Dal 31 marzo 2015, il Dipartimento delle Finanze ed il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno emanato la prima circolare interpretativa riferita al DM n. 55 del 3 aprile 2013, che ha ad oggetto la fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Si ricorda che con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti dalla pubblica amministrazione, è stato istituito un Sistema di Interscambio (SdI) quale punto di passaggio obbligato di tutte queste fatture.
La circolare, in particolare, chiarisce i seguenti aspetti:
- termine per il caricamento delle anagrafiche in IPA e per la comunicazione ai fornitori;
- emissione della fattura elettronica;
- divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica;
- impossibilità di recapito della fattura elettronica.
1. Termine per il caricamento delle anagrafiche in IPA e per la comunicazione ai fornitori
Il termine entro il quale ciascuna Pubblica Amministrazione deve completare l’accreditamento in IPA precede di 3 mesi la data di decorrenza dell‘obbligo di fatturazione elettronica.
Come noto, le Pubbliche Amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche devono inserire, all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), l’anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture stesse. Conseguentemente l’IPA provvederà ad assegnare un codice a ciascun ufficio, codice che sarà reso pubblico all’interno del sito www.indicepa.gov.it.
Ciascuna Amministrazione, una volta ottenuti i codici IPA, deve darne comunicazione ai fornitori, i quali avranno l’obbligo di utilizzarli in sede di emissione delle fatture da inviare al Sistema di Interscambio. Si ricorda che il codice assegnato dall’IPA è uno degli elementi essenziali della fattura elettronica ed in assenza dello stesso la fattura viene scartata dal sistema di interscambio.
2. Emissione della fattura elettronica
L’art. 21, comma 1, del DPR 633/72 afferma che la fattura si considera emessa "all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del concessionario o committente".
La legge 244/2007 prevede che le fatture elettroniche non vengano inviate direttamente all’Amministrazione committente, bensì siano veicolate tramite il Sistema di Interscambio cui i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni sono tenuti ad inviare le fatture. Il Sistema di Interscambio, dopo la ricezione della fattura stessa e dopo aver effettuato i controlli previsti, provvede ad inoltrarla all’ufficio dell’Amministrazione competente, grazie al citato codice IPA. Conseguentemente a tale operazione il Sistema di Interscambio rilascia una ricevuta di consegna, ovvero una notifica di mancata consegna nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito negativo.
Pertanto, la ricevuta di consegna o la notifica di mancata consegna sono elementi sufficienti per considerare la fattura emessa ai sensi dell’art. 633/72.
3. Divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica
L’art. 6, comma 6, del DM n. 55 del 3 aprile 2013 prevede che, trascorsi tre mesi della data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, le Pubbliche Amministrazioni non possano procedere ad alcun pagamento, sino all’invio delle fatture in formato elettronico.
La circolare chiarisce che tale limite riguarda esclusivamente le fatture cartacee emesse dopo la data in cui scatta l’obbligo di fatturazione elettronica. Le fatture cartacee emesse prima della decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica e ricevute successivamente debbono essere pagate.
4. Impossibilità di recapito della fattura elettronica
L’impossibilità di recapito della fatture elettronica può avvenire nel caso in cui il Codice dell’Amministrazione, pur essendo presente in IPA, non sia identificabile; oppure nel caso in cui l’Amministrazione non sia censita in IPA; o infine nel caso in cui non sia possibile trasmettere all’amministrazione la fattura correttamente ricevuta dal Sistema di Interscambio.
4.1. Codice ufficio dell’amministrazione non deducibile dall’IPA
Le specifiche operative relative all’allegato D del DM n. 55 del 3 aprile 2013 prevedono che sia reso disponibile un Ufficio di Fatturazione Elettronica Centrale denominato "Uff_eFatturaPA". Tale ufficio potrà essere utilizzato dal fornitore solo ed esclusivamente nel caso in cui non abbia ricevuto la comunicazione del codice ufficio destinatario della fattura elettronica da parte dell’Amministrazione e, pur avendo riscontrato la presenza dell’Amministrazione in IPA, non sia in grado di individuare l’Ufficio destinatario della fattura.
4.2. Amministrazione non censita in IPA
Nel caso in cui il fornitore abbia rilevato l’assenza in IPA dell’Amministrazione stessa, le specifiche tecniche all’allegato B del DM 55/2013 indicano che il codice ufficio da inserire in fattura può assumere il valore di default indicato nelle specifiche stesse. Il Sistema di Intercambio, dopo aver intercettato una fattura con un valore di default, verifica, sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura, l’esistenza in IPA di un ufficio deputato al ricevimento della fattura elettronica.
Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un ufficio di fatturazione elettronica, il Sistema di Interscambio respinge la fattura inviando al mittente una notifica di scarto e segnalando il codice ufficio da utilizzare. Altrimenti il Sistema rilascia un’attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito per cause non imputabili al fornitore.
4.3. Impossibilità di inoltro al destinatario per cause tecniche
Se la fattura è correttamente pervenuta al Sistema di Interscambio, ma, per motivi tecnici, risulta non inoltrabile all’Amministrazione, il Sistema invia una notifica di mancata consegna. In tal caso la struttura di supporto del Sistema contatta l’Amministrazione ricevente affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo. Se, trascorsi 10 giorni dalla data di notifica di mancata consegna il problema non viene risolto, il Sistema invia un’attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito al fornitore.
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