine, in quanto ogni supporto contiene oltre agli archivi digitalizzati anche il software necessario a consultarli.

    Tipologia di Intervento

    Lo studio propone una soluzione modulare, per l'archiviazione ottica sostitutiva; l'intervento si compone delle seguenti fasi:

    • acquisizione e o trasformazione su supporto informatico, dei dati contabili;
    • trasformazione dei dati in documenti informatici statici con i requisiti previsti dalla normativa;
    • organizzazione del contenuto dei supporti ottici e delle modalità di archiviazione\memorizzazione;
    • acquisizione, dall'ente autorizzato, della marca temporale ed apposizione della stessa sui documenti informatici;
    • espletamento delle pratiche necessarie per la richiesta della firma digitale, se necessario;
    • apposizione della firma digitale del responsabile della conservazione;
    • memorizzazione su supporto ottico dei documenti con relativo programma di consultazione;
    • consegna delle copie del supporto ottico ed istruzioni sulle modalità consultative.

    I nostri uffici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento al numero di telefono 0376/227111.

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