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OMAGGI DI FINE ANNO: i principali aspetti del regime fiscale nell’ambito delle imposte sui redditi e dell’IVA

La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle impo­ste sui redditi e dell’IVA.

IMPRESE
Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a se­conda che il bene venga ceduto:
- ai clienti;
- ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi).

OMAGGI AI CLIENTI


In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:
- interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non su­pera i 50,00 euro;
- nell’esercizio di competenza della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art. 108 co. 2 del TUIR, se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro, oppure se vengono da­te in omag­­­­­gio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per en­tra­re al cine­ma, carnet per centro benessere), in quanto rientrano tra le c.d. “spese di rappre­sen­tanza”.

Queste ultime sono deducibili in misura pari:
- all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 mi­lio­ni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 mi­lioni di euro.

Tanto premesso, al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare ri­fe­­rimento:
- al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
- al valore di mercato del bene;
- al singolo cliente destinatario dell’omaggio.

BENI AUTOPRODOTTI
Per i beni autoprodotti dall’impresa (beni alla cui ideazione, produzione e commercializzazione è di­retta l’attività d’impresa che vengono prodotti dalla società o che sono commissionati a lavoranti e­sterni e acquistati dall’impresa per la successiva rivendita):
- al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limi­tata, rileva il valore di mercato dell’omaggio;
- una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50,00 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per inte­ro, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50,00 euro.

Ad esempio, nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80,00 euro e un costo di produzione di 40,00 euro:
- l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di de­ducibilità (valore di mercato superiore al limite di 50,00 euro);
- ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 40,00 euro, vale a dire il costo di produzione effettivo.

Nel caso in cui il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50,00 euro, il co­sto effettivamente sostenuto per la produzione beneficia della deduzione integrale. Pertanto, ad esempio, qualora l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40,00 euro e un costo di produzione pari a 30,00 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 30,00 euro.

OMAGGI AI DIPENDENTI e ai soggetti assimilati

In linea generale, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omag­­­­­gio ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) è deducibile dal reddito d’impresa secon­do le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro. Tale regola non si applica alle spese di istruzione, educazione, ricreazione, di assistenza sociale e di culto che sono deducibili dal reddito d’impresa nel limite del 5 per mille delle spese per presta­zio­­ni di lavoro dipendente.
Lato dipendenti, gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente; risultano tuttavia non imponibili gli omaggi ricevuti che, nel periodo d’im­po­sta 2023, non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit:
- per i dipendenti senza figli fiscalmente a carico, la soglia ordinaria di 258,23 euro riconosciuta dall’art. 51 co. 3 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (non anche per le somme relative al pagamento delle utenze domestiche);
- per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, la soglia di 3.000,00 euro, con possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (art. 40 del DL 48/2023).

A tale limite, per il 2023, si aggiungono i buoni benzina erogati ai dipendenti esclusi da imposizione fiscale per un massimo di 200,00 euro per lavoratore, ai sensi dell’art. 1 co. 1 del DL 5/2023 (c.d. “bonus carburante”).

REGIME FORFETTARIO
Non assumono alcuna rilevanza nella determinazione del reddito le spese per omaggi acquistati nel­l’ambito del regime forfetario, di cui alla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), in quanto, in tale re­gime, il reddito imponibile è quantificato tramite l’applicazione del coefficiente di red­di­tività previsto per la specifica attività svolta all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel pe­riodo d’imposta. Ciò significa che le spese eventualmente sostenute non sono deducibili analiti­ca­mente, essendo il loro ammontare predefinito nel coefficiente di redditività.

ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

OMAGGI AI CLIENTI


Il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel pe­rio­­­do d’imposta.

OMAGGI AI DIPENDENTI o ai collaboratori


Per i professionisti, il costo sostenuto per l’acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti (o col­laboratori) non è specificamente disciplinato.
Il costo di tali omaggi dovrebbe essere integralmente deducibile dal reddito di lavoro autonomo pro­­fes­sionale, al pari di ogni altra spesa per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato sostenu­ta dal professionista, dal momento che le liberalità ai dipendenti non rientrano tra le spese di rap­pre­­sen­tan­za, secondo la nozione fornita dal DM 19.11.2008 (applicabile anche al reddito di lavoro au­tonomo).

IVA
Le cessioni gratuite di beni ai clienti seguono la disciplina generale di imponibilità IVA, ad ecce­zio­ne dei beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa, per i quali sono previsti alcuni casi di esclusione.

Beni rientranti nell’attività propria dell’impresa


Le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività d’impresa seguono la disciplina generale dell’art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72, il quale le considera “assimilate” alle cessioni “in senso stretto” e come tali imponibili IVA; di conseguenza, l’IVA a monte è detraibile. Ai fini della base imponibile, ai sensi dell’art. 13 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, il valore da prendere a riferimento è dato “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”.

