Osservatorio ESG permanente

Il nuovo progetto "Mantova Sostiene il Futuro"

CDA Studio Legale Tributario e Studio RA – Revisori Associati, all'inizio del 2022 hanno condotto un’analisi sul tessuto economico mantovano, finalizzata ad evidenziare il grado di attenzione alla sostenibilità da parte delle imprese del territorio e dando vita al progetto “Mantova Sostiene il Futuro”. Tale progetto è stato pubblicato all’interno del libro “Le Società di Capitali e le Società Cooperative Mantovane – Analisi dei bilanci 2020 e 2019 delle 818 principali aziende”.

Il 6 marzo 2023 è stato presentato sulla Gazzetta di Mantova l’avvio della nuova edizione di “Mantova Sostiene il Futuro”, che ha l’obiettivo di creare un “Osservatorio ESG” permanente dedicato al monitoraggio e all’evolversi del campione di aziende nel tempo.
Il nuovo progetto è stato avviato con una convenzione con il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Verona, che ha previsto l’istituzione di due borse di studio finanziate dai due studi promotori, una delle quali è stata dedicata alla memoria del dott. Vincenzo Mariotti, fondatore di CDA Studio Legale Tributario e di RA – Revisori Associati, scomparso nel 2021.

L'Osservatorio ESG permanente

Data l’importanza e l’innovatività del progetto, altre realtà del territorio hanno deciso di condividerlo, contribuendo al finanziamento, all’organizzazione e alla realizzazione dello stesso.
La ricerca si basa su interviste al top management delle aziende selezionate, i cui risultati saranno analizzati dal team di ricerca coordinato dal professor Lai e dal professor Stacchezzini, da tempo impegnati in ricerche e autori di numerose pubblicazioni in tema di corporate reporting e sostenibilità d’impresa.

L’analisi verrà condotta mediante un framework allineato con i nuovi standard europei di rendicontazione di sostenibilità, che l’implementazione della Direttiva CSRD (Direttiva europea approvata alla fine del 2022 riguardante la comunicazione societaria sulla sostenibilità) renderà obbligatori. Questo farà sì che le aziende partecipanti possano comprendere quanto il loro impegno verso la sostenibilità risulti allineato alle aspettative della società civile, anche nella prospettiva di poter redigere un giorno il bilancio di sostenibilità.

 I risultati attesi

La ricerca avrà una durata di cinque mesi e rappresenta una prima tappa per l’avvio di un percorso con un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, che ha l’obiettivo di monitorare il campione di aziende nel tempo, tenendo presente la scadenza fissata dall’ONU con l’“Agenda 2030”.
La realizzazione i questo progetto consentirà di diffondere la cultura della sostenibilità d'impresa verso il contesto delle PMI.

Scopri il progetto nel dettaglio 

>>Articolo della Gazzetta di Mantova<<

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ESG Network: il nostro impegno verso la sostenibilità

logo ESG

 

 


Crediamo fermamente che il futuro delle imprese dipenda dall'integrazione dei principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) nelle loro strategie. Per questo motivo, abbiamo aderito, con grande entusiasmo, al progetto ESG Network, una rete di professionisti impegnati nella diffusione della cultura della sostenibilità, con un focus particolare sulle piccole e medie imprese (PMI). Questo progetto è una straordinaria opportunità, per tutti, di collaborare con esperti del settore e di promuovere valori essenziali per il futuro del nostro pianeta e dell'economia globale.

Il nostro studio è profondamente convinto dell'importanza di abbracciare e promuovere la sostenibilità. La partecipazione al progetto ESG Network rafforza il nostro impegno e ci motiva ulteriormente a supportare le PMI in questo percorso cruciale. Invitiamo tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, a considerare seriamente l'integrazione dei principi ESG nelle loro attività quotidiane per costruire un futuro migliore e più sostenibile per tutti.

