Deducibilità fiscale dell’Iva non detratta

Un’importante novità introdotta dal D.L. 50 del 24 aprile 2017, riguarda il termine per la detraibilità dell’IVA sugli acquisti. In particolare, l’art.2 stabilisce che “il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”.
Rimandiamo l’analisi di questa novità alla nostra precedente circolare di studio n.1/2018, anche a seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la Circolare 1/E/2018.
In seguito a questa modifica, sorge quindi il problema della deduzione fiscale dell’IVA non detratta, nel caso in cui non si annoti nel registro acquisti la fattura nel momento dell’effettuazione dell’operazione, e non ci sia convenienza ad effettuare una dichiarazione integrativa. Relativamente a questo tema, non sono stati diffusi ulteriori chiarimenti e pertanto ci si deve necessariamente riferire alle due circolari precedenti dell’Ente: la n. 6/E/2009 e la n. 25/E/2010; queste due disposizioni dell’Agenzia delle Entrate si riferiscono alla deducibilità dell’IVA per spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande.
La circolare 6/E/2009 chiarisce che nel caso in cui la mancata detrazione dell’IVA dipenda dall’esclusiva scelta del contribuente, non è possibile dedurre fiscalmente il valore dell’imposta non detratta precedentemente. In particolare, nell’ipotesi in cui il cliente non richieda la fattura relativa alle spese alberghiere o relativa alle spese di cibi e bevande, sarà preclusa la possibilità di dedurre l’IVA non detratta, in quanto la mancata detrazione dell’IVA, in questo specifico caso, è dovuta a una valutazione discrezionale del contribuente. È possibile, quindi, portare in deduzione l’IVA non detratta soltanto se la mancata detrazione non è dipesa da una scelta del contribuente.
La circolare 25/E/2010, dà un’interpretazione meno rigida della norma, stabilendo che nel caso in cui non si siano richieste le fatture relative alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande, è possibile comunque dedurre l’IVA non detratta, se il costo è “inerente” all’attività esercitata. È possibile applicare quest’eccezione alle disposizioni della precedente circolare soltanto quando la scelta di non richiedere la fattura per prestazioni di questo tipo si basa su valutazioni di convenienza economica. Infatti, nel caso in cui l’onere amministrativo della gestione dei documenti IVA sia superiore all’importo dell’IVA detraibile, il contribuente potrà decidere di non richiedere la fattura, ma potrà comunque dedurre l’IVA non detratta relativa al costo. In definitiva, se la scelta del contribuente di non detrarre l’IVA è dovuta alla convenienza economica, si può comunque dedurre il costo relativo, in quanto si riconosce l’inerenza del costo. Le stesse considerazioni valgono anche ai fini IRAP, se il costo relativo all’imposta concorre alla formazione del valore della produzione come base imponibile IRAP.
Si può quindi concludere che si ha l’indeducibilità dell’IVA non detratta nel caso in cui la mancata registrazione dipende da motivi organizzativi interni e ci siano prove che dimostrano che la fattura era stata ricevuta entro i termini.

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