Documentazione per la cessione


La rivalsa dell’IVA non è obbligatoria per le cessioni gratuite di beni. In assenza di rivalsa, l’operazione può essere certificata, alternativamente:
- emettendo, in un unico esemplare, un’autofattura con l’indicazione del prezzo di acquisto dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando anche che trattasi di “au­to­­fat­tura per omaggi”. Tale documento, che deve essere annotato esclusivamente sul re­gi­stro IVA delle ven­dite, può essere emesso singolarmente per ciascuna cessione, ovvero mensilmente per tut­te le cessioni effettuate nel mese;
- annotando, su un apposito “registro degli omaggi”, l’ammontare globale dei prezzi di acqui­sto dei beni ceduti gratuitamente, riferito alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

Per la documentazione delle operazioni al dettaglio soggette a memorizzazione e trasmissione dei cor­rispettivi (art. 2 co. 5 del DLgs. 127/2015), risulta, tuttavia, consentita l’emissione della sola autofat­tura singola (e non anche di quella “mensile”), mentre non si potrà ricorrere al registro degli omaggi.

Le autofatture per omaggi devono essere emesse in modalità elettronica ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015:
- riportando i dati del cedente/prestatore sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
- indicando “TD27” nel campo “tipo documento”.

L’IVA non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Campioni gratuiti


Sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni:
- di modico valore;
- appositamente contrassegnati, in maniera indelebile; l’obbligo può essere correttamente assolto anche mediante l’apposizione di un’etichettatura, benché rimuovibile, sui beni o sull’in­volucro che li contiene;
- che avvengono “per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione pres­so gli utilizzatori, attuali e potenziali”.

Beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa


Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indi­pen­­­­­­­­de­ntemente dal costo unitario dei beni stessi.
Per i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa (non essendo di propria produzione o com­mercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.
L’IVA relativa alle spese di rappresentanza, invece, è detraibile solo in relazione all’acquisto di be­ni di costo unitario non superiore a 50,00 euro.
Pertanto, l’IVA “a monte” è:
- detraibile, se il valore unitario del bene non è superiore a 50,00 euro;
- indetraibile, se il valore unitario del bene è superiore a 50,00 euro.

Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati


I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) non sono inerenti all’attività d’impresa e non possono nemmeno essere qua­lifi­cati come spese di rappresentanza; di conseguenza, la relativa IVA è indetraibile, mentre la loro ces­sione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta. Le medesime considerazioni valgono, altresì, per i servizi acquistati per essere resi a titolo di omaggio ai propri dipendenti e soggetti assimilati (indetraibilità dell’imposta relativa all’acquisto del servizio e successiva prestazione gratuita fuori campo IVA). Se gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell’attività d’impresa, spetta la detrazione del­l’im­­posta, mentre la cessione gratuita è imponibile.

CONCESSIONE DI “BUONI ACQUISTO” (VOUCHER)
È ormai prassi diffusa concedere omaggi anche sotto forma di “buoni acquisto” (voucher), che con­­­sen­tono l’acquisto di beni/servizi negli esercizi convenzionati.

Trattamento ai fini Iva


La disciplina IVA applicabile all’emissione, al trasferimento e al riscatto dei voucher è stata riforma­ta recentemente. Le nuove disposizioni trovano applicazione per i buoni emessi successivamente al 31.12.2018.
Nell’ambito dell’attuale disciplina, i voucher (o “buoni corrispettivo”) sono definiti come strumenti che contengono l’obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che riportano sul supporto utilizzato o sulla relativa documentazione le informazioni necessarie a individuare i beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo dei buoni medesimi. Inoltre, nell’attuale disciplina, si distingue tra:
- buoni “monouso”, se al momento dell’emissione risultano già noti tutti gli elementi che consentono di determinare il trattamento IVA applicabile all’operazione ad esso sottesa (es. natu­ra, qualità, quantità dei beni o servizi forniti). In tal caso la cessione di beni o la prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo “monouso” dà diritto si considera effettuata all’atto dell’e­missione del buono-corrispettivo, nonché all’atto di ciascun trasferimento dello stesso antecedentemente al riscatto;
- buoni “multiuso”, se la disciplina applicabile, ai fini IVA, alla cessione di beni o alla prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo dà diritto non è nota al momento della sua emissione (ad esempio perché è possibile utilizzare il buono presso un dettagliante che cede beni soggetti ad aliquote IVA diverse). In tale ipotesi, l’operazione si considera effettuata solo nel momento in cui il buono è riscattato, dando luogo ad una cessione di beni o una prestazione di servizi (l’esigibilità dell’imposta sorge, quindi, secondo le ordinarie regole di cui all’art. 6 del DPR 633/72).

