Contributo a fondo perduto
L’articolo 1 del D.L. “Sostegni” riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti
titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
La norma è di carattere generale, non essendovi più riferimento a specifici codici ATECO.
Sono però esclusi:
- soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- soggetti che hanno avviato partita Iva dopo la data di entrata in vigore del decreto;
- enti pubblici;
- intermediari finanziari e società di partecipazione.
Altra limitazione risiede nel fatto che possono beneficiare del contributo solo i soggetti che, nel periodo d’imposta 2019, abbiano avuto ricavi e compensi
inferiori a 10 milioni di euro.
Per definizione, il contributo spetta a condizione che, dal rapporto tra l’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2020 rispetto a quello 2019, risulti un calo almeno pari al 30%.
Ai soli soggetti che hanno
attivato partita Iva dal 2019, il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta.
L’ammontare del contributo viene determinato applicando una
percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi 2020 e quello del 2019 (per i soggetti che hanno aperto partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione; i soggetti che hanno aperto partita Iva nel 2020, non potendo fare alcun confronto, riceveranno l’importo minimo).
Tale percentuale viene determinata sulla base dei ricavi e compensi 2019:
% CONTRIBUTO
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RICAVI/COMPENSI 2019
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60%
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inferiori a 100.000 euro
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50%
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tra 100.001 e 400.000 euro
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40%
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tra 400.001 e 1.000.000 euro
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30%
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tra 1.000.001 e 5.000.000 euro
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20%
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tra 5.000.001 e 10.000.000 euro
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L’importo
massimo ottenibile è pari a
150.000 euro. Viene in ogni caso riconosciuto un
contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Importante novità consiste nella possibilità di
utilizzare il contributo sotto forma di credito d’imposta in compensazione tramite modello F24.
Per poter beneficiare del contributo, che come gli altri contributi ed indennità erogati a fronte dell’emergenza pandemica non concorre alla formazione del reddito imponibile, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare
apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica, indicando la sussistenza dei requisiti.