Con la presente si vuole rendere opportuna informazione in materia di Nuova Sabatini alla luce del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato “Cura Italia”, che ha stabilito anche la sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.
Come pubblicato sul portale del Ministero dello sviluppo economico (MISE) Venerdi 20 Marzo 2020, la suddetta sospensione si applica anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi ai sensi dello strumento agevolativo “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 69/2013, fermo restando che tali operazioni siano state effettuate a favore dei soggetti destinatari della norma e nei termini e con i vincoli da essa previsti.
La sospensione di cui al citato articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 è riconosciuta in deroga alla durata massima di 5 anni stabilita, per detti finanziamenti, dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013 e dal successivo decreto attuativo (decreto interministeriale 25 gennaio 2016).Con la presente si vuole rendere opportuna informazione in materia di Nuova Sabatini alla luce del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato “Cura Italia”, che ha stabilito anche la sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.
Come pubblicato sul portale del Ministero dello sviluppo economico (MISE) Venerdi 20 Marzo 2020, la suddetta sospensione si applica anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi ai sensi dello strumento agevolativo “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 69/2013, fermo restando che tali operazioni siano state effettuate a favore dei soggetti destinatari della norma e nei termini e con i vincoli da essa previsti.
La sospensione di cui al citato articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 è riconosciuta in deroga alla durata massima di 5 anni stabilita, per detti finanziamenti, dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013 e dal successivo decreto attuativo (decreto interministeriale 25 gennaio 2016).
L'erogazione delle quote di contributo del Ministero - così come prevista dai singoli decreti di concessione - non subisce invece alcuna modificazione.