Trattamento ai fini delle imposte dirette


La deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto di voucher che le imprese omaggiano ai propri clienti segue il trattamento delle spese di rappresentanza.
Nel caso in cui i buoni acquisto siano concessi ai dipendenti, gli stessi costituiscono fringe benefit per i dipendenti per effetto del co. 3-bis dell’art. 51 del TUIR e i relativi costi rientrerebbero tra quelli deducibili per la società.

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Flash News: variazione tasso interesse legale, diritti impianti fotovoltaici e registri

Si forniscono alcuni aggiornamenti di interesse:

Variazione saggio interesse legale
Con il DM 29.11.2023, pubblicato sulla G.U. 11.12.2023 n. 288, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 5% al 2,5% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contri­­­butive.
Decorrenza
Il nuovo tasso di interesse legale del 2,5% si applica dall’1.1.2024
Ravvedimento operoso
La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravve­­­dimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 18.12.97 n. 472.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento ope­­ro­so, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori cal­­colati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il paga­mento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro-rata tem­poris, ed è quindi pari:
- allo 0,1%, dall’1.1.2017 al 31.12.2017;
- allo 0,3%, dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
- allo 0,8%, dall’1.1.2019 al 31.12.2019;
- allo 0,05%, dall’1.1.2020 al 31.12.2020;
- allo 0,01%, dall’1.1.2021 al 31.12.2021;
- all’1,25%, dall’1.1.2022 al 31.12.2022;
- al 5%, dall’1.1.2023 al 31.12.2023;
- al 2,5%, dall’1.1.2024 fino al giorno di versamento compreso.

Rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione ad istituti deflativi del contenzioso


La riduzione al 2,5% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versa­mento rateale delle somme dovute per effetto degli istituti deflativi del contenzioso, sia quelli a regime (accertamento con adesione; acquiescenza all’accertamento; conciliazione giudiziale), sia per le definizioni agevolate per la c.d. “pace fiscale” (definizione agevolata dei processi verbali di constatazione; degli avvisi di accertamento o in rettifica; degli avvisi di liquidazio­ne e degli atti di recupero; degli inviti al contraddittorio degli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018; delle controversie tributarie pen­denti); sia per le definizioni agevolate per la c.d. “tregua fiscale”, (definizione agevolata degli accertamenti con adesione; degli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta; delle controversie tributarie; conciliazione agevolata delle controversie tributarie; regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accerta­mento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale).

Misura degli interessi non computati per iscritto


La nuova misura del 2,5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non deter­mi­nati per iscritto, in relazione:
- ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).

Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni


La riduzione del tasso legale al 2,5% non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell’im­posta so­stitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finan­ziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette


Con un successivo DM saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale del 2,5% i coeffi­cien­ti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di succes­sio­ne e donazione:
- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.

I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle suc­­­ces­­sioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dall’1.1.2024.

Effetti ai fini contributivi


La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omes­so o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali.
In tal caso, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi al 2,5% dall’1.1.2024, in caso di:
- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni am­­­mi­­ni­strative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

La nuova misura minima della sanzione, pari al 2,5%, si applica ai contributi con scadenza di pa­ga­mento a partire dall’1.1.2024.

Diritti annuali impianti fotovoltaici e vidimazione registri
Il D. Lgs. 504 / 1995 - “Testo Unico Accise” stabilisce per tutti i soggetti, pubblici e privati, responsabili della gestione di impianti fotovoltaici, di potenza superiore a 20 kWP, in possesso di licenza di officina elettrica rilasciata dall’Agenzia delle Dogane al momento dell’allaccio dell’impianto alla rete elettrica, i seguenti obblighi.

1 - Versamento diritti annuali per l’anno 2024

Premesso che ciascun impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kWP deve avere un’apposita licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, in base a tale licenza, si possono avere due casi:
Soggetto non obbligato, se la licenza riporta la dicitura: “Trattasi di fabbricante che immette in rete tutta l’energia prodotta”. In tal caso, non si deve versare nulla;
- Soggetto obbligato, se la licenza riporta la dicitura: “Officina di produzione da altre fonti rinnovabili”. In tal caso, si è tenuti al versamento dei diritti annuali e la stessa licenza dovrebbe riportare anche la dicitura “Il diritto di licenza, pari a € …., è stato assolto in data …”;

Tutti i soggetti, che risultano essere soggetti obbligati come sopra illustrato, dovranno versare il diritto di licenza per l’anno 2024, in misura fissa pari a € 23,24. Il versamento deve essere fatto tramite Mod. F24 (Cod. Tributo 2813), indicando il codice fiscale del contribuente ed il codice ditta dell’impianto (ad es. MNE012345X);