Visita il sito ESG Network 

 

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Super Bonus 110%

La detrazione delle spese sostenute per efficienza energetica, interventi antisismici, impianti fotovoltaici

Il “Decreto Rilancio” ha introdotto nuove disposizioni in merito alle spese sostenute dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Quali sono le principali novità?

  • le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “sisma bonus”), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (cd. “eco bonus”).
  • è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. “sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
  • Viene introdotto un sistema di controllo strutturato per evitare comportamenti non conformi alle disposizioni agevolative.

Chi può beneficiarne

Possono beneficiare della detrazione:

  • I condomìni;
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
  • IACP comunque denominati;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • ONLUS, organizzazioni di volontariato e APS;
  • ASD SSD.

Cosa riguarda l’agevolazione?

L’agevolazione riguarda due macro categorie di interventi:

  • Interventi “trainanti” o principali, così individuati perché, oltre ad essere caratterizzati da portata e consistenza maggiore, estendono la detrazione anche ad altri interventi minori congiuntamente effettuati; è il caso di:
    Interventi di riqualificazione energetica.
    La relativa detrazione viene elevata al 110% e ripartita in cinque quote annuali di pari importo: 
       1. isolamento termico delle “superfici opache verticali, orizzontali e inclinate”;
       2. interventi sulle parti comuni degli edifici, 
       3. interventi sugli edifici unifamiliari o sulla singola unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
    Interventi antisismici: per i quali la detrazione è elevata al 110%.
  • Interventi “trainati”, i quali, come sopra accennato, beneficiano della detrazione in oggetto se effettuati congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti”:
       1. interventi di efficientamento energetico;
       2. installazione di impianti solari fotovoltaici;
       3. installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Gli adempimenti da rispettare

I beneficiari sono tenuti a:

  • Depositare in Comune la relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 192/2005;
  • Acquisire le asseverazioni tecniche necessarie;
  • Acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica (se necessario);
  • Salvo il caso in cui l’importo del corrispettivo sia oggetto di sconto in fattura o di cessione del credito, effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario;
  • Conservare le fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute, la ricevuta del bonifico bancario (o postale);
  • Trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori i dati richiesti dai relativi modelli (se necessario);
  • Conservare ed esibire, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o di ENEA, tutta la documentazione.

Inoltre, in aggiunta ai predetti adempimenti, è necessario acquisire:

  • visto di conformità;
  • asseverazione tecnica.

Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili.

La proposta di CDA

  • analisi preliminare degli interventi e della spettanza;
  • calcolo di convenienza sulla detrazione o sue alternative (sconto, cessione);
  • affiancamento ai tecnici che svolgono i lavori agevolabili;
  • apposizione di visto di conformità e asseverazione tecnica (all’occorrenza);
  • supporto sugli altri adempimenti (composizione della fattura, predisposizione del bonifico, ecc.).

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Cloud computing

Il servizio Cloud Computing prevede la messa a disposizione di un insieme di tecnologie che permettono di memorizzare/archiviare e/o elaborare dati (tramite CPU o software) grazie all'utilizzo di risorse hardware/software distribuite e virtualizzate in Rete in un'architettura tipica client-server.
CDA, nell’ambito della propria attività di data center, mette a disposizione un'intera infrastruttura di rete sotto forma di servizio di host network.
Pertanto, il cliente può dotarsi di risorse hardware di rete e software (sistemi operativi e applicativi), configurate nel modo desiderato, come se fossero di sua proprietà.
Tipicamente, i server sono virtuali ma possono anche essere impegnate intere macchine pagando semplicemente il relativo canone.
Tutte le attività sistemistiche così come l'assistenza, le metodologie di sicurezza, la protezione e conservazione dei dati, fanno parte integrante del servizio.
In pratica, in questa forma di hosting le risorse (ma non i dati) sono di proprietà di CDA che li eroga sotto forma di servizio, come se fosse una sorta di affitto.

