Le Fondazioni e la Riforma del Terzo Settore

La Riforma del Terzo Settore in atto da più di un anno, pur non essendo ancora completa, ha cominciato a prendere concretamente forma con la pubblicazione dei Decreti Correttivi di fine luglio e inizio agosto, che hanno apportato modifiche sia in tema di normativa delle Imprese sociali, sia in tema di Codice del Terzo Settore. E’ pertanto opportuno cominciare da subito a individuare le opportunità presenti nei testi di Legge, nonché procedere al confronto tra le varie tipologie dei nuovi Enti del Terzo Settore, in modo da valutare concretamente la scelta da compiere all’interno delle possibili alternative.

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Adeguamento degli statuti
E’ importante, al riguardo, ricordare che, per rimanere allineati con la nuova normativa e per ottenere l’iscrizione quale nuovo Ente del Terzo Settore (ETS), esiste un termine di legge entro il quale adeguare gli Statuti in modo da recepire le nuove disposizioni previste dalla Riforma, fissato al 03/08/2019.
La Riforma abroga l’intera normativa delle Onlus, facendone scomparire la figura; peraltro non viene previsto un passaggio automatico dai registri attuali delle Onlus a una analoga figura all’interno dei nuovi ETS (come invece avviene per le Associazioni di Promozione Sociale e per le Organizzazioni Di Volontariato); questo, tra le altre cose, comporta, per tali soggetti attualmente con riconoscimento di Onlus, la devoluzione del patrimonio accumulato in caso non si dovesse scegliere il passaggio a una figura prevista all’interno dei “tipi” ETS (Enti Terzo Settore).

Le Fondazioni con riconoscimento Onlus
Molte fondazioni con attività di assistenza e beneficenza, a seguito del passaggio dalla precedente figura di “Ipab”, hanno ottenuto il riconoscimento come Onlus dall’Agenzia delle Entrate, potendo quindi “decommercializzare” la propria attività per pagare imposte solo su altri redditi non derivanti dalla stessa (es. su immobili o terreni posseduti).
A seguito della imminente “scomparsa” della figura della Onlus, si pone il problema di quale strada intraprendere tra quelle proposte dalla nuova normativa.

In termini sintetici, la scelta dovrà essere tra:
- assumere lo status di Fondazione non ETS (Ente Terzo Settore);
- assumere lo status di Fondazione ETS (nella categoria “altri enti”);
- assumere lo status di Fondazione ETS “Impresa Sociale”;
- trasformare la Fondazione in società commerciale a scopo di lucro.

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Ognuna di queste scelte, al di là della necessaria variazione dello statuto sociale, comporta una attenta analisi di vari aspetti:
- verifica dei requisiti necessari e relativa fattibilità;
- dialogo con gli attuali organi dell’ente;
- eventuale coinvolgimento dell’ente pubblico che esercita direzione;
- studio dei vantaggi / svantaggi in termini di fiscalità diretta e indiretta;
- verifica dei contratti di lavoro in essere e compatibilità con nuova figura.

Le altre Fondazioni
Analogo discorso rispetto a quanto appena visto vale anche per le Fondazioni che attualmente non godono del riconoscimento come Onlus.
La Riforma, per di più, può offrire una nuova opportunità di valutare se esiste una figura che consentirà delle agevolazioni fiscali al momento non usufruibili.
Ciò dovrà essere misurato sulla base della attività in concreto svolta e delle entrate effettivamente percepite dall’ente.

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La proposta dello Studio CDA
CDA – Studio Legale Tributario si avvale di professionisti che conoscono la materia in oggetto. Chi fosse pertanto interessato ad approfondire il tema ed eventualmente a fissare un incontro, potrà contattare:
- Il dott. Gabriele Bacchiega al numero 0376-227154;
- Il dott. Vladimiro Boldi Cotti al numero 0376-227142;
ovvero inviare una mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., all’attenzione di uno dei due professionisti citati.