Tassazione dividendi dal 2018
La Legge 205/2017, in vigore dal 1° gennaio 2018, ha apportato modifiche in merito alla tassazione dei dividendi.
Il nuovo regime prevede che tutti i dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori siano tassati con una ritenuta alla fonte del 26% (senza ulteriori obblighi dichiarativi ed impositivi), equiparando quindi la tassazione a prescindere dal fatto che derivino da partecipazioni qualificate o meno.
Il regime previgente, si ricorda, prevedeva una diversa imposizione dei dividendi: quelli di natura qualificata erano tassati con le aliquote marginali Irpef su una base imponibile parziale (40%, 49,72%, 58,14% in funzione degli anni di formazione degli utili), mentre quelli di natura non qualificata scontavano una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Nulla cambia per quanto riguarda la tassazione dei dividendi percepiti da società di persone e imprenditori individuali (partecipazione al reddito nel limite del 40%, 49,72%, 58,14%) e da società di capitali (Ires sul 5% del dividendo).
Il nuovo regime di tassazione è in vigore per i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018, tuttavia la norma prevede una disciplina transitoria secondo la quale le distribuzioni di dividendi di natura qualificata deliberate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 ed aventi ad oggetto utili prodotti fino al 31 dicembre 2017 continuano ad essere tassati secondo le modalità ante modifica; questo per garantire nel periodo transitorio di 5 anni la tassazione più favorevole derivante dalle precedenti regole. Inoltre, nel periodo transitorio, i dividendi percepiti parteciperanno al reddito parzialmente in funzione del periodo in cui sono stati prodotti (40% per i dividendi relativi ad utili formatisi fino al 31 dicembre 2007, 49,72% per i dividendi relativi ad utili formatisi dal 2008 al 31 dicembre 2016, 58,14% per i dividenti formatisi a decorrere dall’esercizio 2017).
Il nuove regime sarà quindi applicabile agli utili formatisi anteriormente al 31 dicembre 2017 e distribuiti dopo il 2022 (con delibera assunta dopo il 2022) e agli utili distribuiti dal 2018 (anche se nel quinquennio 2018-2022) ma formatisi dal 2018 in avanti.
Si consiglia quindi, per usufruire della tassazione più favorevole, di valutare la possibilità di distribuire gli utili accantonati in precedenti esercizi, in una situazione di liquidità aziendale che lo permetta.