Il D.L. 119 del 23.10.2018, è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno 23.10.2018, n. 247 e pertanto è entrato in vigore dal giorno successivo 24.10.2018.
Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento in materia di semplificazione fiscale, tralasciando al momento il tema della “pacificazione fiscale”
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Sanzioni della fatturazione elettronica
Per il primo semestre del 2019, le sanzioni previste in materia di omessa fatturazione:
- non si applicano se la fattura è emessa in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva;
- si applicano con riduzione dell’80% (pertanto passano a un intervallo dal 18% al 36% dell’imposta omessa) a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.
La riduzione delle sanzioni ha effetti vantaggiosi anche sul calcolo del ravvedimento operoso.
Emissione delle fatture
A partire dal 01/07/2019, tra i dati obbligatori da indicare nella fattura viene inclusa anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
Si prevede, infatti, che la fattura immediata debba essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione e pertanto potrebbe esserci uno scollegamento tra la data di effettuazione dell’operazione ai fini dell’Iva e la data di emissione della fattura, rendendo di conseguenza obbligatoria l’indicazione in fattura del primo dei due eventi, come detto.
Annotazione delle fatture emesse
In materia di registrazione delle fatture si stabilisce che il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni; in precedenza il termine era individuato nei 15 giorni dall’emissione.
Inoltre, si prevede che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (triangolazioni nazionali), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.
Sarà da chiarire in sede ufficiale come tale norma si coordini con quella contenuta nel Decreto “Dignità”, secondo la quale in regime di fatturazione elettronica era previsto l’esonero dall’obbligo di annotazione delle fatture nei registri Iva.
Registrazione degli acquisti
Novità anche per la registrazione degli acquisti; il decreto, infatti, elimina l’obbligo della numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il protocollo sarà di fatto attribuito in automatico dal Sistema di Interscambio.
Detrazione Iva
Si prevede l’allungamento dei termini per l’esercizio della detrazione, la cui decorrenza richiede il possesso della fattura.
Infatti si prevede ora che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva relativa alle fatture di acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.
Tale eccezione comporterà inevitabilmente problemi in sede di operazioni “a cavallo d’anno”, a seguito delle quali la fattura viene pervenuta successivamente al 31/12.
La questione ha naturalmente riflessi anche per quanto concerne la determinazione dell’acconto IVA 2018, in scadenza il prossimo 27 dicembre. I soggetti passivi che volessero optare per il computo con il metodo “previsionale”, facendo affidamento sull’imposta detraibile relativa ad acquisti da effettuare alla fine del mese di dicembre, dovrebbero porre particolare attenzione nella determinazione dell’importo dovuto. Il calcolo con il metodo “storico” o con quello “analitico”, da questo punto di vista, eviterebbe conseguenze sotto il profilo sanzionatorio.
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi
Per coloro che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020 l’obbligo di memorizzare elettronicamente i corrispettivi e di trasmetterli telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Tale adempimento sostituirà gli obblighi di certificazione e di registrazione dei corrispettivi.
L’obbligo, però, scatta dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro.
Inoltre si prevede che per il 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi già esercitate entro il 31 dicembre 2018.
Con decreto del Ministro dell'Economia possono essere previsti specifici esoneri da tali adempimenti in ragione della tipologia di attività esercitata, in tal caso le operazioni di commercio al minuto effettuate nelle zone individuate con decreto ministeriale potranno essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale, nonché con l'osservanza delle relative discipline.
I soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all'obbligo citato mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Negli anni 2019 e 2020, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica, al soggetto è concesso un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento.
Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione nel mod. F24 senza limiti.
Per i soggetti in contabilità semplificata che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica delle operazioni Iva, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva, fatta salva la tenuta del registro in cui annotano cronologicamente i ricavi percepiti (registro degli incassi di cui all’art. 18, c. 2 D.P.R. 600/1973). L'obbligo di tenuta dei registri ai fini Iva permane per i soggetti che optano per il cd. “metodo del registrato”.
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