  • I vantaggi per l'utilizzatore sono:
  • eliminazione dei costi associati all'hardware e al software;
  • sistema di backup archivi e programmi compreso nel servizio;
  • continuità operativa degli apparati garantita,
  • disponibilità di materiali mantenuti costantemente aggiornati,
  • aggiornamento costante di tutti i programmi (antivirus compresi)
  • scalabilità immediata ed estremamente semplice da configurare,
  • garanzia dell'accesso da ovunque e reperibilità dei dati, eliminazione delle spese di alimentazione elettrica e simili.
  • assistenza tecnica help desk;

Nel caso in cui il servizio di hosting sia riferito ai dati contabili, vi è l’ulteriore vantaggio per il cliente di aver garantito il monitoraggio ed il controllo tempestivo delle proprie operazioni da parte di consulenti qualificati, ma, soprattutto, un affiancamento al proprio personale amministrativo o una sua sostituzione temporanea in caso di periodi di assenza prolungati nel tempo.

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Gestione recupero crediti

Affianchiamo la tua realtà con un team di professionisti esperti in ambito fiscale e giuridico per aiutarti ad individuare e sviluppare le soluzioni più adatte per la prevenzione delle perdite, l'avvio delle attività di recupero del credito stragiudiziale, la raccolta delle informazioni dettagliate sul debitore e il suo sollecito al rispetto delle scadenze, finanche all’azione legale.

Il servizio non comporta alcun costo di mandato iniziale, ma l'applicazione di una percentuale sulle somme che verranno effettivamente recuperate.

Verifiche preliminari

Si verificano i dati anagrafici del debitore nonché sua residenza o domicilio.
Primo approccio telefonico: se il debitore collabora, convocazione presso lo studio, elaborazione di accordo stragiudiziale, eventuale emissione di titolo a garanzia.
In questo caso, l'opera di recupero crediti può ritenersi conclusa già in queste prime fasi.
In caso negativo, si passa alla fase successiva.

Azione legale

Con l’intervento di un legale viene diffidato il debitore ad adempiere nel rispetto di un termine stabilito (nella prassi sette giorni); se il debito risulterà ancora insoluto, si provvederà ad adire alle procedure giudiziali.

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Adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili per prevenire la crisi d'impresa

CDA Studio Legale Tributario può offrire alle imprese le soluzioni da adottare per prevenire la crisi d’impresa e tenersi al riparo dalle nuove responsabilità introdotte dalla nuova legge fallimentare, contribuendo anche a migliorare la performance aziendale.

Il nuovo codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (CCII)
, che sostituisce la vecchia legge fallimentare, ha innanzitutto modificato l’art. 2086 del Codice Civile, stabilendo che ciascun imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, che possa garantire la rilevazione tempestiva dei segnali di una possibile crisi, prima che si manifesti e possa compromettere la continuità aziendale.
Con le modifiche introdotte dal 15/07/2022, inoltre, il CCII ha introdotto nuove importanti responsabilità a carico degli amministratori: qualora si manifesti la crisi, in caso di insolvenza della società, se non erano stati preventivamente adottati gli adeguati assetti richiesti dalla norma, gli amministratori possono essere chiamati a rispondere personalmente, con il proprio patrimonio, e l’organo di controllo, se esistente, può essere responsabile per non aver vigilato. Agli amministratori è richiesto di:
- istituire assetti organizzativi adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale,
- attivarsi per l’adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Gli adeguati assetti richiesti dalla norma


Gli adeguati assetti richiesti dalla norma possono essere così definiti:
➔ Assetti Amministrativi: si occupano delle procedure dirette a garantire che le attività aziendali e le singole fasi in cui le stesse si articolano si svolgano ordinatamente e possono essere riconducibili a: documento di valutazione dei rischi (D. Lgs. 81/’08), sicurezza informatica e protezione dei dati (GDPR), Modello Organizzativo di Gestione (MOG) ai sensi del D. Lgs. 231/’01;
➔ Assetti Organizzativi: hanno ad oggetto l’allocazione del potere decisionale, che deve essere compiuta in modo che tale potere sia detenuto e concretamente esercitato da soggetti dotati delle necessarie competenze, e sono rappresentati da: organigramma aziendale, funzionigramma, mansionario, procedure del sistema qualità;
➔ Assetti Contabili: consistono nel sistema di rilevazione dei fatti di gestione, garantendo quindi: reportistica infrannuale, conoscenza del costo del prodotto, budget aziendale e piano finanziario per i prossimi 12 mesi.

