Il D.L. 23.10.2018, n. 119 ha introdotto, in un’ottica di “pacificazione fiscale”, diversi strumenti volti a facilitare la risoluzione delle controversie, anche solo potenziali, con il fisco, sia dalla fase più incipiente tipicamente legata al processo verbale di constatazione, fino al caso estremo delle somme iscritte definitivamente a ruolo ed affidate all’agente della riscossione.
>> Scarica la news <<
In estrema sintesi, gli strumenti introdotti dalla nuova disciplina consistono in un alleggerimento delle somme complessivamente dovute dal contribuente per “definire”, e cioè regolarizzare, la propria posizione, prendendo come data di riferimento il giorno di entrata in vigore del citato Decreto Legge, e cioè il 24.10.2018.
Più in particolare, le nuove disposizioni normative esentano il contribuente dal pagamento delle sanzioni e degli interessi normalmente applicabili in caso di mancato versamento di tributi dovuti. Il Decreto Legge introduce, inoltre, la possibilità di correggere ed integrare proattivamente errori od omissioni riguardanti dichiarazioni già presentate, mediante l’invio di dichiarazioni integrative speciali ed il pagamento di un’imposta sostitutiva.
Di seguito sono elencate, senza pretesa di esaustività, le principali aree di intervento del Decreto Legge.
Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale
Fino al 31.05.2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017. L’integrazione dell’imponibile è ammessa fino a 100.000,00 euro per ciascun anno d’imposta e non deve comunque superare il 30 per cento di quanto già dichiarato. In particolare, il D.L. 119/2018 permette al contribuente di definire la propria posizione applicando sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno d’imposta, senza sanzioni ed interessi:
1. un'imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un'aliquota pari al 20 per cento ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'IRAP;
2. un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20 per cento;
3. l'aliquota media per l'IVA, risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni
Pagina 2
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nel caso in cui non è possibile determinare l’aliquota media, si applica l’aliquota ordinaria del 22 per cento.
A tal fine il contribuente deve:
- inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle Entrate, per uno o più periodi d’imposta per i quali, alla data del 24.10.2018, non sono scaduti i termini per l’accertamento;
- provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto, entro il 31.07.2019, senza avvalersi della compensazione nel modello F24; il versamento può essere ripartito in 10 rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30/09/2019.
Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
I processi verbali di constatazione consegnati entro il 24.10.2018 possono essere definiti senza il pagamento delle sanzioni e degli interessi, purché, alla predetta data, non sia ancora stato notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.
Il contribuente può quindi definire il contenuto integrale del processo verbale di constatazione presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni contestate nel verbale in materia di imposte di redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24.10.2018, non ancora impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso, che residua dopo il 24.10.2018.
Medesima facoltà è prevista per gli inviti al contraddittorio notificati entro il 24.10.2018, che possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data.
Anche gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018 possono essere perfezionati con il pagamento, entro 20 giorni dalla predetta data, delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori.
Definizione agevolata dei ruoli
I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese nei carichi stessi,
Pagina 3
gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, versando integralmente le somme:
- affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento.
Il versamento potrà essere eseguito in unica soluzione entro il 31.07.2019 oppure nel numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo. Le rate scadono il 31.07 ed il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2019.
Il sopra menzionato Decreto Legge prevede, inoltre, che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010, aventi un importo residuo non superiore ad euro 1.000,00, comprensivo di capitale, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, siano automaticamente cancellati.
Definizione agevolata delle controversie tributarie
Le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, purché il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24.10.2018 ed, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con sentenza definitiva.
In deroga a ciò, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24.10.2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:
- della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31.05.2019; nel caso in cui gli importi superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali.
Regolarizzazione volontaria per società ed associazioni sportive dilettantistiche
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro Coni, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale, di cui si è già detto sopra, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno d’imposta, nel limite complessivo di euro 30.000,00 di imponibile annuo.
Tali soggetti possono altresì avvalersi:
- della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, versando un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l’IVA,
Pagina 4
dovuta per intero, ed al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
- della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi le commissioni tributarie con il versamento del:
- 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data del 24.10.2018, questa penda ancora nel 1° grado di giudizio;
- 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’Amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data del 24.10.2018;
- 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data del 24.10.2018.
Chi fosse interessato a ricevere ulteriori informazioni potrà contattare:
- La dott.ssa Sara Bertazzoni al numero 0376-227130 mail
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.- Il dott. Simone Mortari al numero 0376-227166 mail
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
>> Scarica la news <<