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LEGGE DI BILANCIO 2019: ASSUNZIONI AGEVOLATE ED ALTRE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

Con la pubblicazione della Legge di Bilancio per il 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018), in data 31 dicembre 2018, sono state introdotte alcune novità in materia di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Incentivi alle assunzioni

Bonus assunzioni al Sud

Viene confermato per gli anni 2019 e 2020 il bonus assunzioni per il Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che assumono soggetti di età inferiore a 35 anni o privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (art. 1, comma 247).

Giovani laureati

E' previsto un bonus per l'assunzione di laureati cd. "eccellenti", con l'introduzione di uno sgravio totale annuale fino ad un massimo di 8.000 euro nel caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione di contratti a tempo determinato in rapporti stabili nel 2019. Lo sgravio riguarda i datori di lavoro privati che assumono i soggetti con i seguenti requisiti:
- laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima di aver compiuto 34 anni, in Università statali o non statali legalmente riconosciute;
- dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 2018 e il 30 giugno 2019 e prima di aver compiuto 30 anni, in Università statali o non statali legalmente riconosciute (art. 1, commi 706-717).

Apprendistato e alternanza scuola-lavoro

Per gli anni 2019 e 2020 sono confermati gli incentivi previsti per l'assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione. Il beneficio consiste nella riduzione delle aliquote di contribuzione poste a carico del datore di lavoro e nella disapplicazione del contributo di licenziamento (art. 1, comma 290).
I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e, a decorrere già dall'anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva:
- non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei (art. 1, commi 784-785).

Incentivo Occupazione Neet - proroga dei termini
Con il decreto 28 dicembre 2018, n. 581, pubblicato sul sito istituzionale dell'Anpal in data 31 dicembre 2018, vengono prorogati i termini per usufruire dell'Incentivo occupazione NEET, istituito nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG). L'incentivo è infatti riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. L'incentivo deve esser fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.
Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET - Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 1304/13.
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua.
Sono incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile, altresì, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno, che a tempo parziale.

Tassazione agevolata per utili reinvestiti e incremento occupazionale

Le imprese che incrementano i livelli occupazionali (dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato) ed effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi possono, a determinate condizioni, applicare un’aliquota Ires più bassa (aliquota ordinaria ridotta di 9 punti percentuali).
Per il 2019 è prevista infatti la possibilità di assoggettare il reddito complessivo netto delle società di capitali all’aliquota Ires del 15% per la parte corrispondente all’utile 2018, accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma tra:
- gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi;
- il costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che sia destinato, per la maggior parte del periodo, a strutture produttive localizzate in Italia e si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.09.2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’art. 2425, comma 1, lett. b), n. 9) e 14), c.c. rispetto a quello del 2018.

Altre disposizioni in materia di lavoro



Esenzione dei contratti a termine dall'applicazione del Decreto dignità

Viene modificato il cd. Decreto dignità, prevedendo l'esenzione dei limiti in esso stabilito per i contratti a tempo determinato stipulati:
- dalle pubbliche amministrazioni,
- dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere,
- dagli istituti pubblici di ricerca,
- dalle società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa (art. 1, comma 403).

Contrasto al lavoro irregolare

Le sanzioni aumentano del 20% in caso di:
- lavoratori occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
- violazioni della disciplina relativa alla somministrazione di lavoro, appalto e distacco;
- violazione della durata massima dell'orario di lavoro, riposo giornaliero, riposo settimanale;
- altre ipotesi individuate da apposito decreto ministeriale.
Inoltre, vengono aumentati del 10% gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni del TU sulla sicurezza del lavoro, sanzionate in via amministrativa o penale.
Tali maggiorazioni sono raddoppiate qualora, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti (art. 1, comma 445).

Mobilità per lavoratori cessati da cassa integrazione in deroga

E' prevista la proroga della mobilità in deroga con la concessione nel limite massimo di 12 mesi, in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo 1° dicembre 2017-31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione NASpI; a tali oggetti, dal 1° gennaio 2019, si applicano specifiche misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale (art. 1, commi 248-253).

Autotrasportatori

Per i giovani conducenti under 35 assunti a tempo indeterminato da imprese, iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, è prevista la possibilità di ottenere dal datore di lavoro il rimborso del 50% delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto terzi, ad esclusione dei versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali e delle spese relative all'acquisto dei contrassegni telematici. Le agevolazioni si applicano ai soggetti inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal Ccnl-Logistica, trasporto merci e spedizione.

Il rimborso a favore dei giovani conducenti è erogato da ciascuna impresa entro 6 mesi:
- dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese in argomento, purché in possesso degli indicati requisiti.
Inoltre, al datore di lavoro spetta una detrazione, dall'imposta sul reddito delle società (IRES) lorda, pari ai rimborsi erogati, fino ad un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 3.000 euro totali per ciascun periodo d'imposta (art. 1, commi 291-295).


Misure a sostegno delle famiglie


Congedo paternità

Viene elevato da 4 a 5 giorni il bonus paternità, mentre viene confermato il giorno di congedo facoltativo (art. 1, comma 278).

Congedo maternità

In alternativa alla consueta modalità di utilizzo del congedo obbligatorio di maternità, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i 5 mesi successivi allo stesso, previo parere positivo del medico che attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 1, comma 485).

Bonus asili nido

Il bonus per l'iscrizione agli asili nido pubblici o privati viene aumentato da 1.000 a 1.500 euro l'anno ed è esteso fino al 2021. A partire dal 2022 il buono sarà determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e comunque per un importo non inferiore a 1.000 euro su base annua, con DPCM, su proposta del Ministro per la famiglia, da adottare entro il 30 settembre 2021, tenuto conto degli esiti del monitoraggio previsto per la misura (art. 1, comma 488).

Smart-working (Lavoro agile)

Con riferimento allo smart-working (o Lavoro agile), vengono apportate modifiche alla L. n. 81/23017, prevedendo che venga data la priorità di accesso alle lavoratrici, nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, e ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità (art. 1, comma 486).

Agevolazioni disabili

L'INAIL rimborserà al datore di lavoro il 60% della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro - fino ad un massimo di 12 mesi - al lavoratore disabile destinatario di un progetto di reinserimento, mirato alla conservazione del posto di lavoro, che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito di un apposito progetto di reinserimento, che può essere proposto dal datore di lavoro ed approvato dall'INAIL (art. 1, comma 533).

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