Flash News: variazione tasso interesse legale, diritti impianti fotovoltaici e registri

Si forniscono alcuni aggiornamenti di interesse:

Variazione saggio interesse legale
Con il DM 29.11.2023, pubblicato sulla G.U. 11.12.2023 n. 288, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 5% al 2,5% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contri­­­butive.
Decorrenza
Il nuovo tasso di interesse legale del 2,5% si applica dall’1.1.2024
Ravvedimento operoso
La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravve­­­dimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 18.12.97 n. 472.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento ope­­ro­so, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori cal­­colati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il paga­mento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro-rata tem­poris, ed è quindi pari:
- allo 0,1%, dall’1.1.2017 al 31.12.2017;
- allo 0,3%, dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
- allo 0,8%, dall’1.1.2019 al 31.12.2019;
- allo 0,05%, dall’1.1.2020 al 31.12.2020;
- allo 0,01%, dall’1.1.2021 al 31.12.2021;
- all’1,25%, dall’1.1.2022 al 31.12.2022;
- al 5%, dall’1.1.2023 al 31.12.2023;
- al 2,5%, dall’1.1.2024 fino al giorno di versamento compreso.

Rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione ad istituti deflativi del contenzioso


La riduzione al 2,5% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versa­mento rateale delle somme dovute per effetto degli istituti deflativi del contenzioso, sia quelli a regime (accertamento con adesione; acquiescenza all’accertamento; conciliazione giudiziale), sia per le definizioni agevolate per la c.d. “pace fiscale” (definizione agevolata dei processi verbali di constatazione; degli avvisi di accertamento o in rettifica; degli avvisi di liquidazio­ne e degli atti di recupero; degli inviti al contraddittorio degli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018; delle controversie tributarie pen­denti); sia per le definizioni agevolate per la c.d. “tregua fiscale”, (definizione agevolata degli accertamenti con adesione; degli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta; delle controversie tributarie; conciliazione agevolata delle controversie tributarie; regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accerta­mento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale).

Misura degli interessi non computati per iscritto


La nuova misura del 2,5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non deter­mi­nati per iscritto, in relazione:
- ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).

Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni


La riduzione del tasso legale al 2,5% non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell’im­posta so­stitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finan­ziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette


Con un successivo DM saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale del 2,5% i coeffi­cien­ti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di succes­sio­ne e donazione:
- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.

I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle suc­­­ces­­sioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dall’1.1.2024.

Effetti ai fini contributivi


La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omes­so o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali.
In tal caso, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi al 2,5% dall’1.1.2024, in caso di:
- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni am­­­mi­­ni­strative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

La nuova misura minima della sanzione, pari al 2,5%, si applica ai contributi con scadenza di pa­ga­mento a partire dall’1.1.2024.

Diritti annuali impianti fotovoltaici e vidimazione registri
Il D. Lgs. 504 / 1995 - “Testo Unico Accise” stabilisce per tutti i soggetti, pubblici e privati, responsabili della gestione di impianti fotovoltaici, di potenza superiore a 20 kWP, in possesso di licenza di officina elettrica rilasciata dall’Agenzia delle Dogane al momento dell’allaccio dell’impianto alla rete elettrica, i seguenti obblighi.

1 - Versamento diritti annuali per l’anno 2024

Premesso che ciascun impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kWP deve avere un’apposita licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, in base a tale licenza, si possono avere due casi:
Soggetto non obbligato, se la licenza riporta la dicitura: “Trattasi di fabbricante che immette in rete tutta l’energia prodotta”. In tal caso, non si deve versare nulla;
- Soggetto obbligato, se la licenza riporta la dicitura: “Officina di produzione da altre fonti rinnovabili”. In tal caso, si è tenuti al versamento dei diritti annuali e la stessa licenza dovrebbe riportare anche la dicitura “Il diritto di licenza, pari a € …., è stato assolto in data …”;

Tutti i soggetti, che risultano essere soggetti obbligati come sopra illustrato, dovranno versare il diritto di licenza per l’anno 2024, in misura fissa pari a € 23,24. Il versamento deve essere fatto tramite Mod. F24 (Cod. Tributo 2813), indicando il codice fiscale del contribuente ed il codice ditta dell’impianto (ad es. MNE012345X);

2 - Vidimazione annuale registri di produzione


Tutti i soggetti obbligati, come sopra specificato, ossia tutti gli impianti classificati come “Officina di produzione da altre fonti rinnovabili”, sono obbligati alla tenuta del registro annuale di produzione, vidimato dall’Agenzia delle Dogane. Anche in questo caso, si possono avere diverse casistiche:
- Soggetti non obbligati: impianti per cui non è richiesta la tenuta del registro; si precisa che tale esonero si rileva dal verbale di verifica di primo impianto, ossia dal verbale del sopralluogo compiuto dall’Agenzia delle Dogane che poi ha rilasciato la licenza di esercizio, che non prevede l’obbligo di tenuta dei registri; 
Soggetti obbligati: impianti che hanno il registro di produzione, in quanto tale adempimento risulta nell’elenco degli adempimenti riportato nel citato verbale di verifica di primo impianto, che possono avere un registro annuale o biennale, oppure anche triennale. Se il registro è annuale, o comunque si conclude con l’anno 2023, entro il 31/12/2023, si dovrà provvedere alla vidimazione annuale degli appositi registri di produzione. A tal fine, si allega un modello di richiesta, da riportare su carta intestata della società \ Ente, compilare con i dati della società \ Ente e dell’impianto, far firmare al legale rappresentante e presentare presso la sede dell’Agenzia delle Dogane.

Allegato 1 - Lettera a Dogana per richiesta vidimazione registri


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