Novità in materia di Lavoro

Covid 19 - Stato di emergenza

(Consiglio dei Ministri, Delibera del 07.10.2020 – G.U. n. 248 del 07.10.2020)
Il Governo è intervenuto prorogando a tutto il 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

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Covid 19 - Decreto Agosto: ammortizzatori sociali

(D.L. n. 104 del 14.08.2020 – G.U. n. 203 del 14.08.2020 – INPS, Circolare n. 115 del 30.09.2020 – INPS, Messaggio n. 3525 del 01.10.2020)
L’ INPS è intervenuta fornendo chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.L. 104/2020 in tema di ammortizzatori sociali che, come noto, sono stati prorogati di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane da utilizzarsi nel periodo dal 13.07.2020 al 31.12.2020.
Queste ultime, da richiedersi con la nuova causale denominata “COVID 19 con fatturato”, potranno essere concesse esclusivamente a coloro ai quali sia già stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane.
I datori di lavoro che presentano domanda relativa alle seconde nove settimane saranno chiamati a versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari al:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.
Inoltre:

  • viene modificato l’ indirizzo consolidato che legava il ricorso ai trattamenti all’effettiva fruizione degli stessi, prevedendo che l’utilizzo delle predette 18 settimane è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza tener conto del dato relativo al fruito;
  • le aziende che, avendo terminato le precedenti settimane di ammortizzatore “COVID-19 nazionale”, hanno richiesto trattamenti di cassa integrazione ordinaria ai sensi del D.Lgs. 148/2015 potranno chiedere la conversione in periodi con causale “COVID-19 nazionale” per i periodi non ancora autorizzati oppure, se autorizzati, per i quali non sia stato emesso il relativo pagamento da parte dell’Istituto;
  • le aziende che intendano richiedere le ulteriori 9 settimane con la causale “COVID 19 con fatturato” dovranno allegare alla domanda di concessione del trattamento una dichiarazione di responsabilità nella quale saranno chiamati ad autocertificare di trovarsi in una delle seguenti posizioni:
        1. non aver subito calo di fatturato;
        2. aver subito un calo di fatturato inferiore al 20%;
        3. aver subito un calo di fatturato pari o superiore al 20%;
        4. aver avviato l'attività di impresa in data successiva al 1/1/2019.

Covid 19 - Decreto Agosto: esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

(D.L. n. 104 del 14.08.2020 – G.U. n. 203 del 14.08.2020 – INPS, Circolare n. 105 del 18-09-2020)
Come anticipato nella comunicazione dello scorso mese di settembre, il “Decreto Agosto” ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano nuovi trattamenti di sostegno al reddito.
Possono accedere all’esonero in esame i datori di lavoro (anche non imprenditori) che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di uno degli interventi di integrazione salariale previsti in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La misura trova applicazione anche in favore dei datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
Sarà conseguentemente possibile accedere all’esonero per i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta degli ammortizzatori in data antecedente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020) o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio.
Al contrario, è possibile presentare domanda in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva in trattazione, per ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalle causali COVID-19.
Restano esclusi i datori di lavoro del settore agricolo.
L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020 (restano esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL).
L’importo dell’esonero così calcolato dovrà:

  • essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi;
  • non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti;
  • può essere fruito entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

L’indicazione del suddetto limite temporale lascia comunque ferma la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell’esonero per periodi inferiori ai citati quattro mesi.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato:

  • alla regolarità contributiva (DURC);
  • all’ assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
  • al rispetto degli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali;
  • al rispetto del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo previsto dal D.L. 104/2020 (pena la revoca del beneficio e l’impossibilità di presentare nuova domanda di integrazione salariale).

Con apposito messaggio, l’Istituto emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Infine, l'applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Riduzione contributiva per il settore edile

(Ministero del Lavoro, Decreto Direttoriale del 04.08.2020 - INPS, Circolare n. 110 del 29.09.2020)
A seguito della conferma della riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell’11,50% anche per l’anno 2019, l’ INPS è intervenuta per fornire le istruzioni per una sua pratica applicazione.
In particolare, il beneficio:

  • consiste in una riduzione contributiva applicabile ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (non spetta, quindi, per quelli occupati con contratto di lavoro a tempo parziale);
  • compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2020 e dovrà essere richiesto esclusivamente in via telematica utilizzando il modulo “Rid-Edil” entro il 15.01.2021;
  • non spetta nei confronti di quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione a tempo indeterminato con agevolazione prevista dalla L. 205/2017, apprendistato, ecc.);
  • spetta solamente nei confronti dei datori di lavoro che:
        1. rispettino il CCNL;
        2. siano in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC;
        3. non abbiano riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.

Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive fino al 31 marzo 2020 (ultimo mese di competenza: febbraio 2020).

Covid 19 - Emersione braccianti, colf e badanti

(D.L. 34 del 19.05.2020 – G.U. n. 128 del 19.05.2020 – Ministero del Lavoro, D.M. 07.07.2020 – G.U. n. 223 del 20.09.2020 – INPS, Circolare n. 101 del 11.09.2020 –Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 58/E del 25.09.2020).
E’ stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. contenente l’ importo e la destinazione dei contributi forfettari dovuti dai datori di lavoro per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolare prevista dal c.d. Decreto Rilancio.
Pertanto, gli importi da versare per ogni lavoratore regolarizzato e per ogni mese o frazione di mese sono i seguenti:

  • €. 300 per i settori dell’ agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse (Cod. Tributo “CFZP”);
  • €. 156 per i settori di assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitano l’ autosufficienza (Cod. Tributo “CFAS”);
  • €. 156 per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (Cod. Tributo “CFLD”).

Infine, l’INPS ha fornito le prime istruzioni relative agli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare.

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