In base all’art. 36, comma 3, del D.Lgs. 81/2015 le aziende che hanno stipulato contratti di somministrazione hanno l’obbligo di comunicare alle Organizzazioni sindacali ogni 12 mesi, ovvero entro il entro il 31 gennaio dell’anno successivo, con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi nell’anno precedente:
- il numero dei contratti di somministrazione conclusi;
- la durata degli stessi;
- il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
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Destinatari della comunicazione sono le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ovvero le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) oppure, in mancanza, le associazioni territoriali di categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL, UIL, ecc.).
Il datore di lavoro-utilizzatore potrà inviare la comunicazione anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato.
Qualora l’azienda utilizzatrice non provveda all’assolvimento dell’obbligo comunicativo, ovvero effettui una comunicazione non corretta rispetto all’effettivo utilizzo dei lavoratori somministrati, è prevista una sanzione amministrativa da 250,00 a 1.250, euro (articolo 40, comma 2, D.Lgs. 81/2015).
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A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del decreto Dignità, con decorrenza dal 12 Agosto 2018, vengono confermate e in parte modificate le nuove regole previste dal Decreto Dignità in materia di lavoro a tempo determinato, somministrazione, prestazioni occasionali e bonus occupazionali.
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