Alcuni di questi aspetti sono obbligatori per legge, quindi imprescindibili, ed altri sono fondamentali per la gestione d’impresa, pertanto entrambi rappresentano il minimo indispensabile, mentre altri aspetti possono essere un ulteriore sviluppo della performance aziendale. Verificando l’esistenza degli strumenti sopra indicati, si potrebbe già fare una prima diagnosi aziendale (esempio), che può già indicare carenze importanti, da colmare al più presto, prima di altre.

In particolare, per poter verificare in ogni momento che l’impresa sia in grado di far fronte ai debiti contratti, la Camera di Commercio ha creato il portale per la composizione negoziale della crisi d’impresa, dove si possono presentare le istanze e dove viene messo a disposizione uno strumento pratico di test, ossia un file Excel che, dopo aver inserito alcuni dati, restituisce un valore espressivo del grado di difficoltà della solvibilità aziendale, descritto nelle istruzioni che accompagnano tale test.


Gli assetti amministrativi, contabili ed organizzativi devono essere adeguati alle dimensioni e alla struttura della società, ma devono essere efficaci al fine di prevenire la crisi e migliorare le performances aziendali.

Si segnala infine che la Camera di Commercio di Mantova ha recentemente pubblicato un bando per la prevenzione della crisi d’impresa per la prevenzione della crisi d’impresa, che finanzia il 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 5.000, per consulenze, servizi specialistici e software finalizzate all’introduzione dei sistemi di monitoraggio permanente dell’equilibrio economico finanziario, di allerta e gestione della crisi di impresa. 
L'apertura per le domande è prevista per il 15/05/2023 alle ore 9.00.


CDA Studio Legale Tributario è disponibile ad un contatto, per analizzare della situazione attuale e proporre l’avvio di un percorso
finalizzato alla graduale implementazione di adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili.

  • >> Scarica le slide del nostro Webinar sugli Adeguati Assetti<<
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    Fatturazione elettronica PA

    Dal 31 marzo 2015, il Dipartimento delle Finanze ed il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno emanato la prima circolare interpretativa riferita al DM n. 55 del 3 aprile 2013, che ha ad oggetto la fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

    Si ricorda che con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti dalla pubblica amministrazione, è stato istituito un Sistema di Interscambio (SdI) quale punto di passaggio obbligato di tutte queste fatture.

    La circolare, in particolare, chiarisce i seguenti aspetti:

    1. termine per il caricamento delle anagrafiche in IPA e per la comunicazione ai fornitori;
    2. emissione della fattura elettronica;
    3. divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica;
    4. impossibilità di recapito della fattura elettronica.

    1. Termine per il caricamento delle anagrafiche in IPA e per la comunicazione ai fornitori

    Il termine entro il quale ciascuna Pubblica Amministrazione deve completare l’accreditamento in IPA precede di 3 mesi la data di decorrenza dell‘obbligo di fatturazione elettronica.

    Come noto, le Pubbliche Amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche devono inserire, all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), l’anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture stesse. Conseguentemente l’IPA provvederà ad assegnare un codice a ciascun ufficio, codice che sarà reso pubblico all’interno del sito www.indicepa.gov.it.

    Ciascuna Amministrazione, una volta ottenuti i codici IPA, deve darne comunicazione ai fornitori, i quali avranno l’obbligo di utilizzarli in sede di emissione delle fatture da inviare al Sistema di Interscambio. Si ricorda che il codice assegnato dall’IPA è uno degli elementi essenziali della fattura elettronica ed in assenza dello stesso la fattura viene scartata dal sistema di interscambio.

