Dal 18 dicembre 2017 è in vigore la Legge 167/2017, legge che ha l’obiettivo di uniformare la normativa italiana agli obblighi derivanti dall’appartenenze all’Unione Europea. Sono previsti alcuni riferimenti in tema di Iva, che indichiamo di seguito:
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La Legge 205/2017, in vigore dal 1° gennaio 2018, ha apportato modifiche in merito alla tassazione dei dividendi.
Il nuovo regime prevede che tutti i dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori siano tassati con una ritenuta alla fonte del 26% (senza ulteriori obblighi dichiarativi ed impositivi), equiparando quindi la tassazione a prescindere dal fatto che derivino da partecipazioni qualificate o meno.
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Un’importante novità introdotta dal D.L. 50 del 24 aprile 2017, riguarda il termine per la detraibilità dell’IVA sugli acquisti. In particolare, l’art.2 stabilisce che “il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”.
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Dal 1° gennaio 2018 il tasso degli interessi legali è triplicato, dallo 0,1% in vigore fino al 31.12.2017, è passato allo 0,3%. A stabilirlo il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017, pubblicato sulla GU n. 292 del 15.12.2017. Spetta infatti al Mef modificare gli interessi legali sulla base:
- del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato, di durata non superiore a 12 mesi;
- del tasso di inflazione anno registrato;
In questa tabella si riportano le modifiche al tasso d’interesse legale subite nel corso degli anni:
NORMA ATTUATIVA |
PERIODO DI VALIDITÀ |
MISURA TASSO INTERESSE LEGALE |
Art. 1284, C.c.
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fino al 15.12.1990
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5%
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Legge n. 353/90
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dal 16.12.1990 al 31.12.1996
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10%
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Legge n. 662/96
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dal 01.01.1997 al 31.12.1998
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5%
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DM 10.12.1998
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dal 01.01.1999 al 31.12.2000
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2,5%
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DM 11.12.2000
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dal 01.01.2001 al 31.12.2001
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3,5%
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DM 11.12.2001
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dal 01.01.2002 al 31.12.2003
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3%
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DM 1.12.2003
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dal 01.01.2004 al 31.12.2007
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2,5%
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DM 12.12.2007
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dal 01.01.2008 al 31.12.2009
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3%
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DM 04.12.2009
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Dal 01.01.2010 al 31.12.2010
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1%
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DM 07.12.2010
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Dal 01.01.2011 al 31.12.2011
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1,5%
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DM 12.12.2011
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Dal 01.01.2012 al 31.12.2013
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2,5%
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DM 12.12.2013
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Dal 01.01.2014
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1%
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DM 11.12.2014
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Dal 01.01.2015
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0,5%
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DM 11.12.2015
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Dal 01.01.2016
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0,2%
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DM 07.12.2016
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Dal 01.01.2017
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0,1%
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DM del 13.12.2017
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Dal 01.01.2018
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0,3%
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Dal 2018, con l'aumento degli interessi legali, anche il ravvedimento è più oneroso. Quest’ultimo è uno strumento che serve per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti, al quale occorre applicare, oltre alla sanzione ridotta in base a quando tempestivamente il contribuente sana la sua posizione, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale.
Quindi, i contribuenti che intendono ravvedersi nel 2018 per violazioni intervenute fino al 31.12.2017, dovranno calcolare e poi sommare fra loro:
- gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,1% per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31.12.2017;
- gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,3% per il periodo che va dal 01.01.2018 alla data di regolarizzazione della violazione.
Per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2018 in poi, infine, si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura dello 0,3%.
In base a quando il contribuente risana la propria posizione, il ravvedimento varia:
- per i ritardi fino a 14 giorni: sanzione del 15% ridotta a 0,1% per giorno (Ravvedimento Sprint)
- per i ritardi compresi tra i 15 e i 90 giorni: sanzione ridotta al 15%, ulteriormente ridotta a 1/10 del 15% entro il 30 giorni (Ravvedimento Breve) e a 1/9 del 15% entro i 90 giorni (Ravvedimento Trimestrale)
- per i ritardi che superano i 90 giorni fino al termine di presentazione della dichiarazione o entro un anno dall'omissione: sanzione ordinaria al 30% ridotta a 1/8 del 30% (Ravvedimento Annuale)
- per i ritardi che superano l'anno fino a 2 anni o entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo: sanzione ordinaria al 30% ridotta a 1/7 del 30% (Ravvedimento biennale)
- oltre questo termine sanzione del 30% ridotta a 1/6
- dopo la constatazione sanzione del 30% ridotta a 1/5
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