IMU 2021: acconto del 16 giugno

Con la presente comunicazione si vuole informare in merito alla prossima scadenza del versamento dell’acconto IMU 2021, ordinariamente previsto per il 16 giugno p.v.

Quanto è dovuto


In sede di acconto si usano le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2020 sulla situazione attuale e aggiornata del patrimonio immobiliare.
Pertanto si chiede, a chi non l’avesse già fatto, di comunicare prontamente le modifiche intervenute a partire dal 2021 nella propria situazione (acquisti, vendite, eredità, costituzione o cessazione di usufrutti o altri diritti reali, concessioni in locazione o cessazioni, leasing, edificabilità dei terreni, ecc.).

La situazione emergenziale: casi di esonero


Tra le modifiche inserite nel decreto Sostegni in sede di conversione in legge, vi è anche un esonero dal pagamento della prima rata di acconto dell’IMU, ma solo in alcuni specifici casi.
La norma stabilisce che non è dovuta l’IMU sugli immobili posseduti da soggetti passivi per i quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 1, commi da 1 a 4, del D.L. n. 41/2021. Ciò significa che i soggetti passivi IMU, che abbiano sofferto una riduzione del fatturato 2020 pari o superiore al 30% rispetto al fatturato realizzato nel 2019, saranno esonerati dal versamento, sempre che ricorra anche un ulteriore presupposto, vale a dire che in tale immobile i soggetti passivi esercitino la loro attività e ne siano dunque gestori.

Si tratta in sostanza dei potenziali fruitori del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, D.L. n. 41/2021: i titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgano attività d’impresa, arte o professione o ancora che producano reddito agrario, con esclusione: di coloro che abbiano cessato la loro attività alla data di entrata in vigore del decreto, o che abbiano attivato la partita IVA successivamente alla medesima data, degli enti pubblici, degli intermediari finanziari e delle società di partecipazione.
Per fruire dell’esenzione è necessario che i soggetti beneficiari abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019 (o nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore della norma per i soggetti con esercizio a cavallo d’anno).

Definiti i destinatari dell’agevolazione, è poi necessario che si verifichino altre due specifiche condizioni per il riconoscimento dell’esenzione.
1. devono aver subito una riduzione del loro fatturato nell’anno 2020 che sia pari ad almeno il 30%, se rapportata al fatturato dell’anno 2019;
2. l’immobile (oggetto dell’imposta) sia utilizzato dal soggetto passivo IMU, in quanto gestore dell’attività in esso esercitata. Di conseguenza, saranno sempre esclusi gli immobili posseduti dal soggetto passivo concessi in locazione.

In questa prospettiva non è dato sapere se l’esonero possa riguardare anche l’IMU che colpisce gli immobili strumentali e gli immobili “patrimonio”, concessi o meno in locazione a terzi, detenuti dalle società di pura gestione immobiliare. Sul punto, si attendono opportuni chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.

L’esenzione in oggetto, al pari di tutti gli altri aiuti di Stato dei quali si è beneficiato nel medesimo periodo, soggiace ai limiti e condizioni previsti dalla Comunicazione la Commissione Europea del 19 marzo 2020 C.2020 1863 final e successive modificazioni, meglio conosciuta come Temporary Framework.
In particolare, sarà necessario considerare il monte agevolazioni complessivo tenendo ferma la definizione di “impresa unica” di matrice comunitaria: il totale degli aiuti di Stato percepibili, nel caso di più imprese soggette al medesimo controllo giuridico ed economico, dovrà essere conteggiato in maniera unitaria per l’intero gruppo e non per singola impresa.

Si ricordano le ulteriori esenzioni già previste in ambito IMU:
- decreto Agosto (art. 78, comma 3, D.L. n. 104/2020), che ha introdotto l’esenzione per gli immobili di categoria D3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri, sale per concerti e spettacoli, qualora i proprietari degli immobili siano anche i gestori degli stessi;
- legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 599, legge n. 178/2020), applicabile agli immobili che sono stati utilizzati nelle attività turistico ricettive, anche in questo caso qualora i proprietari degli immobili ne siano anche i gestori.


Adempimenti di studio
I Vostri consulenti di riferimento sono disponibili al confronto in merito alla prossima scadenza per poter procedere al calcolo e quindi alla consegna della delega di pagamento.


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