Novità in materia di Lavoro

Covid 19 - Stato di emergenza

(Consiglio dei Ministri, Delibera del 07.10.2020 – G.U. n. 248 del 07.10.2020)
Il Governo è intervenuto prorogando a tutto il 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Leggi tutto

Nuovi incentivi occupazionali di Regione Lombardia

La misura regionale sostiene le imprese che assumono lavoratori in possesso dei seguenti requisiti (Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro):
-disoccupati, a condizione che siano residenti o domiciliati in Lombardia;
-occupati sospesi, a condizione che risultino dipendenti presso sedi operative ubicate in Lombardia (anche se residenti o domiciliati fuori Regione).

Il contratto stipulato con il lavoratore deve essere:
-sottoscritto a far data dal 29/03/2021 o data successiva;
-a tempo indeterminato, oppure a tempo determinato di almeno 12 mesi, oppure in apprendistato;
-a tempo pieno o anche a tempo parziale, ma di almeno 20 ore settimanali medie.
Sono esclusi i contratti di somministrazione.

Il contributo massimo è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel mercato del lavoro, come segue:
-lavoratori fino a 54 anni: 5.000 €
-lavoratrici fino a 54 anni: 7.000 €
-lavoratori over 55: 7.000 €
-lavoratrici over 55: 9.000 €

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 €, se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con un’attività con meno di 50 dipendenti o da un’impresa costituita o acquisita, anche in forma cooperativa, da lavoratori provenienti da imprese in crisi (cd. “workers buyout”).

CDA Studio Legale Tributario, attraverso il proprio team di professionisti esperti in materia di Lavoro, ti assiste nell’accesso e nella successiva gestione di questa misura, attraverso tre fasi:
- iscrizione al portale e compilazione della domanda;
- compilazione ed invio della rendicontazione intermedia;
- compilazione ed invio della rendicontazione finale.

>> Scarica la news << 

Contattaci per saperne di più!

Richiedi informazioni


Per maggiori informazioni su News Lavoro, compila i campi seguenti con i tuoi dati e clicca su Invia Richiesta. La tua richiesta sarà inviata all'ufficio competente che provvederà a contattarti al più presto.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) dichiaro di aver preso visione della informativa privacy.


COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI/NOTTURNI – PROROGA DEI TERMINI AL 30 MAGGIO 2020

Il D.Lgs. 67/2011 ha introdotto per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti la possibilità di usufruire di un accesso anticipato alla pensione di vecchiaia.

I lavoratori coinvolti da questo tipo di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti possono accedere al pensionamento anticipato con le modalità indicate nel Decreto Interministeriale del 20 settembre 2011, modificato dal Decreto Interministeriale del 20 settembre 2017.

Con lo stesso decreto legislativo è stato introdotto inoltre per i datori di lavoro l’obbligo di comunicare annualmente al Ministero del Lavoro, entro il 31 Marzo dell’anno successivo, i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto lavorazioni usuranti o notturno.

>> Scarica la news <<

Il Ministero del Lavoro e elle Politiche sociali con nota n. 1160 del 19.3.2020 ha comunicato, con riferimento alle attività lavorative svolte nell’anno 2019, che la scadenza per la compilazione del modello LAV_US per la rilevazione prevista dell’art. 6 del D.M. 20/9/2011, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, è prorogata al 30 maggio 2020.

Si ricordano, comunque, di seguito le disposizioni relative ai lavori cosiddetti “usuranti”.

Tipologie di lavori usuranti

Sono considerate usuranti le seguenti tipologie di lavori:

  • lavori particolarmente usuranti, ai sensi dell’art. 2 del D.M. Lavoro 19.5.1999;
  • lavori notturni, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 66/2003;
  • lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena”, indicati all’art. 1 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 67/2011 ed elencate nell’allegato 1 dello stesso decreto;
  • conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. d) D.Lgs. 67/2011.

Lavori particolarmente usuranti (art. 2 D.M. 19.5.1999)

Sono considerati lavori particolarmente usuranti:

  • lavori in galleria, cava o miniera e comunque tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
  • lavori in cassoni ad aria compressa;
  • lavori svolti dai palombari;
  • lavori ad alte temperature;
  • lavorazioni del vetro cavo;
  • lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  • lavori si asportazione dell’amianto.

Lavori notturni (art. 1 D.Lgs. 66/2003)

Per lavoratore notturno si intende il soggetto che svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro) durante il “periodo notturno”, vale a dire un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino.

In difetto di disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 64 giorni lavorativi all’anno (in caso di lavoro part-time il limite è riproporzionato all’orario di lavoro).

Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno 6 ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”) o se il lavoro è svolto in modo ordinario in periodi notturni (per almeno 3 ore).

Per i lavoratori notturni, in particolare, è necessario indicare nella comunicazione, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti nell’anno.

Nel caso di lavori notturni, la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

Lavorazioni a catena (art. 1 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 67/2011)

Vengono considerate lavorazioni a catena quelle relative a lavorazioni rientranti nelle seguenti voci di tariffa inail:

Voce Lavorazioni
1462 Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.
6322 Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411 Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582 Elettrodomestici
6590 Altri strumenti ed apparecchi
8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; ecc
8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

 

Per poter adempiere alla comunicazione occorre accreditarsi al sistema e compilare online il modello LAV_US reperibile su portale “Cliclavoro” (www.cliclavoro.gov.it) del Ministero del Lavoro, relativo alle diverse casistiche:

  • inizio lavoro a catena;
  • lavoro usurante D.M. 1999;
  • lavoro usurante notturno;
  • lavoro usurante a catena;
  • lavoro usurante autisti.
  • Il modello, nella sezione “Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività”, chiede di inserire il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività, tra i quali bisogna includere anche eventuali lavoratori in somministrazione.

    >> Scarica la news <<