Esonero parziale della contribuzione previdenziale
L’art. 1, comma 20, delle Legge 30 dicembre 2020, n. 178, entrata in vigore il 1° Gennaio 2021, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, istituisce il Fondo per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa.
Tale Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti da lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n.103.