Dal 1° gennaio 2018 il tasso degli interessi legali è triplicato, dallo 0,1% in vigore fino al 31.12.2017, è passato allo 0,3%. A stabilirlo il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017, pubblicato sulla GU n. 292 del 15.12.2017. Spetta infatti al Mef modificare gli interessi legali sulla base:
- del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato, di durata non superiore a 12 mesi;
- del tasso di inflazione anno registrato;
In questa tabella si riportano le modifiche al tasso d’interesse legale subite nel corso degli anni:
NORMA ATTUATIVA |
PERIODO DI VALIDITÀ |
MISURA TASSO INTERESSE LEGALE |
Art. 1284, C.c.
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fino al 15.12.1990
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5%
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Legge n. 353/90
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dal 16.12.1990 al 31.12.1996
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10%
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Legge n. 662/96
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dal 01.01.1997 al 31.12.1998
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5%
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DM 10.12.1998
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dal 01.01.1999 al 31.12.2000
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2,5%
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DM 11.12.2000
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dal 01.01.2001 al 31.12.2001
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3,5%
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DM 11.12.2001
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dal 01.01.2002 al 31.12.2003
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3%
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DM 1.12.2003
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dal 01.01.2004 al 31.12.2007
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2,5%
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DM 12.12.2007
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dal 01.01.2008 al 31.12.2009
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3%
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DM 04.12.2009
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Dal 01.01.2010 al 31.12.2010
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1%
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DM 07.12.2010
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Dal 01.01.2011 al 31.12.2011
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1,5%
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DM 12.12.2011
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Dal 01.01.2012 al 31.12.2013
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2,5%
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DM 12.12.2013
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Dal 01.01.2014
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1%
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DM 11.12.2014
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Dal 01.01.2015
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0,5%
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DM 11.12.2015
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Dal 01.01.2016
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0,2%
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DM 07.12.2016
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Dal 01.01.2017
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0,1%
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DM del 13.12.2017
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Dal 01.01.2018
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0,3%
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Dal 2018, con l'aumento degli interessi legali, anche il ravvedimento è più oneroso. Quest’ultimo è uno strumento che serve per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti, al quale occorre applicare, oltre alla sanzione ridotta in base a quando tempestivamente il contribuente sana la sua posizione, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale.
Quindi, i contribuenti che intendono ravvedersi nel 2018 per violazioni intervenute fino al 31.12.2017, dovranno calcolare e poi sommare fra loro:
- gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,1% per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31.12.2017;
- gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,3% per il periodo che va dal 01.01.2018 alla data di regolarizzazione della violazione.
Per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2018 in poi, infine, si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura dello 0,3%.
In base a quando il contribuente risana la propria posizione, il ravvedimento varia:
- per i ritardi fino a 14 giorni: sanzione del 15% ridotta a 0,1% per giorno (Ravvedimento Sprint)
- per i ritardi compresi tra i 15 e i 90 giorni: sanzione ridotta al 15%, ulteriormente ridotta a 1/10 del 15% entro il 30 giorni (Ravvedimento Breve) e a 1/9 del 15% entro i 90 giorni (Ravvedimento Trimestrale)
- per i ritardi che superano i 90 giorni fino al termine di presentazione della dichiarazione o entro un anno dall'omissione: sanzione ordinaria al 30% ridotta a 1/8 del 30% (Ravvedimento Annuale)
- per i ritardi che superano l'anno fino a 2 anni o entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo: sanzione ordinaria al 30% ridotta a 1/7 del 30% (Ravvedimento biennale)
- oltre questo termine sanzione del 30% ridotta a 1/6
- dopo la constatazione sanzione del 30% ridotta a 1/5
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