    2. Emissione della fattura elettronica

    L’art. 21, comma 1, del DPR 633/72 afferma che la fattura si considera emessa "all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del concessionario o committente".

    La legge 244/2007 prevede che le fatture elettroniche non vengano inviate direttamente all’Amministrazione committente, bensì siano veicolate tramite il Sistema di Interscambio cui i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni sono tenuti ad inviare le fatture. Il Sistema di Interscambio, dopo la ricezione della fattura stessa e dopo aver effettuato i controlli previsti, provvede ad inoltrarla all’ufficio dell’Amministrazione competente, grazie al citato codice IPA. Conseguentemente a tale operazione il Sistema di Interscambio rilascia una ricevuta di consegna, ovvero una notifica di mancata consegna nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito negativo.

    Pertanto, la ricevuta di consegna o la notifica di mancata consegna sono elementi sufficienti per considerare la fattura emessa ai sensi dell’art. 633/72.

    3. Divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica

    L’art. 6, comma 6, del DM n. 55 del 3 aprile 2013 prevede che, trascorsi tre mesi della data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, le Pubbliche Amministrazioni non possano procedere ad alcun pagamento, sino all’invio delle fatture in formato elettronico.

    La circolare chiarisce che tale limite riguarda esclusivamente le fatture cartacee emesse dopo la data in cui scatta l’obbligo di fatturazione elettronica. Le fatture cartacee emesse prima della decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica e ricevute successivamente debbono essere pagate.

    4. Impossibilità di recapito della fattura elettronica

    L’impossibilità di recapito della fatture elettronica può avvenire nel caso in cui il Codice dell’Amministrazione, pur essendo presente in IPA, non sia identificabile; oppure nel caso in cui l’Amministrazione non sia censita in IPA; o infine nel caso in cui non sia possibile trasmettere all’amministrazione la fattura correttamente ricevuta dal Sistema di Interscambio.

    4.1. Codice ufficio dell’amministrazione non deducibile dall’IPA

    Le specifiche operative relative all’allegato D del DM n. 55 del 3 aprile 2013 prevedono che sia reso disponibile un Ufficio di Fatturazione Elettronica Centrale denominato "Uff_eFatturaPA". Tale ufficio potrà essere utilizzato dal fornitore solo ed esclusivamente nel caso in cui non abbia ricevuto la comunicazione del codice ufficio destinatario della fattura elettronica da parte dell’Amministrazione e, pur avendo riscontrato la presenza dell’Amministrazione in IPA, non sia in grado di individuare l’Ufficio destinatario della fattura.

    4.2. Amministrazione non censita in IPA

    Nel caso in cui il fornitore abbia rilevato l’assenza in IPA dell’Amministrazione stessa, le specifiche tecniche all’allegato B del DM 55/2013 indicano che il codice ufficio da inserire in fattura può assumere il valore di default indicato nelle specifiche stesse. Il Sistema di Intercambio, dopo aver intercettato una fattura con un valore di default, verifica, sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura, l’esistenza in IPA di un ufficio deputato al ricevimento della fattura elettronica.

    Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un ufficio di fatturazione elettronica, il Sistema di Interscambio respinge la fattura inviando al mittente una notifica di scarto e segnalando il codice ufficio da utilizzare. Altrimenti il Sistema rilascia un’attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito per cause non imputabili al fornitore.

    4.3. Impossibilità di inoltro al destinatario per cause tecniche

    Se la fattura è correttamente pervenuta al Sistema di Interscambio, ma, per motivi tecnici, risulta non inoltrabile all’Amministrazione, il Sistema invia una notifica di mancata consegna. In tal caso la struttura di supporto del Sistema contatta l’Amministrazione ricevente affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo. Se, trascorsi 10 giorni dalla data di notifica di mancata consegna il problema non viene risolto, il Sistema invia un’attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito al fornitore.

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