Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

A partire dal 15 aprile stati resi disponibili nell’area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi» delle Entrate i primi elenchi che servono al contribuente per riscontrare il bollo dovuto sulle fatture elettroniche. In coda alla Circolare si riportano le selezioni da effettuare all’interno del portale.

Un provvedimento del direttore delle Entrate (pubblicato il 4 febbraio) regola infatti la messa a disposizione del cedente/prestatore (o del suo intermediario delegato) di una duplice tipologia di liste, rilasciate con cadenza regolare entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre, ovvero:

  1. l’elenco delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite Sdi dal 01/01/2021 che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (denominato Elenco A, non modificabile);
  2. l’elenco delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 01/01/2021, emesse e inviate tramite Sdi che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (denominato Elenco B, modificabile) sulla base dei criteri soggettivi e oggettivi descritti nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento delle Entrate.

A quel punto, il contribuente potrà:

  • non fare nulla, così confermando indirettamente la selezione effettuata dalle Entrate nell’Elenco B, con il conseguente obbligo di versare l’imposta di bollo;
  • indicare e selezionare le fatture dell’Elenco B per le quali non ritiene dovuta l’imposta di bollo, operazione che potrà essere fatta sia in modo puntuale che in modo massivo;
  • indicare altre fatture elettroniche, non inserite dalle Entrate, per le quali è comunque dovuta l’imposta di bollo.

Queste modifiche potranno essere effettuate fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento, quindi entro il 30 aprile per il primo trimestre. La stessa Agenzia, però, ha concesso un extra-time per le fatture riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre: le modifiche, anziché entro il 31 luglio, potranno essere effettuate entro il 10 settembre.

Sarà possibile modificare l’elenco più volte, ma solo l’ultima modifica sarà usata dalle Entrate per determinare il dovuto. La nuova procedura informatica, infatti, entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (15 maggio per primo trimestre, ma 20 settembre per il secondo trimestre) calcolerà anche l’imposta di bollo dovuta in base ai dati confermati o modificati dal contribuente. L’imposta potrà essere versata direttamente tramite il servizio web nel portale «Fatture e corrispettivi», che quantificherà anche l’eventuale ravvedimento, oppure con modello F24.

Di seguito si ricordano le scadenze previste per il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche:

Periodo
Scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo
1° Trimestre
31 Maggio
2° Trimestre
30 Settembre
3° Trimestre
30 Novembre
4° Trimestre
28 Febbraio

Resta, come per l’anno 2020, la facoltà di posticipare il versamento dei primi due trimestri entro il termine previsto del terzo trimestre qualora l’importo dovuto non superi i 250 euro o meglio, più precisamente:

  • se il dovuto per il primo trimestre è inferiore ai 250 euro si potrà versare entro il termine del secondo;
  • qualora la somma di quanto dovuto per entrambi i due trimestri sia complessivamente inferiore ai 250 euro gli importi dovuti potranno essere versati nel termine del terzo.

In caso in caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta calcolata in base ai dati modificati o confermati dal contribuente, il Fisco invierà una comunicazione al domicilio digitale registrato nell’elenco Inipec che conterrà l’ammontare dell’imposta, della sanzione e degli interessi: il destinatario potrà fornire entro 30 giorni chiarimenti o pagare, con uno sconto delle sanzioni ridotte a 1/3.

Istruzioni

circolare 160621

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