2 - Vidimazione annuale registri di produzione


Tutti i soggetti obbligati, come sopra specificato, ossia tutti gli impianti classificati come “Officina di produzione da altre fonti rinnovabili”, sono obbligati alla tenuta del registro annuale di produzione, vidimato dall’Agenzia delle Dogane. Anche in questo caso, si possono avere diverse casistiche:
- Soggetti non obbligati: impianti per cui non è richiesta la tenuta del registro; si precisa che tale esonero si rileva dal verbale di verifica di primo impianto, ossia dal verbale del sopralluogo compiuto dall’Agenzia delle Dogane che poi ha rilasciato la licenza di esercizio, che non prevede l’obbligo di tenuta dei registri; 
Soggetti obbligati: impianti che hanno il registro di produzione, in quanto tale adempimento risulta nell’elenco degli adempimenti riportato nel citato verbale di verifica di primo impianto, che possono avere un registro annuale o biennale, oppure anche triennale. Se il registro è annuale, o comunque si conclude con l’anno 2023, entro il 31/12/2023, si dovrà provvedere alla vidimazione annuale degli appositi registri di produzione. A tal fine, si allega un modello di richiesta, da riportare su carta intestata della società \ Ente, compilare con i dati della società \ Ente e dell’impianto, far firmare al legale rappresentante e presentare presso la sede dell’Agenzia delle Dogane.

Allegato 1 - Lettera a Dogana per richiesta vidimazione registri


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CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

L’obiettivo della certificazione, introdotta dalla legge italiana sulla parità retributiva (legge 162/2021) firmata il 3 dicembre 2021, è quello di colmare i gap attualmente esistenti nonché integrare la parità di genere nel DNA delle organizzazioni e produrre un cambiamento sostenibile e durevole nel tempo.

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Gli obiettivi ESG 2030 per nutrire il legame tra impresa e cultura

Ieri si è tenuto l’evento La Cultura della Sostenibilità, La Sostenibilità della Cultura presso il Teatro Bibiena; è stata l’occasione per parlare del legame tra impresa e sociale, passando per la sostenibilità e il mondo della cultura e dei musei. Grande partecipazione ha accompagnato gli interventi dei relatori, i quali hanno sottolineato gli aspetti fondamentali legati all’Ambiente (E), alla Governance (G) e in particolare al Sociale (S); ci si è focalizzati su quanto sia importante che le aziende supportino attivamente le iniziative sociali proposte dal proprio territorio, al fine, non solo di potersi definire sostenibili, ma anche di essere parte della comunità locale di appartenenza.

Riportando la propria esperienza e punti di vista differenti, in seguito all’apertura del Sindaco Mattia Palazzi, sono intervenuti:

◾ Luigi Bartoli - Commercialista, partner di RA Revisori Associati
◾ Alessandro Lai - Professore ordinario di Economia Aziendale Università di Verona
◾ Giuseppe Morici - Vicepresidente Gruppo Feltrinelli
◾ Oscar Farinetti - Scrittore e imprenditore
◾ James Bradburne - Architetto, museologo
◾ Alessandra Pellegrini – fundraiser

Al termine degli incontri, sono stati presentati alcuni progetti che richiedono il supporto anche delle aziende. 

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Webinar ESG E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: i pilastri per la crescita sostenibile

Partecipa al Webinar per scoprire gli strumenti utilizzabili per investire sulle persone al fine di costruire un’azienda sostenibile. La sostenibilità d’impresa è identificata dall’acronimo ESG, dove “S” fa riferimento ai rapporti con le persone che vivono nell’azienda e alla possibilità di migliorare le loro condizioni lavorative; nel corso dell’incontro verranno presentate le seguenti tematiche:

- La Certificazione della parità di genere: garantire uguali opportunità a uomini e donne in azienda è certamente un fattore di sostenibilità, oltre a vantaggi concreti in termini di decontribuzione INPS e contributo camerale;

- Welfare aziendale: gli strumenti che consentono alle aziende di fornire ai propri dipendenti l’accesso a vari servizi, riservando all’impresa vantaggi economici ed anche fiscali.

ISCRIZIONE al WEBINAR OBBLIGATORIA: compilando l’apposito form di iscrizione a questo link
ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE 2023

COSTO: LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA A tutti i partecipanti, verrà inviato il link per collegarsi alla videoconferenza alla casella e-mail indicata in fase di iscrizione.

DATA E ORARIO: Venerdì 17 novembre 2023 – dalle ore 11:00 alle ore 11.30
Chi desidera avere informazioni può contattare la nostra segreteria organizzativa al numero 0376/227111

RELATORI
-Marco Castellini
Dottore Commercialista e Revisore Legale
-Franco Verona
Consulente del Lavoro

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