Moratoria mutui e finanziamenti: le ultime novità

Con il Decreto Agosto è stata estesa al 31 gennaio 2021 la durata della moratoria sui mutui e sulle linee di credito, già prevista dal Decreto Cura Italia (inizialmente la moratoria aveva termine il 30 settembre 2020).

Per quanto riguarda le imprese del settore turistico, previa autorizzazione della Commissione UE, la sospensione è stata prorogata dal 30 settembre 2020 al 31 marzo 2021.
Entro tali scadenze, le segnalazioni a sofferenza alla Centrale Rischi sono sospese.

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Cosa comporta la moratoria sui finanziamenti?

Il piano di ammortamento verrà spostato in avanti per il periodo di sospensione concordato, senza alcuna commissione aggiuntiva. In particolare:

  • se viene sospesa l’intera rata (quota capitale e quota interessi): il nuovo piano ammortamento comprenderà gli interessi che matureranno durante la sospensione e verranno ripagati in quote dopo il 31 gennaio 2021;
  • se viene sospesa solo la quota capitale: non sono previsti ulteriori effetti sul piano di rimborso originario in quanto gli interessi verranno pagati durante il periodo di sospensione.

A chi spetta la moratoria

  • micro, piccole e medie imprese (PMI): rientrano tra le PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
  • lavoratori autonomititolari di partita IVA: tra cui, i professionisti e le ditte individuali;
  • soggetti no-profit (ad esempio, associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative e imprese sociali, ecc.);
  • enti ecclesiastici (ad esempio, Diocesi, Parrocchie, Santuari, Monasteri) e quelli religiosi civilmente riconosciuti (ad esempio, Ordini religiosi, Opere, ecc.) purché iscritti nel registro delle imprese.

Quali sono i requisiti?

  • i soggetti richiedenti devono trovarsi in una situazione di temporanea carenza di liquidità dovuta all’emergenza Covid-19;
  • al 17 marzo 2020, il soggetto richiedente deve essere in bonis, ciò significa che non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Inoltre, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Come richiedere la proroga?

  • per i soggetti che hanno già beneficiato della moratoria prevista dal decreto Cura Italia: la proroga avverrà automaticamente, senza alcuna notifica preventiva.
  • Ciò nonostante, l’impresa può rinunciare alla nuova sospensione, presentando al soggetto finanziatore relativa comunicazione entro il 30 settembre 2020.
  • per i soggetti che NON hanno beneficiato della moratoria prevista dal decreto Cura Italia: è possibile fare richiesta entro il 31 dicembre 2020, inviando comunicazione tramite PEC al soggetto finanziatore in cui dichiara:
        1. i dati relativi al finanziamento oggetto di proroga;
        2. di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
        3. di rientrare tra le MPMI;
        4. di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 come da esempio allegato al seguente link.

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